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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15370/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Massa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod.pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. e per aver il giudice omesso di motivare circa le ragioni per le quali abbia ritenuto di applicare la sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

La prima censura é inammissibile.

Ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

La seconda censura è manifestamente infondata.

Ed invero, il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211 ; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Massa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod.pen.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. e per aver il giudice omesso di motivare circa le ragioni per le quali abbia ritenuto di applicare la sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. La prima censura é inammissibile. Ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La seconda censura è manifestamente infondata. Ed invero, il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211 ; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 15370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris