CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9837/26 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate, in quanto riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, mentre difetta di una critica puntuale al provvedimento e non si prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla integrazione degli elementi oggettivo e soggettivo del reato (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata); alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.Mr 2