CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 23/06/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 giugno 2015 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri di detenzione maturati dal 20 ottobre 2007 sino al 20 aprile 2013. 1.1. In particolare il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione negativa circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel corso di tali periodi, dando rilievo alle informazioni, pervenute dalla D.D.A. di Napoli in data 1 aprile 2014 e 31 ottobre 2014, circa il persistente collegamento del condannato al clan camorristico ‘Gionta' e la sua partecipazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Torre del Greco il 27 maggio 2007 e per il quale è stato condannato all'ergastolo in primo e in secondo grado. Inoltre, nell'indicato provvedimento si è dato atto che anche dalla informativa del Commissariato di P.S. di Torre del Greco del 17 ottobre 2014 risultava confermata l'appartenenza del reclamante al citato clan camorristico 1.2. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo ritenendo che, pur a fronte della assenza di sanzioni disciplinari, la permanenza dei legami con la criminalità organizzata fosse ostativa alla concessione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo. 2.1. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e illogicità della motivazione poiché il rigetto è stato basato su una errata interpretazione e applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen., che non riguarda l'istituto della liberazione anticipata previsto dall'art. 54 Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 2. Infatti, come indicato espressamente nell'impugnazione (e come risultante dagli atti acquisiti), l'ordinanza in questione risulta essere stata notificata il giorno 21 aprile 2021 sia al detenuto sia al difensore, mentre il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 7 maggio 2021 (cfr. ultima pagina del ricorso contenente la procura), e quindi oltre il termine di quindici giorni (che scadeva giovedì 6 maggio 2021), decorrente dalla notifica, secondo la previsione dell'art. 585 cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, come l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza oggetto della presente impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a