CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 46877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 23 settembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 428 cod. pen., alla pena di anni due, mesi due giorni venti di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciuta la riduzione per il rito abbreviato. 1.1. Si tratta della contestazione di aver causato il naufragio di una imbarcazione da diporto, tipo [OSCURATO:PERSONA] 38.50, di dieci metri, denominata Unica II, reperita semi affondata e dispersa nello specchio di mare antistante il porto del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], amministratore e legale rappresentante della Perfetto s.r.I., società che utilizzava in leasing la barca in forza di contratto stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. Il reato viene ascritto all'odierno ricorrente anche sulla base delle dichiarazioni autoaccusatorie rese nelle indagini, nella qualità di materiale esecutore dell'affondamento dell'imbarcazione. Questa, secondo la ricostruzione dei provvedimenti di merito, una volta recuperata, presentava univoci segni di manomissione finalizzati a determinarne il volontario affondamento e il Cerbone risulta averne avuto il possesso, la sera prima del reperimento, avendola prelevata dall'ormeggio del pontile denominato Palermo, sito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla famiglia Palermo, nonché averla condotta sino al luogo del naufragio. 1.2.Con l'atto di appello la difesa aveva invocato la riqualificazione del reato ascritto all'imputato, ai sensi del terzo comma dell'art. 428 cod. pen., ritenendo che la proprietà del mezzo era di Perfetto, in quanto utilizzatore in forza di contratto di leasing e che, comunque, non vi era stato alcun pericolo per la pubblica incolumità. Si sottolineava che Perfetto era sostanzialmente titolare della proprietà del bene e che, quindi, Cerbone, che aveva agito su suo mandato, non poteva essere riconosciuto responsabile della fattispecie di cui all'art. 428 primo comma cod. pen. Anzi, mancando il pericolo per la pubblica incolumità, previa derubricazione della condotta, l'imputato andava mandato assolto ricorrendo l'indicata causa di non punibilità. La Corte territoriale ha, invece, confermato la condanna e la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo corretta l'impostazione accusatoria considerando Perfetto mero utilizzatore e non proprietario dell'imbarcazione concessa in leasing da una società terza che restava titolare della proprietà del mezzo.Inoltre, la Corte d'appello notava come, comunque, il pericolo per la pubblica incolumità fosse senz'altro derivato dalla presenza del mezzo semi affondato, nella notte tra il 17 e 18 dicembre 2013, nello specchio d'acqua dove era stato fatto naufragare, in quanto l'imbarcazione che, comunque, affiorava in parte dall'acqua è indicata come avere consistente dimensione (dieci metri) e, dunque, rappresentava ostacolo per la navigazione. Infine, veniva notato che l'imbarcazione era stata rifornita di oltre cento litri di gasolio che avrebbero potuto fuoriuscire a causa dell'affondamento, provocando ulteriore pericolo per la pubblica incolumità. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il Cerbone, per il tramite del difensore, avv. A. Vignola, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione al terzo comma dell'art. 428 cod. pen. 2.1.Con l'atto di appello si era notato che, ai fini della nozione di proprietà altrui di cui all'art. 428 comma primo cod. pen., diversa è la posizione del concessionario di un bene oggetto di leasing traslativo. Si osserva che, nel caso di specie, Perfetto aveva la piena disponibilità materiale e il legittimo possesso del bene e che, in astratto, andrebbe equiparata la formale proprietà di cui alla norma in esame,, con la posizione del concessionario di un contratto di leasing traslativo, nonché con l'acquirente del bene per effetto di vendita con patto di riservato dominio o vendita a rate. In caso contrario, secondo il ricorrente, risulterebbe non applicabile la causa di non punibilità di cui al comma terzo del citato art. 428 cod. pen. se non alla società del bene concesso in leasing fino al giorno prima del pagamento dell'ultima rata di canone. Infine, quanto all'insussistenza del pericolo, deduce il ricorrente che questo viene valutato, in sede di merito, sulla base di considerazioni in astratto. Invece, si assume che, nel caso concreto, non si è notato il transito di alcuna imbarcazione dopo il naufragio e che il pescatore che aveva visto la barca parzialmente affiorare dall'acqua dando l'allarme, al mattino del giorno 18 dicembre 2013, aveva avuto modo di notare l'imbarcazione semi affondata e si era avvicinato lentamente, riuscendo, poi, a chiedere l'intervento della Capitaneria di Porto. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa, a mezzo p.e.c. del 28 giugno 2022, ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, nonché rinuncia del 2 settembre 2022 alla trattazione in presenza. All'esito della discussione, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevato che il Collegio intende dare continuità all'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, non determina il mutamento del rito in quello cartolare. Sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (tra le altre, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281520). Ciò in quanto, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento, a fronte di esplicita richiesta in tal senso, sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali. Sicché, nonostante l'intervenuta rinuncia unilaterale alla discussione, da parte della difesa richiedente la trattazione orale, il rito non è mutato in quello cartolare e, dunque, si è svolta, all'odierna udienza, la discussione orale all'esito della quale le parti presenti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che riguardo all'utilizzatore di contratto di leasing può venire in rilievo la sola disponibilità di fatto del bene, essendo pacifico che il soggetto non ha la disponibilità giuridica della res, almeno sino alla finevrapporto e, cioè, sino a quando, previo esercizio del diritto di opzione, il medesimo non abbia corrisposto il prezzo di riscatto, acquisendone così la proprietà. La giurisprudenza di legittimità equipara il cd. leasing traslativo alla vendita con riserva di proprietà, nella quale, ex art. 1523 cod. civ., l'acquirente acquista la proprietà della cosa solo al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo anche se ne assume i rischi. Di recente è stato affermato (Sez. 5 civile, n. 8110 del 29/03/2017, Rv. 643609, in tema d'imposta di registro) che il cd. leasing traslativo, la cui funzione economica non si esaurisce nel godimento temporaneo del bene, ma è volta al suo trasferimento differito con rateizzazione del prezzo, è istituto soggetto, in via analogica, alla disciplina della vendita con riserva di proprietà. Alla stregua di tale indirizzo interpretativo e tenuto conto del tenore letterale dell'art. 428 primo e terzo comma cod. pen., che non fa riferimento a colui che ha in uso (a qualsiasi titolo) il bene ma parla di proprietà altrui, si deve ritenere che proprietario cui la norma si riferisce è colui che vanta un diritto di proprietà e non un mero diritto reale limitato o una situazione possessoria, tenuto poi conto, in particolare, dello specifico bene del quale si controverte, il quale in quanto descritto, nei provvedimenti di merito, come imbarcazione munita di targa (NA9520/D, cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado) quale bene mobile registrato, risulta soggetto alla pubblicità navale. Del resto, la giurisprudenza risalente di questa Corte reputa sufficiente che la cosa sia in comunione con altre persone, ma comunque si riferisce alla disciplina civilistica quanto alla nozione di proprietario (Sez. 1, n. 2498 del 04/04/1989, dep. 1990, Wiseman, Rv. 183421, conf. massime n. 120506 e n. 150517), nel senso che I"ultimo comma dell'art. 428 cod. pen. prevede la non punibilità del naufragio o della somnnersione dell'imbarcazione di proprietà dell'agente se dal fatto non sia derivato un concreto pericolo per la incolumità pubblica. La disposizione, infatti, fa riferimento al concetto di proprietà nel senso civilistico di rapporto reale fra soggetto e cosa; rapporto che sussiste non solo allorché la cosa appartenga ad un solo soggetto/ ma anche allorché appartenga in comunione a più soggetti. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della norma in questione, non vale ad escludere la proprietà della imbarcazione da parte del soggetto che ne ha cagionato il naufragio o la sommersione il fatto che questa appartenga anche ad altri soggetti, comproprietari con il primo (nel caso esaminato, nella pronuncia citata, la barca sommersa apparteneva sia pure in parte all'imputato e questa Corte di legittimità ha ritenuto che il fatto non costituisse reato, non essendo da esso derivato un concreto pericolo per l'incolumità pubblica). 1.2. Inoltre, rileva il Collegio che la motivazione, sia pure succinta, sull'esistenza del pericolo per la pubblica incolumità, resa dalla Corte d'appello, è immune da illogicità manifesta e coerente con le risultanze probatorie di cui le conformi sentenze di merito rendono conto. Sul punto va precisato che la giurisprudenza di legittimità in tema di pericolo fa riferimento ad un giudizio, quanto alla concretezza dello stesso, da condurre ex ante, a prescindere dall'esistenza o meno del danno effettivo. Si è, infatti, affermato il condivisibile principio secondo il quale (Sez. 4, n. 13893 del 27/02/2009, Niccolai, Rv. 243215) per la sussistenza del delitto di naufragio colposo di natante di proprietà dell'autore del reato è necessario che dall'evento disastroso discenda un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, il quale consiste nella concreta esposizione anche solo delle persone presenti sull'imbarcazione all'imponderabile forza distruttiva dell'evento medesimo. In motivazione la Corte di legittimità ha rimarcato che la valutazione va svolta ex ante e che quindi resta indifferente se alcuno riporti lesioni. Alla stregua di quanto esposto è chiaro che tale concreta, qualificata possibilità (il pericolo concreto, appunto) consiste nella concreta esposizione dei naviganti alla sfera d'azione, all'imponderabile forza distruttiva dell'evento di pericolo costituito dal naufragio; senza che rilevi alcuna caratteristica personale delle possibili vittime. Nel caso in esame il giudice di merito ha compiuto, con argomentato apprezzamento non sindacabile nella presente sede di Legittimità, sia l'una che l'altra ponderazione. Da un lato, come si è visto, ha ravvisato che l'affondamento di una imbarcazione di circa dieci metri con a bordo decine di litri di gasolio, abbia dato luogo ad un evento conforme, per la sua gravità, al modello legale di naufragio. Dall'altro ha ritenuto che, attesa tale definita ed allarmante contingenza, vi sia stata l'esposizione alla situazione di pericolo ingenerata da tale categoria di eventi. La pronunzia, a tale riguardo, si coniuga con quella di primo grado ed entrambe hanno, correttamente, posto in luce che l'apprezzamento sul pericolo va fatto con valutazione ex ante, risultando, quindi, irrilevante che nessuno abbia riportato lesioni. Infatti, il giudice di secondo grado evidenzia come un'imbarcazione semi affondata, di circa dieci metri, di notte, in uno specchio d'acqua antistante un porto molto frequentato come quello del Comune di Pozzuoli, con a bordo cento litri di gasolio, è un potenziale pericolo, alla stregua di una valutazione ex ante. Né la difesa ha attaccato con specifici argomenti la circostanza che proprio in quelle circostanze di luogo e tempo, per il tratto di mare ove si trovava l'imbarcazione, non vi fosse stato alcun transito. Anzi, sul punto, la sentenza di primo grado (cfr. pag. 3 della pronuncia) sottolinea che a notare l'imbarcazione che ancora sporgeva in parte perché solo semi affondata era stato un testimone, poi escusso a sommarie informazioni, che aveva avvistato il natante mentre si recava, a bordo della propria imbarcazione, a pescare transitando nelle acque antistanti il rione Terra del Comune di Pozzuoli, così confermando che quel tratto di mare, in quelle condizioni di tempo e spazio non era deserto. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa in ragione dei motivi devoluti, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma