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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46507/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri. in ordine a vari reati fallimentari (capi di A, B, C, D, F, G, H, I, L); Considerato che il primo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge in ordine al riconoscimento di una provvisionale di euro 80.000,00 in difetto di richiesta della parte civile — è inammissibile poiché il pagamento della provvisionale ha formato oggetto, sia nell'an sia nel quantum, del "patto" concordato con il Pubblico ministero (cfr. verbale di udienza); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione sulla mancata assoluzione dell'imputato — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri. in ordine a vari reati fallimentari (capi di A, B, C, D, F, G, H, I, L); Considerato che il primo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge in ordine al riconoscimento di una provvisionale di euro 80.000,00 in difetto di richiesta della parte civile — è inammissibile poiché il pagamento della provvisionale ha formato oggetto, sia nell'an sia nel quantum, del "patto" concordato con il Pubblico ministero (cfr. verbale di udienza); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione sulla mancata assoluzione dell'imputato — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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