Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:527
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa T‑276/07)
«Normativa in materia di spese e indennità dei membri del Parlamento europeo – Ripetizione delle somme percepite indebitamente»
1.
Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di
procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 58)
2.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso contro decisioni non ancora
adottate al momento del deposito del ricorso – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punti 61‑63)
3.
Procedura – Atto introduttivo del giudizio – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Definizione – Modifica in corso di causa – Divieto (Regolamento
di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 48, n. 2) (v. punto 65)
4.
Parlamento – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza
parlamentare – Responsabilità del membro del Parlamento autore della domanda nei confronti di tale istituzione – Terzo erogatore
incaricato della gestione degli importi versati – Irrilevanza (v. punti 95‑96)
5.
Parlamento – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza
parlamentare – Terzo erogatore incaricato della gestione degli importi versati – Mancanza di documenti che giustifichino un
impiego conforme – Obbligo di rimborso (v. punti 100, 108)
6.
Parlamento – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Recupero di somme
indebitamente versate – Obbligo incondizionato (v. punto 114)
7.
Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Documenti su cui l’interessato non ha preso posizione – Esclusione
come mezzi di prova – Limiti (v. punti 125, 127, 130)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 10 maggio 2007 e, per quanto necessario,
della nota di addebito del direttore generale delle finanze del Parlamento europeo 13 giugno 2007, adottata in esecuzione
della decisione 10 maggio 2007, nonché, eventualmente, di qualsiasi decisione esecutiva degli atti sopramenzionati adottata
in pendenza del procedimento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.