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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08613/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali; P.Q.MNumero registro generale 24511/2025Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 8613/2026Data pubblicazione 07/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali; P.Q.MNumero registro generale 24511/2025Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 8613/2026Data pubblicazione 07/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 08613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris