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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 13380/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27555/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Calabria n. 988/2017depositata il 20/04/2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con la partecipazione del 45,30% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2007.

La contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.

2. Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello.

La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.

3. Contro la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021)

2. Nella specie il ricorso per Cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale.

3. Per effetto di quanto precede, la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, dovendosi ordinare, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione delle notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; deve inoltre disporsi l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, ordinando, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27555/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Calabria n. 988/2017depositata il 20/04/2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con la partecipazione del 45,30% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2007. La contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso. 2. Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi. 3. Contro la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva. Considerato che: 1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021) 2. Nella specie il ricorso per Cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale. 3. Per effetto di quanto precede, la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, dovendosi ordinare, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione delle notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; deve inoltre disporsi l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, ordinando, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito
Sentenza Cassazione n. 13380/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris