CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TAURIANOVA il 08/02/1974 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];66/RG. 39363 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria sottrazione ai controlli da parte dell'imputato che si trovava in un appartamento diverso dal suo approfittando di un foro appositamente praticato nel muro per consentire l'agevole spostamento da un domicilio all'altro, così da rendersi del tutto inidonei, nella specie, gli argomenti difensivi circa la breve durata dell'evasione o la continuità spaziale che, peraltro, per costante giurisprudenza non escludono l'elemento materiale del reato. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. non era stato dedotto in appello e che, in questa sede, è rimasto nell'ambito della più assoluta aspecificità così da doversi confermare l'orientamento secondo il quale «In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale.» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023 ) Rv. 284160 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M