CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura l'intervenuta prescrizione in ragione dell'assenza di atti ínterruttívi intercorrenti tra la data della citazione diretta a giudizio intervenuta il 4 agosto 2014 e il decreto di citazione in appello asseritanente risalente 30 marzo 2021, il ricorso risulta manifestamente infondato in considerazione dell'intervenuta interruzione della prescrizione a seguito della decisione di primo grado del 5 dicembre 2017; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 24 ottobre 2021 in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ìl 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il PrsJdente [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] ' 7z1Z, og