CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 18548/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 69) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice, rideterminando la pena inflitta all'appellante in mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 116, co. 15, cod. strada, è manifestamente infondato oltre che totalmente aspecifico. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sottolineando come non vi siano dubbi sull'identità del prevenuto, in quanto, il soggetto sottoposto a controllo in data 30.06.2018, oltre a riferire agli operanti di P.G. non solo nome, cognome, data, luogo di nascita e indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], era alla guida di un ciclomotore intestato allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto è stato affermato quanto al verbale di accertamento redatto a carico del Mannino in data 4.6.2017, sulla base di elementi probatori che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede di legittimità. La riconosciuta inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]