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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25321/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al quantitativo di stupefacente detenuto, idoneo al ricavo di 6.537 dosi medie e da ritenere quindi incompatibile con un uso esclusivamente personale.

Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione del fatto in quello di lieve entità, è manifestamente infondato.

In particolare, tale profilo è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alle concrete modalità del fatto - commesso mentre l'imputato si trovava in stato di arresti domiciliari - tali da escludere l'occasionalità della condotta e che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).

Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti del prevenuto.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al quantitativo di stupefacente detenuto, idoneo al ricavo di 6.537 dosi medie e da ritenere quindi incompatibile con un uso esclusivamente personale. Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione del fatto in quello di lieve entità, è manifestamente infondato. In particolare, tale profilo è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alle concrete modalità del fatto - commesso mentre l'imputato si trovava in stato di arresti domiciliari - tali da escludere l'occasionalità della condotta e che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti del prevenuto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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