CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 30752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 044AG95 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA LcSto-633. 1Z udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 18 giugno 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Genova che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Genova del 19 maggio 2020, ha ridotto la pena da questi irrogata ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa rispetto a una illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo marjuana (circa 222,83 grammi) accertata a Genova il 23 gennaio 2020; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncta a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relatk» alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20