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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14526/2022

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ente non costituto - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contraticorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio legale FALCETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2373/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2373 del 2019 della Corte d'appello di Bari che, accogliendo l'appello della [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dallo Zincarelli nei confronti di quest'ultima; che hanno resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'[OSCURATO:SOCIETA]. con due separati controricorsi; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Ric. 2020 n. 08919 sez.

M3 - ud. 24-02-2022 -2-Considerato che, come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 21 gennaio 2020 dal ricorrente, non è stato depositato nel periodo che va da tale data fino al 18 marzo 2020; che il ricorso, peraltro, è stato notificato alle controparti in date successive, l'ultima delle quali è il 19 febbraio 2020, con spedizione a mezzo del servizio postale quanto a [OSCURATO:PERSONA] e con notifica a mani proprie quanto ad [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi entrambi contumaci in grado di appello; che a norma dell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve essere depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione; che pertanto, assumendo come dies a quo quello del 19 febbraio 2020, data dell'ultima notifica, il termine ora richiamato andava a scadere il successivo martedì 10 marzo 2020, essendo il 2020 un anno bisestile; che a partire dal 9 marzo 2020, com'è noto, in conseguenza dei provvedimenti legislativi di sospensione dei termini processuali conseguenti all'emergenza derivante dalla pandemia di Covid-19, tali termini sono stati sospesi fino all'il maggio 2020; che il ricorso è stato successivamente depositato dal ricorrente presso la cancelleria di questa Corte, previa spedizione a mezzo posta, in data 10 aprile 2020, come risulta dall'attestazione interna a disposizione del Collegio; che il ricorso, pertanto, non può essere dichiarato improcedibile, come da proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e deve essere rinviato alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

P. P.Q.MCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, a seguito di riconvocazione a mezzo Teams, il 16 marzo 2022.

Il Presidente estensn i d...zi,e, 1-3 [OSCURATO:PERSONA] ) oggi, _t ti.

CAN _Dott.

Ric. 2020 n. 08919 sez.

M3 - ud. 24-02-2022 -4-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente non costituto - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contraticorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio legale FALCETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2373/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2373 del 2019 della Corte d'appello di Bari che, accogliendo l'appello della [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dallo Zincarelli nei confronti di quest'ultima; che hanno resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'[OSCURATO:SOCIETA]. con due separati controricorsi; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Ric. 2020 n. 08919 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2-Considerato che, come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 21 gennaio 2020 dal ricorrente, non è stato depositato nel periodo che va da tale data fino al 18 marzo 2020; che il ricorso, peraltro, è stato notificato alle controparti in date successive, l'ultima delle quali è il 19 febbraio 2020, con spedizione a mezzo del servizio postale quanto a [OSCURATO:PERSONA] e con notifica a mani proprie quanto ad [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi entrambi contumaci in grado di appello; che a norma dell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve essere depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione; che pertanto, assumendo come dies a quo quello del 19 febbraio 2020, data dell'ultima notifica, il termine ora richiamato andava a scadere il successivo martedì 10 marzo 2020, essendo il 2020 un anno bisestile; che a partire dal 9 marzo 2020, com'è noto, in conseguenza dei provvedimenti legislativi di sospensione dei termini processuali conseguenti all'emergenza derivante dalla pandemia di Covid-19, tali termini sono stati sospesi fino all'il maggio 2020; che il ricorso è stato successivamente depositato dal ricorrente presso la cancelleria di questa Corte, previa spedizione a mezzo posta, in data 10 aprile 2020, come risulta dall'attestazione interna a disposizione del Collegio; che il ricorso, pertanto, non può essere dichiarato improcedibile, come da proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e deve essere rinviato alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile. P. P.Q.MCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, a seguito di riconvocazione a mezzo Teams, il 16 marzo 2022. Il Presidente estensn i d...zi,e, 1-3 [OSCURATO:PERSONA] ) oggi, _t ti. CAN _Dott. Ric. 2020 n. 08919 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -4-
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