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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 37459/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3106/2025 CC - 05/11/2025 R.G.N. 23348/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37459/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 14 febbraio 2025 l'Ufficio misure di prevenzione della Corte di appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro, in data 17/18 giugno 2024, gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni due.

La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sussistenza del requisito dell'essere il proposto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubbliche, oltre che dedito ad una generica condotta molesta, mostrandosi egli, frequentemente, ubriaco in luoghi pubblici, e ha ritenuto sussistente l'attualità di tale pericolo, stante la commissione da parte sua di una pluralità di reati, fino al 2022, anche dopo essere stato sottoposto ad una diversa misura di prevenzione e ad un periodo di detenzione, ed essendo irrilevanti le occasionali assoluzioni da singoli reati.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.

La Corte di appello ha, di fatto, omesso di valutare la memoria depositata, pur menzionandola, in quanto ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente facendo riferimento a condotte di reato in realtà insussistenti, in quanto egli non ha riportato condanna per esse.

I casi in cui egli è stato segnalato per ubriachezza e denunciato per violazione di norme del codice penale, al netto di tali assoluzioni, sono molto pochi e occasionali, e peraltro l'ordinanza impugnata non li individua, ma li menziona molto genericamente.

Molti dei fatti elencati nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione risultano insussistenti, perché da essi egli è stato assolto o prosciolto, al punto che, di fatto, oggi egli ha solo due condanne in espiazione, una delle quali, peraltro, relativa a reati commessi nel 2003.

La Corte di appello, perciò, avrebbe dovuto quanto meno ridurre la gravità del provvedimento, riducendone la durata o escludendo la prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non proposto per violazione di legge.

4. Il ricorrente, in data 19/10/2025, ha depositato una memoria, con allegati, con cui ribadisce che egli è persona offesa in ben otto procedimenti, conseguenti a sue denunce contro il soggetto che, a sua volta, lo ha denunciato, per cui i fatti su cui è basata la valutazione di pericolosità vanno ritenuti per lo più insussistenti.

Gli altri reati sono violazioni occasionali e di scarsa gravità, insufficienti per irrogare un'altra misura di prevenzione, addirittura con obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere ritenuto ammissibile, in quanto proposto per la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, contestando la conformità alla legge della valutazione della Corte di appello circa l'inquadramento del ricorrente nella categoria dei soggetti pericolosi per la tranquillità e la sicurezza pubblica.

L'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 consente il ricorso per cassazione, avverso i provvedimenti emessi dalla Corte di appello quale giudice della prevenzione, solo per violazione di legge, e nel presente caso il ricorrente contesta la corretta applicazione della norma indicata, affermando, oltre ad altre questioni, che la sua situazione personale e i suoi precedenti penali non consentono la sua qualificazione come soggetto inquadrabile nella predetta categoria.

Sotto tale profilo il ricorso deve essere qualificato come proposto per violazione di legge, e ritenuto perciò ammissibile.

2. Il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione quale soggetto ricompreso nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011, cioè tra coloro che, per il loro comportamento, «debba ritenersi … che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

La norma, perciò, prescrive di ritenere pericolosi i soggetti che provocano un turbamento della tranquillità e della sicurezza mediante «reati»: questa Corte, infatti, ha sempre affermato che l'inserimento in tale categoria di pericolosità richiede che il soggetto abbia compiuto, in modo non occasionale, «fatti criminosi» (Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, Rv. 286845; Sez. 2, n. 37849 del 30/03/2024, Rv. 287063).

Tali fatti criminosi non devono necessariamente essere stati accertati mediante condanne definitive: secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di misure di prevenzione, l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto» (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Rv. 287931) e «in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto» (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063) Il decreto impugnato si è conformato a tali principi, in quanto ha indicato in modo dettagliato la sussistenza di molte condanne, denunce e procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente, per reati idonei a dimostrare la sua forte dedizione a tenere condotte caratterizzate da atti di violenza e minaccia, o comunque tali da mettere in pericolo la tranquillità pubblica, come quelle di ubriachezza molesta.

L'abitualità nella commissione di tali fatti criminali è stata logicamente dedotta dal loro numero, dall'ampio arco temporale in cui essi si sono verificati, dalla loro prosecuzione anche dopo l'applicazione della misura della sorveglianza speciale e dopo un periodo di detenzione.

La loro attualità, infine, è stata logicamente desunta dal fatto che le ultime condotte risalgono al 2022, ed hanno determinato l'arresto del ricorrente in flagranza di reato.

La Corte di appello, pertanto, ha fondato la valutazione di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, legittimante l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, sulla condotta attuale e pregressa del ricorrente, evidenziando che essa è caratterizzata da una pluralità e ripetitività nel tempo di fatti criminosi idonei a turbare la tranquillità e la sicurezza pubblica.

La Corte ha tenuto conto anche dei fatti giudicati nei processi non giunti ad una sentenza di condanna, prendendo atto della indicazione, contenuta nell'atto di appello, dell'assoluzione da alcuni dei predetti reati, ma ha evidenziato che tali assoluzioni riguardano solo alcuni dei fatti oggetto di denuncia, mentre sussistono numerosi e recenti reati per i quali il ricorrente è stato denunciato o sottoposto a processo, e legittimamente, nella sua autonomia, li ha ritenuti dimostrativi della sua pericolosità, indipendentemente dal sopravvenire di una condanna definitiva.

Tale valutazione appare corretta, alla luce dei principi sopra richiamati: alcune delle denunce non hanno portato a condanna perché è intervenuta la remissione di querela da parte del querelante, circostanza che non permette di escludere il verificarsi della condotta stessa, e il fatto, asserito con la memoria difensiva depositata e con le relative allegazioni, che il ricorrente abbia a sua volta denunciato la persona offesa di alcuni dei reati a lui ascritti non elimina la sussistenza delle altre condotte di reato a lui contestate, spesso per reati procedibili d'ufficio.

La legittimità dell'applicazione della misura di prevenzione, e della sua durata, è stata pertanto valutata in conformità con la prescrizione della norma, individuando la sussistenza della pericolosità del proposto per la presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Il decreto, invece, è privo di motivazione in ordine all'applicazione dell'obbligo di soggiorno.

Questa ulteriore prescrizione, limitativa della libertà di movimento del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, deve essere applicata, secondo l'art. 6 d.lgs. n. 159/2011, «nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica».

Il decreto impugnato non contiene alcuna valutazione in questo senso, in quanto omette di indicare per quali ragioni la sorveglianza speciale priva dell'obbligo di soggiorno sarebbe inidonea a contenere la pericolosità sociale del ricorrente.

Esso, inoltre, afferma apoditticamente che l'applicazione di tale obbligo è corretta «per un necessario maggior controllo del prevenuto», senza confrontarsi con il dato, emergente dalle denunce e dalle condanne da questi riportate, che egli è solito commettere reati e fatti criminosi nel territorio di sua abituale residenza, circostanza che appare rendere non necessaria l'applicazione di una forma di trattenimento del soggetto in detta zona, per consentirne il controllo.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio su tale punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3106/2025 CC - 05/11/2025 R.G.N. 23348/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37459/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 14 febbraio 2025 l'Ufficio misure di prevenzione della Corte di appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro, in data 17/18 giugno 2024, gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni due. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sussistenza del requisito dell'essere il proposto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubbliche, oltre che dedito ad una generica condotta molesta, mostrandosi egli, frequentemente, ubriaco in luoghi pubblici, e ha ritenuto sussistente l'attualità di tale pericolo, stante la commissione da parte sua di una pluralità di reati, fino al 2022, anche dopo essere stato sottoposto ad una diversa misura di prevenzione e ad un periodo di detenzione, ed essendo irrilevanti le occasionali assoluzioni da singoli reati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. La Corte di appello ha, di fatto, omesso di valutare la memoria depositata, pur menzionandola, in quanto ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente facendo riferimento a condotte di reato in realtà insussistenti, in quanto egli non ha riportato condanna per esse. I casi in cui egli è stato segnalato per ubriachezza e denunciato per violazione di norme del codice penale, al netto di tali assoluzioni, sono molto pochi e occasionali, e peraltro l'ordinanza impugnata non li individua, ma li menziona molto genericamente. Molti dei fatti elencati nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione risultano insussistenti, perché da essi egli è stato assolto o prosciolto, al punto che, di fatto, oggi egli ha solo due condanne in espiazione, una delle quali, peraltro, relativa a reati commessi nel 2003. La Corte di appello, perciò, avrebbe dovuto quanto meno ridurre la gravità del provvedimento, riducendone la durata o escludendo la prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non proposto per violazione di legge. 4. Il ricorrente, in data 19/10/2025, ha depositato una memoria, con allegati, con cui ribadisce che egli è persona offesa in ben otto procedimenti, conseguenti a sue denunce contro il soggetto che, a sua volta, lo ha denunciato, per cui i fatti su cui è basata la valutazione di pericolosità vanno ritenuti per lo più insussistenti. Gli altri reati sono violazioni occasionali e di scarsa gravità, insufficienti per irrogare un'altra misura di prevenzione, addirittura con obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere ritenuto ammissibile, in quanto proposto per la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, contestando la conformità alla legge della valutazione della Corte di appello circa l'inquadramento del ricorrente nella categoria dei soggetti pericolosi per la tranquillità e la sicurezza pubblica. L'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 consente il ricorso per cassazione, avverso i provvedimenti emessi dalla Corte di appello quale giudice della prevenzione, solo per violazione di legge, e nel presente caso il ricorrente contesta la corretta applicazione della norma indicata, affermando, oltre ad altre questioni, che la sua situazione personale e i suoi precedenti penali non consentono la sua qualificazione come soggetto inquadrabile nella predetta categoria. Sotto tale profilo il ricorso deve essere qualificato come proposto per violazione di legge, e ritenuto perciò ammissibile. 2. Il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione quale soggetto ricompreso nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011, cioè tra coloro che, per il loro comportamento, «debba ritenersi … che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». La norma, perciò, prescrive di ritenere pericolosi i soggetti che provocano un turbamento della tranquillità e della sicurezza mediante «reati»: questa Corte, infatti, ha sempre affermato che l'inserimento in tale categoria di pericolosità richiede che il soggetto abbia compiuto, in modo non occasionale, «fatti criminosi» (Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, Rv. 286845; Sez. 2, n. 37849 del 30/03/2024, Rv. 287063). Tali fatti criminosi non devono necessariamente essere stati accertati mediante condanne definitive: secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di misure di prevenzione, l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto» (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Rv. 287931) e «in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto» (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063) Il decreto impugnato si è conformato a tali principi, in quanto ha indicato in modo dettagliato la sussistenza di molte condanne, denunce e procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente, per reati idonei a dimostrare la sua forte dedizione a tenere condotte caratterizzate da atti di violenza e minaccia, o comunque tali da mettere in pericolo la tranquillità pubblica, come quelle di ubriachezza molesta. L'abitualità nella commissione di tali fatti criminali è stata logicamente dedotta dal loro numero, dall'ampio arco temporale in cui essi si sono verificati, dalla loro prosecuzione anche dopo l'applicazione della misura della sorveglianza speciale e dopo un periodo di detenzione. La loro attualità, infine, è stata logicamente desunta dal fatto che le ultime condotte risalgono al 2022, ed hanno determinato l'arresto del ricorrente in flagranza di reato. La Corte di appello, pertanto, ha fondato la valutazione di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, legittimante l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, sulla condotta attuale e pregressa del ricorrente, evidenziando che essa è caratterizzata da una pluralità e ripetitività nel tempo di fatti criminosi idonei a turbare la tranquillità e la sicurezza pubblica. La Corte ha tenuto conto anche dei fatti giudicati nei processi non giunti ad una sentenza di condanna, prendendo atto della indicazione, contenuta nell'atto di appello, dell'assoluzione da alcuni dei predetti reati, ma ha evidenziato che tali assoluzioni riguardano solo alcuni dei fatti oggetto di denuncia, mentre sussistono numerosi e recenti reati per i quali il ricorrente è stato denunciato o sottoposto a processo, e legittimamente, nella sua autonomia, li ha ritenuti dimostrativi della sua pericolosità, indipendentemente dal sopravvenire di una condanna definitiva. Tale valutazione appare corretta, alla luce dei principi sopra richiamati: alcune delle denunce non hanno portato a condanna perché è intervenuta la remissione di querela da parte del querelante, circostanza che non permette di escludere il verificarsi della condotta stessa, e il fatto, asserito con la memoria difensiva depositata e con le relative allegazioni, che il ricorrente abbia a sua volta denunciato la persona offesa di alcuni dei reati a lui ascritti non elimina la sussistenza delle altre condotte di reato a lui contestate, spesso per reati procedibili d'ufficio. La legittimità dell'applicazione della misura di prevenzione, e della sua durata, è stata pertanto valutata in conformità con la prescrizione della norma, individuando la sussistenza della pericolosità del proposto per la presenza dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Il decreto, invece, è privo di motivazione in ordine all'applicazione dell'obbligo di soggiorno. Questa ulteriore prescrizione, limitativa della libertà di movimento del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, deve essere applicata, secondo l'art. 6 d.lgs. n. 159/2011, «nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica». Il decreto impugnato non contiene alcuna valutazione in questo senso, in quanto omette di indicare per quali ragioni la sorveglianza speciale priva dell'obbligo di soggiorno sarebbe inidonea a contenere la pericolosità sociale del ricorrente. Esso, inoltre, afferma apoditticamente che l'applicazione di tale obbligo è corretta «per un necessario maggior controllo del prevenuto», senza confrontarsi con il dato, emergente dalle denunce e dalle condanne da questi riportate, che egli è solito commettere reati e fatti criminosi nel territorio di sua abituale residenza, circostanza che appare rendere non necessaria l'applicazione di una forma di trattenimento del soggetto in detta zona, per consentirne il controllo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio su tale punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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