CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 30/4/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania riformava la decisione del Gup del locale Tribunale e, in accoglimento del concordato raggiunto dalle parti sulla pena, determinava in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa la sanzione inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di rapina impropria aggravata e furto in abitazione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica e alla congruità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 1 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in maniera del tutto generica insussistenti lacune motivazionali senza alcun raccordo argonnentativo con la sentenza impugnata. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO