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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 14274/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4863/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 403/B2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 25/2021 depositata il 11/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Bari, la quale, per quanto interessa in questa sede, nella causa di divisione ereditaria fra le sorelle Farella derivante dalla duplice successione dei comuni genitori ( causa iniziata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle germane Carmela e Costanza), ha ritenuto soggette a collazione due donazioni: una del 9 giugno 1953, elargita dai genitori in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], l’altra del 18 aprile 1970, elargita solo dal padre in favore di [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata proseguita dall’unico erede di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituiti anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e intervenuto nel giudizio. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva, è stato dichiarato proprietario esclusivo, in forza di usucapione, di immobile edificato su terreno di proprietà del suocero.

Il ricorso è proposto da [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di due motivi.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso, costituendosi anche quali eredi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente con la memoria ha eccepito il difetto di legittimazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a resistere al ricorso, in quanto essi sono stati destinatari della notificazione solo in quanto parti del giudizio d’appello.

L’eccezione deve essere disattesa.

Essa pone un problema in linea di principio rilevante ai fini delle spese (cfr. Cass. 8491/2023), che tuttavia nel caso in esame è superato in partenza, tenuto conto che i controricorrenti si sono costituiti nel presente giudizio in primo luogo quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], in questa veste diretti destinatari del ricorso. 1.- I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 556 e 737 c.c., rilevandosi che le donazioni, assoggettate a collazione in base alla sentenza impugnata, erano state fatte dai donanti con espressa dispensa dalla stessa collazione, essendo quindi ingiustificato l’obbligo di conferimento riconosciuto dalla corte territoriale; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento all'art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.: è oggetto di censura il medesimo aspetto della decisione, per avere la corte territoriale imposto un obbligo di collazione che non si giustificava sulla base dell’interpretazione degli atti.

2. - I motivi da esaminare congiuntamente sono in ammissibili , anche se deve parzialmente essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.

Nella donazione fatta a Costanza (1953) è contenuta la seguente clausola: "I donanti in fine dichiarano che la presente donazione dovrà ritenersi dalla figlia Costanza, in conto alla quota legittimaria a costei spettante sulla loro futura successione, ed il di più, qualora ve ne fosse, s'intenderà dato dalle loro facoltà disponibili in anteparte ed esente da collazione".

Mentre l'atto con il quale vennero fatte le donazioni dei fondi rustici a Carmela (1970) contiene la seguente clausola: “la presente donazione viene fatta ed accettata in conto legittima e per l’eventuale eccedenza sarà imputata alla disponibile, con dispensa, per questa parte.da collazione”.

La Corte d’appello ha richiamato alcuni principi di giurisprudenza in materia di dispensa tacita dalla collazione.

In base a tali principi, la dispensa da collazione non è ravvisabile nella clausola con la quale il donante stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile.

Questi principi, però, invero consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non sono del tutto pertinenti.

Essi riguardano l’ipotesi della dispensa tacita, mentre, nel caso in esame, la dispensa dalla collazione era espressamente contenuta negli atti di donazione Lo stesso dicasi per la regola stabilita nel secondo comma dell’art. 737, comma 2, c.c. anch’essa richiamata dalla sentenza impugnata; osserva giustamente la Corte d’appello che l’inciso (“la dispensa dalla collazione non produce effetto se non nei limiti della disponibile”) non significa che, se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione (Cass. n 711/1966).

A un attento esame, anche in questo caso si richiama una regola certamente esatta, ma che non riguardava la fattispecie oggetto di lite, nella quale non veniva in considerazione l’eventuale carattere lesivo dell’altrui legittima della donazione oggetto di dispensa.

3. – È invece certamen te pertinente l’ulteriore rilievo che si legge nella decisione impugnata, laddove la Corte territoriale, dopo avere richiamato tali principi, aggiunge che ad essi «si è uniformato il Tribunale che, a pag. 7 della sentenza ha precisato che, per il modesto valore del cespite donato, nella specie, non era ravvisabile alcuna “eccedenza” imputata alla disponibile, con dispensa dalla collazione».

Tale rilievo, infatti, esprime il nucleo essenziale della decisione assunta nei due gradi dai giudici di merito: questi hanno riferito l’ambito di operatività della dispensa, prevista con espressioni analoghe nei due atti di donazioni, non all’intero valore della liberalità, ma solo a quella parte di essa che avesse sopravanzato la legittima dei donatari.

In altre parole, i giudici di merito, senza dirlo espressamente, hanno ravvisato l’esistenza di una dispensa da collazione “parziale”, destinata a operare solo sull’eccedenza (eventuale) rispetto alla legittima dei donatari, mentre il valore della donazione, imputabile alla legittima degli stessi donatari , restava soggetto al conferimento in collazione.

4. - Il ricorrente pone in luce che il conferimento in collazione, imposto dalla Corte di merito, non era necessario ai fini della realizzazione della quota di riserva dei legittimari in concorso, essendo i due assi ereditari già capienti.

Tale rilievo non inficia minimamente la correttezza della decisione impugnata.

È acquisito che l'esistenza di beni sufficienti alla formazione delle quote dei legittimari esclude la riduzione delle donazioni, ma non fa venire meno il diritto dei coeredi di pretendere la collazione delle donazioni non dispensate, essendo questa destinata ad assicurare l’uguaglianza proporzionale di trattamento dei coeredi, in relazione all’intero patrimonio del defunto, pur se, senza collazione, non si produca lesione di legittima (Cass. n. 1845/1961).

5. – La presente fattispecie impone a questo punto una riflessione ulteriore sugli effetti della dispensa dalla collazione, che sono identificati dalla giurisprudenza di legittimità in questi termini: la dispensa dalla collazione, potenziando la facoltà di disposizione del donante, ha la finalità di esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l'effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (Cass. n. 711/1966; n. 268/1984; n. 989/1995 ; n. 14193/2022).

Identificati in questo modo gli effetti della dispensa, si ammette in dottrina che gli stessi potrebbero essere voluti dal donante solo per una parte del valore della donazione.

Tale suggerimento merita di esserecondiviso, non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa da collazione parziale.

In tale nozione può certamente farsi rientrare anche la dispensa ravvisata dai giudici di merionelle donazioni oggetto di causa.

La circostanza che il donante ave sse indicato il valore oggetto di dispensa per relationem, attraverso il richiamo alla disponibile, non introduce alcuna anomalia nel modo di operare dell’istituto.

Come chiarito da questa Corte, il preliminare calcolo della disponibile con il procedimento di riunione non si giustifica solo in relazione all’esercizio dell’azione di riduzione, ma nel concorso dieredi legittimari è necessario ogni qual volta sia rilevante appurare quale sia nel caso concreto la disponibile (Cass. n. 14193/2022).

Ebbene, tale regola, da sempre chiara nella giurisprudenza della Corte (Cass. n. 7/1967; n. 837/1986), è idonea a ricomprendere anche l’ipotesi in esame, nella quale, in forza della dispensa “parziale”, i donatari avrebbero avuto il diritto di trattenere solo quella parte di donazione inclusa nella disponibile.

Né si potrebbe sostenere che una simile dispensa sarebbe priva di utilità pratica per il donatario.

La collazione, infatti, secondo il suo modo di operare, redistribuisce proporzionalmente fra tutti i coeredi l’intero valore della donazione, senza distinzione fra legittima e disponibile.

Nel caso di specie, se nulla avessero previsto i donanti, la collazione avrebbe messo in comunione l’intero valore della donazione, mentre, grazie alla dispensa parziale, i donatari hanno il diritto di trattenere la parte della donazione eventualmente imputabile alla disponibile.

Deve invece ammettersi che, tramite il riferimento alla disponibile, la dispensa, oltre ad essere parziale, finisce per assumere un carattere eventuale, essendo destinata a divenire operativa se e nella misura in cui il calcolo generale ex art. 556 c.c. rilevi che il donatario, tramite la donazione, ha ricevuto qualcosa oltre la legittima. 6.– Consegue dalle su esposte considerazioni che la questione posta con il ricorso, in ultima analisi, non è di diritto, ma di fatto.

Secondo l’impostazione della sentenza impugnata , l’operatività della dispensa dipendeva dalla sussistenza, nelle due donazioni, di un valore aggiuntivo rispetto alla legittima dei donatari, entrambi gratificati con donazioni innanzitutto “in conto di legittima”.

La Corte d’appello, con apprezzamento in fatto qui non censurabile (e neanche censurato), ha negato che fosse ravvisabile nelle donazioni un’eccedenza da imputare alla disponibile, conseguendone, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

7. - Ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4863/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 403/B2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 25/2021 depositata il 11/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Bari, la quale, per quanto interessa in questa sede, nella causa di divisione ereditaria fra le sorelle Farella derivante dalla duplice successione dei comuni genitori ( causa iniziata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle germane Carmela e Costanza), ha ritenuto soggette a collazione due donazioni: una del 9 giugno 1953, elargita dai genitori in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], l’altra del 18 aprile 1970, elargita solo dal padre in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata proseguita dall’unico erede di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituiti anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e intervenuto nel giudizio. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva, è stato dichiarato proprietario esclusivo, in forza di usucapione, di immobile edificato su terreno di proprietà del suocero. Il ricorso è proposto da [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di due motivi. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso, costituendosi anche quali eredi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente con la memoria ha eccepito il difetto di legittimazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a resistere al ricorso, in quanto essi sono stati destinatari della notificazione solo in quanto parti del giudizio d’appello. L’eccezione deve essere disattesa. Essa pone un problema in linea di principio rilevante ai fini delle spese (cfr. Cass. 8491/2023), che tuttavia nel caso in esame è superato in partenza, tenuto conto che i controricorrenti si sono costituiti nel presente giudizio in primo luogo quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], in questa veste diretti destinatari del ricorso. 1.- I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 556 e 737 c.c., rilevandosi che le donazioni, assoggettate a collazione in base alla sentenza impugnata, erano state fatte dai donanti con espressa dispensa dalla stessa collazione, essendo quindi ingiustificato l’obbligo di conferimento riconosciuto dalla corte territoriale; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento all'art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.: è oggetto di censura il medesimo aspetto della decisione, per avere la corte territoriale imposto un obbligo di collazione che non si giustificava sulla base dell’interpretazione degli atti. 2. - I motivi da esaminare congiuntamente sono in ammissibili , anche se deve parzialmente essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Nella donazione fatta a Costanza (1953) è contenuta la seguente clausola: "I donanti in fine dichiarano che la presente donazione dovrà ritenersi dalla figlia Costanza, in conto alla quota legittimaria a costei spettante sulla loro futura successione, ed il di più, qualora ve ne fosse, s'intenderà dato dalle loro facoltà disponibili in anteparte ed esente da collazione". Mentre l'atto con il quale vennero fatte le donazioni dei fondi rustici a Carmela (1970) contiene la seguente clausola: “la presente donazione viene fatta ed accettata in conto legittima e per l’eventuale eccedenza sarà imputata alla disponibile, con dispensa, per questa parte.da collazione”. La Corte d’appello ha richiamato alcuni principi di giurisprudenza in materia di dispensa tacita dalla collazione. In base a tali principi, la dispensa da collazione non è ravvisabile nella clausola con la quale il donante stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile. Questi principi, però, invero consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non sono del tutto pertinenti. Essi riguardano l’ipotesi della dispensa tacita, mentre, nel caso in esame, la dispensa dalla collazione era espressamente contenuta negli atti di donazione Lo stesso dicasi per la regola stabilita nel secondo comma dell’art. 737, comma 2, c.c. anch’essa richiamata dalla sentenza impugnata; osserva giustamente la Corte d’appello che l’inciso (“la dispensa dalla collazione non produce effetto se non nei limiti della disponibile”) non significa che, se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione (Cass. n 711/1966). A un attento esame, anche in questo caso si richiama una regola certamente esatta, ma che non riguardava la fattispecie oggetto di lite, nella quale non veniva in considerazione l’eventuale carattere lesivo dell’altrui legittima della donazione oggetto di dispensa. 3. – È invece certamen te pertinente l’ulteriore rilievo che si legge nella decisione impugnata, laddove la Corte territoriale, dopo avere richiamato tali principi, aggiunge che ad essi «si è uniformato il Tribunale che, a pag. 7 della sentenza ha precisato che, per il modesto valore del cespite donato, nella specie, non era ravvisabile alcuna “eccedenza” imputata alla disponibile, con dispensa dalla collazione». Tale rilievo, infatti, esprime il nucleo essenziale della decisione assunta nei due gradi dai giudici di merito: questi hanno riferito l’ambito di operatività della dispensa, prevista con espressioni analoghe nei due atti di donazioni, non all’intero valore della liberalità, ma solo a quella parte di essa che avesse sopravanzato la legittima dei donatari. In altre parole, i giudici di merito, senza dirlo espressamente, hanno ravvisato l’esistenza di una dispensa da collazione “parziale”, destinata a operare solo sull’eccedenza (eventuale) rispetto alla legittima dei donatari, mentre il valore della donazione, imputabile alla legittima degli stessi donatari , restava soggetto al conferimento in collazione. 4. - Il ricorrente pone in luce che il conferimento in collazione, imposto dalla Corte di merito, non era necessario ai fini della realizzazione della quota di riserva dei legittimari in concorso, essendo i due assi ereditari già capienti. Tale rilievo non inficia minimamente la correttezza della decisione impugnata. È acquisito che l'esistenza di beni sufficienti alla formazione delle quote dei legittimari esclude la riduzione delle donazioni, ma non fa venire meno il diritto dei coeredi di pretendere la collazione delle donazioni non dispensate, essendo questa destinata ad assicurare l’uguaglianza proporzionale di trattamento dei coeredi, in relazione all’intero patrimonio del defunto, pur se, senza collazione, non si produca lesione di legittima (Cass. n. 1845/1961). 5. – La presente fattispecie impone a questo punto una riflessione ulteriore sugli effetti della dispensa dalla collazione, che sono identificati dalla giurisprudenza di legittimità in questi termini: la dispensa dalla collazione, potenziando la facoltà di disposizione del donante, ha la finalità di esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l'effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (Cass. n. 711/1966; n. 268/1984; n. 989/1995 ; n. 14193/2022). Identificati in questo modo gli effetti della dispensa, si ammette in dottrina che gli stessi potrebbero essere voluti dal donante solo per una parte del valore della donazione. Tale suggerimento merita di esserecondiviso, non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa da collazione parziale. In tale nozione può certamente farsi rientrare anche la dispensa ravvisata dai giudici di merionelle donazioni oggetto di causa. La circostanza che il donante ave sse indicato il valore oggetto di dispensa per relationem, attraverso il richiamo alla disponibile, non introduce alcuna anomalia nel modo di operare dell’istituto. Come chiarito da questa Corte, il preliminare calcolo della disponibile con il procedimento di riunione non si giustifica solo in relazione all’esercizio dell’azione di riduzione, ma nel concorso dieredi legittimari è necessario ogni qual volta sia rilevante appurare quale sia nel caso concreto la disponibile (Cass. n. 14193/2022). Ebbene, tale regola, da sempre chiara nella giurisprudenza della Corte (Cass. n. 7/1967; n. 837/1986), è idonea a ricomprendere anche l’ipotesi in esame, nella quale, in forza della dispensa “parziale”, i donatari avrebbero avuto il diritto di trattenere solo quella parte di donazione inclusa nella disponibile. Né si potrebbe sostenere che una simile dispensa sarebbe priva di utilità pratica per il donatario. La collazione, infatti, secondo il suo modo di operare, redistribuisce proporzionalmente fra tutti i coeredi l’intero valore della donazione, senza distinzione fra legittima e disponibile. Nel caso di specie, se nulla avessero previsto i donanti, la collazione avrebbe messo in comunione l’intero valore della donazione, mentre, grazie alla dispensa parziale, i donatari hanno il diritto di trattenere la parte della donazione eventualmente imputabile alla disponibile. Deve invece ammettersi che, tramite il riferimento alla disponibile, la dispensa, oltre ad essere parziale, finisce per assumere un carattere eventuale, essendo destinata a divenire operativa se e nella misura in cui il calcolo generale ex art. 556 c.c. rilevi che il donatario, tramite la donazione, ha ricevuto qualcosa oltre la legittima. 6.– Consegue dalle su esposte considerazioni che la questione posta con il ricorso, in ultima analisi, non è di diritto, ma di fatto. Secondo l’impostazione della sentenza impugnata , l’operatività della dispensa dipendeva dalla sussistenza, nelle due donazioni, di un valore aggiuntivo rispetto alla legittima dei donatari, entrambi gratificati con donazioni innanzitutto “in conto di legittima”. La Corte d’appello, con apprezzamento in fatto qui non censurabile (e neanche censurato), ha negato che fosse ravvisabile nelle donazioni un’eccedenza da imputare alla disponibile, conseguendone, pertanto, l’inammissibilità del ricorso. 7. - Ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif
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