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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 agosto 1960

Cassazione n. 32627/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1960 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alle conclusioni scritte già comunicate via pec, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Udite le conclusioni del difensore del ricorrente, che, dopo breve intervento, insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di MOLITERNI Fiore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 22 aprile 202:1 (così nell'ordinanza stessa, ancorché si tratti di data evidentemente erronea), depositata il 2 novembre 2021, con cui il Tribunale di Bologna-[OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del Riesame, "visti gli artt. 309 c.p.p. e 24, comma 6-sexies, lett. a), I.n. 176/2020 di conversione del d.l. 137/2020", dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del 6 settembre 2021, condannando il ricorrente alle spese.

1.1. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 24, comma 4 e comma 6-sexies, lett. a), della legge n. 176 del 2020 di conversione del d.l. n. 137 del 2020, in particolare circa la presenza nell'istanza di riesame di valida sottoscrizione digitale.

Il difensore, conscio della normativa emergenziale ancora in essere, afferma di aver presentato istanza di riesame mediante deposito a mezzo di posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo, sempre certificato, del Tribunale del Riesame.

L'istanza allegata alla pec era un documento in formato pdf nativo digitale, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale di Word e firmato digitalmente con firma Pades, come peraltro attestato dalla Cancelleria e dai "report" richiamati dall'ordinanza impugnata.

Alla luce di quanto sopra, non coglie nel segno quanto statuito dal Tribunale del Riesame a supporto della declaratoria di inammissibilità per assenza di valida sottoscrizione digitale come da attestazione di Cancelleria.

L'assistente giudiziario ha infatti dichiarato di aver verificato che l'atto di impugnazione non risulta firmato digitalmente mediante l'utilizzazione del "software" ArubaSign.

In nessun testo legislativo e neppure nel provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020 si legge che la firma digitale deve essere apposta mediante il suddetto "software" in dotazione al Tribunale del Riesame di Bologna, ma unicamente che il "file" deve essere firmato digitalmente.

L'ordinanza impugnata è incorsa in errore per aver dichiarato inammissibile la richiesta di riesame pur in presenza di un atto firmato digitalnnente con firma in formato Pades, firma integra, con indicazione del certificato seriale in corso di validità e con l'utilizzo di chiavi idonee.

Non può neppure sostenersi che alla previsione dell'inammissibilità di cui all'art. 24 I.n. 176 del 2020 possa ricondursi la criticità derivante dalla presunta inattendibilità del certificato, connessa invece ad un problema tecnico dell'Ufficio, il quale, verosimilmente a causa di errate impostazioni del sistema ("proxy" di accesso alla rete "Internet") non è stato in grado di compiere regolarmente la verifica di validità.

In ogni caso, il difensore è munito di valida firma digitale come da regolare contratto con Infocamere (allegato al ricorso).

Tale firma è valida ed efficace, in quanto, sottoposta a plurime verifiche successive all'ordinanza impugnata, ha restituito esiti positivi (parimenti allegati al ricorso).

2. Il P.G. si richiama alla requisitoria scritta depositata, che illustra, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame.

3. Il difensore insiste nel ricorso, il cui motivo ulteriormente illustra. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Alla stregua degli allegati al ricorso, che riproducono gli atti del procedimento, direttamente compulsabili da questa Suprema Corte in ragione della natura processuale della censura, la ricostruzione del quadro fattuale è la seguente.

Nella parte motiva dell'ordinanza impugnata si legge: "Avverso l'ordinanza indicata in premessa il difensore in data 30/10/2021 ha proposto richiesta di riesame trasmettendo il relativo atto, con sottoscrizione digitale non valida (v. attestazione della Cancelleria, con allegato 'report' della verifica effettuata mediante il sistema 'software in dotazione all'Ufficio), mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata [...] istituzionalmente deputato alla ricezione delle impugnazioni [...]".

Talché - secondo l'ordinanza impugnata - "Si versa in situazione di inammissibilità del gravame", poiché "l'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), della In. 176/2020 [...] prevede espressamente che l'atto di impugnazione trasmesso mediante pec è inammissibile se non è sottoscritto digitalmente dal difensore" ed "a tale previsione va ricondotto anche il caso di apposizione di sottoscrizione digitale non valida".

Nell'attestazione della Cancelleria in data 30/1.0/2021, l'assistente giudiziario, che la sottoscrive, "attesta: 1) di aver verificato che l'atto di impugnazione non risulta firmato digitalmente mediante l'utilizzazione del 'software' ArubaSig[n]; 2) di aver verificato la correttezza della casella destinataria del messaggio; di aver verificato la presenza della casella pec del mittente su Reginde".

Nel "rapporto di verifica", attestante la data di verifica addì 30/10/2021 ad ore 08:20:42, relativo al "file" nominato "RGNR 2139-2021 [OSCURATO:PERSONA] 2832-2021 [OSCURATO:PERSONA]. 309 C.P.P. [OSCURATO:PERSONA] F." (la fotocopia non comprende il seguito del nome del "file"), con indicazione di "livello" "1", "Firmatario" "[OSCURATO:PERSONA]", "Autorità emittente "CN=InfoCamere [OSCURATO:PERSONA]...", "Pagina" "2" e "Esito" negativo, nello sviluppo di campo "Esito" leggesi: "Firma non valida-La firma è in formato PADES-BES-La firma è integra" e "[OSCURATO:PERSONA] non è attendibile".

3. Il quadro normativo applicabile può essere brevemente sintetizzato come segue.

L'art. 24 dl. n. 137 del 2020, conv. con mof. dalla In. 176 del 2020, prevede, - al comma 6-bis: "Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitaIrriente dal difensore per conformità all'originale"; - al comma 6-sexies: "Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis, l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore". [OSCURATO:PERSONA] del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, in data 09/11/2020, prevede, all'art. 3, comma 1: "L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata".

4. All'unica ragione d'inammissibilità legislativamente prevista, costituita dalla mancanza, nell'atto, della sottoscrizione digitale (e dunque, giusta il Provvedimento DGSIA, della firma digitale ma anche di una firma elettronica qualificata), può bensì equipararsi - alla stregua di quanto affermato dall'ordinanza impugnata - l'apposizione di una sottoscrizione invalida, dal momento che l'invalidità della sottoscrizione digitale impedisce di risalire alla paternità dell'atto da colui che se ne professa autore e che ne afferma l'integrità.

4.1. Nondimeno, poiché diverse sono (tra le sottoscrizioni) le firme digitali tecnicamente possibili ed effettivamente sviluppate, la validità della firma digitale deve essere apprezzata in funzione delle sue caratteristiche astratte di struttura - siccome codificate nell'art. 1, lett. s), D.Lgs. n. 82 del 2005, a termini del quale la firma digitale è "un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica [per il] tramite [del]la chiave privata e a un soggetto terzo [per il] tramite [del]la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici" - e non già in funzione delle impostazioni (che possono dipendere anche da meri aggiornamenti) del singolo "software" impiegato per generare una specifica firma digitale o per verificarla.

Similari conclusioni sono sottese ad una recente decisione del [OSCURATO:PERSONA] civile di questa Suprema Corte, allorquando, nell'ambito affine del processo civile telematico (PCT), ha affermato che, "in conformità agli 'standard' previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf'.

Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale" (Sez.

U Civ., n. 10266 del 27/04/2018, U. c.

Z., Rv. 648132-02, ribadita da Sez. 2 Civ., n. 30927 del 29/11/2018, R. c.

C., Rv. 651536-01): a rilevare, infatti, sono gli "standard" e non le loro contingenti declinazioni elaborate dalle "software house".

Nell'ambito della procedura penale, Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Rv. 282490-01 - nell'enunciare il principio così massimato: "In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo p.e.c." - in realtà in motivazione osserva che "nel caso di specie tali modalità di trasmissione erano state rispettate, in quanto risulta dagli atti che il difensore dell'indagato aveva inoltrato la sua richiesta all'indirizzo pec, inviando un 'file' firmato digitalmente come attestato dall'estensione ‘p7m' che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CAdES ricevendo l'attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale.

Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che la segreteria del Tribunale avesse stampato quel file pdf ed avesse rilevato l'assenza della sottoscrizione digitale[,] perché è ben possibile che il 'file' sia stato letto da un programma informatico che non ha rilevato l'esistenza di quella firma digitale in formato 'CAdES' che, come detto, dalla 'mail' trasmessa risulta aver qualificato il 'file' in pdf trasmesso in allegato".

In buona sostanza, il "software" impiegato per condurre l'operazione di verifica non deve contenere restrizioni selettive in funzione delle caratteristiche del "software" di generazione della firma.

In ragione di quanto procede, esaminata la documentazione promanante dalla Cancelleria, cui l'ordinanza impugnata fa mero ed acritico rinvio, emerge come il "rapporto di verifica" non abbia affatto restituito un messaggio di mancata sottoscrizione digitale, giacché, al contrario, rende conto dell'essere stato l'atto sottoscritto digitalmente in formato Pades-bes, viepiù con "firma integra".

La firma è stata tuttavia classificata "non valida" perché - come attestato dall'assistente giudiziario - l'atto "non risulta firmato digitalmente mediante l'utilizzazione del 'software' [OSCURATO:PERSONA][n]".

Donde il sistema di verifica era "settato" in guisa da ripudiare la validità della firma in quanto non apposta da una specifica "software house".

L'ordinanza impugnata, dunque, contraddice l'insegnamento, sopra illustrato, a termini del quale, invece, la verifica di validità della firma digitale e, per quanto di ragione, di una semplice firma elettronica qualificata, deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarle e, parallelamente, per condurre l'operazione di verifica stessa.

4.2. Quanto innanzi di per sé rende ragione della fondatezza del ricorso.

Per mera completezza, deve soltanto aggiungersi che alle superiori conclusioni non osta il "rapporto di verifica" laddove rileva l'inattendibilità del certificato: anche a questo proposito, il sistema di verifica non ha disconosciuto il certificato, ma ha semplicemente segnalato che - alla stregua del "settaggio" ricevuto (che ben può dipendere - come evidenziato in ricorso - anche semplicemente dalle restrizioni del "proxy" di accesso ad Internet) - "l'autorità che ha rilasciato il certificato non è attendibile".

Nella specie, a prescindere dal fatto che, come dallo stesso sistema rilevato, l'autorità emanante era Infocamere, sicuramente attendibile al pari di noti primari emittenti, l'inattendibilità del certificato per inattendibilità dell'autorità emanante avrebbe dovuto comportare un supplemento di verifica in ordine alle caratteristiche del certificato, senza poter comportare di per sé la trasposizione del giudizio di inattendibilità del certificato sul piano - del tutto distinto - della ritenuta invalidità della firma.

La riprova si ha in ciò che, con "settaggi" diversi, i cui "report" sono allegati in ricorso, la firma è ritenuta valida ed il certificato attendibile.

5. In definitiva, l'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna per il giudizio, con i necessari conseguenti adempimenti a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1960 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alle conclusioni scritte già comunicate via pec, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Udite le conclusioni del difensore del ricorrente, che, dopo breve intervento, insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di MOLITERNI Fiore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 22 aprile 202:1 (così nell'ordinanza stessa, ancorché si tratti di data evidentemente erronea), depositata il 2 novembre 2021, con cui il Tribunale di Bologna-[OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del Riesame, "visti gli artt. 309 c.p.p. e 24, comma 6-sexies, lett. a), I.n. 176/2020 di conversione del d.l. 137/2020", dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del 6 settembre 2021, condannando il ricorrente alle spese. 1.1. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 24, comma 4 e comma 6-sexies, lett. a), della legge n. 176 del 2020 di conversione del d.l. n. 137 del 2020, in particolare circa la presenza nell'istanza di riesame di valida sottoscrizione digitale. Il difensore, conscio della normativa emergenziale ancora in essere, afferma di aver presentato istanza di riesame mediante deposito a mezzo di posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo, sempre certificato, del Tribunale del Riesame. L'istanza allegata alla pec era un documento in formato pdf nativo digitale, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale di Word e firmato digitalmente con firma Pades, come peraltro attestato dalla Cancelleria e dai "report" richiamati dall'ordinanza impugnata. Alla luce di quanto sopra, non coglie nel segno quanto statuito dal Tribunale del Riesame a supporto della declaratoria di inammissibilità per assenza di valida sottoscrizione digitale come da attestazione di Cancelleria. L'assistente giudiziario ha infatti dichiarato di aver verificato che l'atto di impugnazione non risulta firmato digitalmente mediante l'utilizzazione del "software" ArubaSign. In nessun testo legislativo e neppure nel provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020 si legge che la firma digitale deve essere apposta mediante il suddetto "software" in dotazione al Tribunale del Riesame di Bologna, ma unicamente che il "file" deve essere firmato digitalmente. L'ordinanza impugnata è incorsa in errore per aver dichiarato inammissibile la richiesta di riesame pur in presenza di un atto firmato digitalnnente con firma in formato Pades, firma integra, con indicazione del certificato seriale in corso di validità e con l'utilizzo di chiavi idonee. Non può neppure sostenersi che alla previsione dell'inammissibilità di cui all'art. 24 I.n. 176 del 2020 possa ricondursi la criticità derivante dalla presunta inattendibilità del certificato, connessa invece ad un problema tecnico dell'Ufficio, il quale, verosimilmente a causa di errate impostazioni del sistema ("proxy" di accesso alla rete "Internet") non è stato in grado di compiere regolarmente la verifica di validità. In ogni caso, il difensore è munito di valida firma digitale come da regolare contratto con Infocamere (allegato al ricorso). Tale firma è valida ed efficace, in quanto, sottoposta a plurime verifiche successive all'ordinanza impugnata, ha restituito esiti positivi (parimenti allegati al ricorso). 2. Il P.G. si richiama alla requisitoria scritta depositata, che illustra, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame. 3. Il difensore insiste nel ricorso, il cui motivo ulteriormente illustra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Alla stregua degli allegati al ricorso, che riproducono gli atti del procedimento, direttamente compulsabili da questa Suprema Corte in ragione della natura processuale della censura, la ricostruzione del quadro fattuale è la seguente. Nella parte motiva dell'ordinanza impugnata si legge: "Avverso l'ordinanza indicata in premessa il difensore in data 30/10/2021 ha proposto richiesta di riesame trasmettendo il relativo atto, con sottoscrizione digitale non valida (v. attestazione della Cancelleria, con allegato 'report' della verifica effettuata mediante il sistema 'software in dotazione all'Ufficio), mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata [...] istituzionalmente deputato alla ricezione delle impugnazioni [...]". Talché - secondo l'ordinanza impugnata - "Si versa in situazione di inammissibilità del gravame", poiché "l'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), della In. 176/2020 [...] prevede espressamente che l'atto di impugnazione trasmesso mediante pec è inammissibile se non è sottoscritto digitalmente dal difensore" ed "a tale previsione va ricondotto anche il caso di apposizione di sottoscrizione digitale non valida". Nell'attestazione della Cancelleria in data 30/1.0/2021, l'assistente giudiziario, che la sottoscrive, "attesta: 1) di aver verificato che l'atto di impugnazione non risulta firmato digitalmente mediante l'utilizzazione del 'software' ArubaSig[n]; 2) di aver verificato la correttezza della casella destinataria del messaggio; di aver verificato la presenza della casella pec del mittente su Reginde". Nel "rapporto di verifica", attestante la data di verifica addì 30/10/2021 ad ore 08:20:42, relativo al "file" nominato "RGNR 2139-2021 [OSCURATO:PERSONA] 2832-2021 [OSCURATO:PERSONA]. 309 C.P.P. [OSCURATO:PERSONA] F." (la fotocopia non comprende il seguito del nome del "file"), con indicazione di "livello" "1", "Firmatario" "[OSCURATO:PERSONA]", "Autorità emittente "CN=InfoCamere [OSCURATO:PERSONA]...", "Pagina" "2" e "Esito" negativo, nello sviluppo di campo "Esito" leggesi: "Firma non valida-La firma è in formato PADES-BES-La firma è integra" e "[OSCURATO:PERSONA] non è attendibile". 3. Il quadro normativo applicabile può essere brevemente sintetizzato come segue. L'art. 24 dl. n. 137 del 2020, conv. con mof. dalla In. 176 del 2020, prevede, - al comma 6-bis: "Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitaIrriente dal difensore per conformità all'originale"; - al comma 6-sexies: "Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis, l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore". [OSCURATO:PERSONA] del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, in data 09/11/2020, prevede, all'art. 3, comma 1: "L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". 4. All'unica ragione d'inammissibilità legislativamente prevista, costituita dalla mancanza, nell'atto, della sottoscrizione digitale (e dunque, giusta il Provvedimento DGSIA, della firma digitale ma anche di una firma elettronica qualificata), può bensì equipararsi - alla stregua di quanto affermato dall'ordinanza impugnata - l'apposizione di una sottoscrizione invalida, dal momento che l'invalidità della sottoscrizione digitale impedisce di risalire alla paternità dell'atto da colui che se ne professa autore e che ne afferma l'integrità. 4.1. Nondimeno, poiché diverse sono (tra le sottoscrizioni) le firme digitali tecnicamente possibili ed effettivamente sviluppate, la validità della firma digitale deve essere apprezzata in funzione delle sue caratteristiche astratte di struttura - siccome codificate nell'art. 1, lett. s), D.Lgs. n. 82 del 2005, a termini del quale la firma digitale è "un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica [per il] tramite [del]la chiave privata e a un soggetto terzo [per il] tramite [del]la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici" - e non già in funzione delle impostazioni (che possono dipendere anche da meri aggiornamenti) del singolo "software" impiegato per generare una specifica firma digitale o per verificarla. Similari conclusioni sono sottese ad una recente decisione del [OSCURATO:PERSONA] civile di questa Suprema Corte, allorquando, nell'ambito affine del processo civile telematico (PCT), ha affermato che, "in conformità agli 'standard' previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf'. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale" (Sez. U Civ., n. 10266 del 27/04/2018, U. c. Z., Rv. 648132-02, ribadita da Sez. 2 Civ., n. 30927 del 29/11/2018, R. c. C., Rv. 651536-01): a rilevare, infatti, sono gli "standard" e non le loro contingenti declinazioni elaborate dalle "software house". Nell'ambito della procedura penale, Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Rv. 282490-01 - nell'enunciare il principio così massimato: "In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo p.e.c." - in realtà in motivazione osserva che "nel caso di specie tali modalità di trasmissione erano state rispettate, in quanto risulta dagli atti che il difensore dell'indagato aveva inoltrato la sua richiesta all'indirizzo pec, inviando un 'file' firmato digitalmente come attestato dall'estensione ‘p7m' che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CAdES ricevendo l'attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale. Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che la segreteria del Tribunale avesse stampato quel file pdf ed avesse rilevato l'assenza della sottoscrizione digitale[,] perché è ben possibile che il 'file' sia stato letto da un programma informatico che non ha rilevato l'esistenza di quella firma digitale in formato 'CAdES' che, come detto, dalla 'mail' trasmessa risulta aver qualificato il 'file' in pdf trasmesso in allegato". In buona sostanza, il "software" impiegato per condurre l'operazione di verifica non deve contenere restrizioni selettive in funzione delle caratteristiche del "software" di generazione della firma. In ragione di quanto procede, esaminata la documentazione promanante dalla Cancelleria, cui l'ordinanza impugnata fa mero ed acritico rinvio, emerge come il "rapporto di verifica" non abbia affatto restituito un messaggio di mancata sottoscrizione digitale, giacché, al contrario, rende conto dell'essere stato l'atto sottoscritto digitalmente in formato Pades-bes, viepiù con "firma integra". La firma è stata tuttavia classificata "non valida" perché - come attestato dall'assistente giudiziario - l'atto "non risulta firmato digitalmente mediante l'utilizzazione del 'software' [OSCURATO:PERSONA][n]". Donde il sistema di verifica era "settato" in guisa da ripudiare la validità della firma in quanto non apposta da una specifica "software house". L'ordinanza impugnata, dunque, contraddice l'insegnamento, sopra illustrato, a termini del quale, invece, la verifica di validità della firma digitale e, per quanto di ragione, di una semplice firma elettronica qualificata, deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarle e, parallelamente, per condurre l'operazione di verifica stessa. 4.2. Quanto innanzi di per sé rende ragione della fondatezza del ricorso. Per mera completezza, deve soltanto aggiungersi che alle superiori conclusioni non osta il "rapporto di verifica" laddove rileva l'inattendibilità del certificato: anche a questo proposito, il sistema di verifica non ha disconosciuto il certificato, ma ha semplicemente segnalato che - alla stregua del "settaggio" ricevuto (che ben può dipendere - come evidenziato in ricorso - anche semplicemente dalle restrizioni del "proxy" di accesso ad Internet) - "l'autorità che ha rilasciato il certificato non è attendibile". Nella specie, a prescindere dal fatto che, come dallo stesso sistema rilevato, l'autorità emanante era Infocamere, sicuramente attendibile al pari di noti primari emittenti, l'inattendibilità del certificato per inattendibilità dell'autorità emanante avrebbe dovuto comportare un supplemento di verifica in ordine alle caratteristiche del certificato, senza poter comportare di per sé la trasposizione del giudizio di inattendibilità del certificato sul piano - del tutto distinto - della ritenuta invalidità della firma. La riprova si ha in ciò che, con "settaggi" diversi, i cui "report" sono allegati in ricorso, la firma è ritenuta valida ed il certificato attendibile. 5. In definitiva, l'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna per il giudizio, con i necessari conseguenti adempimenti a cura della Cancelleria. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedi