CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna alla pena di mesi 10 di reclusione, per il reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e art. 46 d.lgs. 504/95, per aver, nella qualità di legale rappresentante della ditta esercente un impianto di distribuzione di carburanti su strada, al fine di sottrarre i prodotti petroliferi agli accertamenti, rimosso, manomesso e reso inservibili i misuratori, i sigilli e gli altri congegni e contrassegni apposti sulle colonnine e sulle pompe erogatrici dell'impianto (capo E); 472 cod. pen., per aver nella qualità di legale rappresentante della stessa ditta, fatto uso di impronte e misure alterati su tutte le colonnine dell'impianto a danno della clientela (capo F). Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo e travisamento della prova. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie la Corte territoriale ha richiamato gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, dai quali emergeva che il distributore deteneva un quantitativo di carburante superiore a quello ufficialmente registrato, posto che uno dei serbatori risultava essere pieno oltre la capienza dichiarata, e che il registro di carico e scarico risultava invece formalmente regolare. Le analisi hanno inoltre accertato che il carburante non era conforme agli standard normativi, circostanza indicativa di una recente miscelazione con prodotti petroliferi di diversa provenienza e, quindi, della presenza di carburante acquistato "in nero", sottratto alla registrazione. Il giudice a quo ha quindi ritenuto che l'imputato fosse necessariamente consapevole della detenzione del carburante irregolare e della manomissione dei sigilli in modo tale da consentire l'erogazione del prodotto senza alcuna tracciabilità delle uscite e la realizzazione di ricavi superiori rispetto a quelli derivanti dalla sola vendita del carburante regolarmente acquistato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M