CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 125 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via A. Torlonia, 33 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1614/2020emessa dal Tribunale di Latina , il 28.8.2020, all’esito del giudizio r.g. n. 6410/2017, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Buoni fruttiferi postali [OSCURATO:PERSONA] Con atto di appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 285/2017, del 7.9.2017. A tal fine deduceva che erroneamente ilgiudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, condannando l'odierna appellante al pagamento della somma di € 2.368,70 a titolo di ulteriori interessi non corrisposti sul buono fruttifero postale serie O n. 000054 del 5.12.1982 dell'importo di £ 250.000,00, quali risultanti dalla tabella di prospetto interessi posta sul retro dei buoni, nonché il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., atteso che le somme depositate dall'attrice al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi erano di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, per conto della quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. svolgeva il servizio di collocamento. Esponeva che per effetto del d.m. 13.8.1986, istitutivo della serie Q, i tassi erano determinati, anche per le serie precedenti con provvedimento ministeriale e non in base alle annotazioni a tergo del titolo cartaceo. Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la novità della questione sollevata di difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Nel merito deduceva la fondatezza delle pretese attoree, riconosciute dal giudice di primo grado. La Corte di a ppello di Latina con la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevando che il titolo era stato emesso dalla stessa, l’importo dovuto per l’acquisto ad essa corrisposto e il rimborso da lla medesima operato. Ha quindi accolto l’appello proposto, ritenendo al giudizio applicabile l’art. 173 d.p.r. n. 173/1973, non abrogato per i buo ni precedentemente emessi, ma soltanto per quelli di nuova emissione.Tale norma –ha rilevato – prevedeva che il tasso di interessi indicato a tergo del buono dovesse essere integrato dalle tabelle del d.m. successivo alla sottoscrizione e al rilascio deltitolo: disposizioni che si porrebbero su un piano di parità con quelle del codice civile su cui prevarrebbero per la loro specialità. Ha aggiunto il decidente che la variazione del tasso introdotta con il d.m. citato era stata resa conoscibile ai sottoscrittori con la pubblicazione sulla G.U. e ha concluso che, sulla base della normativa vigente, ai buoni serie O , dovevano essere applicate a partire dal 1.1.1987 le condizioni del tasso di interesse indicate nel d.m. citato e non quelle a tergo dei titoli stessi. Il Tribunale ha quindi compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la ritenuta sussistenza di gravi ed eccezionali motivi individuati nel pregresso , esistente contrasto giurisprudenziale sul punto, nonché nel fatto che l'esito della controversia era stato determinato da un indirizzo giurisprudenziale formatosi in epoca successiva all'introduzione del giudizio. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorso con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricor so illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1. Violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art.7 d.lgs. n.284/99, dell'art.156 r.d. n.645/1936 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 , c.p.c. violazione dell'art. 1 12 c . p . c . in relazione all'art.360, comma 1,n.4, c.p.c. Assume l’esponente che siano stati violatiil d.lgs. n.284/1999, il r.d. n.645/1936 e il principio di gerarchia delle fonti. Insintesi ritiene che la normativa del r.d. n. 645/1936 non sia mai stata abrogata e che sia di rango superiore al d.p.r. n. 156/1973, che avrebbe natura prettamente regolamentare: tale fonte, in quanto successiva e di rango inferiore non potrebbe mai prevalere sulla prima perché il risultato sarebbe in contrasto con la gerarchia delle fonti. 2. Violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione del principio di gerarchia delle fonti e della successione degli atti normativi, in relazione all'art. 360, comma1, n.3, c.p.c. V iolazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione all'art.360, comma 1,n.4, c.p.c. 2.1Le censur e, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sonoinfondate. Come già rilevato da questa Corte, in termini definitivi ed appaganti, e sull’abbrivio delle pronunce delle sezioni unite 15 giugno 2007, n. 3970 e 11 febbraio 2019, n. 3963, che “la norma (id est l’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni») abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione»della «complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi,quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico. Né rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa: allo stesso modo in cui, a mero titolo di esempio, era cogente, cosa mai messa in dubbio, la disciplina dell’«equo canone» (articoli 12 e seguenti della legge n. 392 del 1978), laddove individuava i parametri per il suo calcolo, nonostante l’articolo 22, sesto comma, o l’articolo 23, primo comma, della legge, individuassero parametri da fissare a mezzo di appositi decreti ministeriali” (confr. Cass. civ. 14 febbraio 2022, n. 4748, in motivazione). In tale prospettiva si è quindi ritenuto che “la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde” (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 2022, n. 4748). Deve solo aggiungersi, a confutazione dei rilievi in ordine alla efficacia nel tempo delle fonti secondarie, che l’abrogazione è implicita quando la norma successiva interviene a regolare integralmente una materia già disciplinata da norme precedenti . Peraltro il ricorrente si limita ad affermare che tale principio non sarebbe valido per le fonti secondarie dove vigerebbe il principio inverso, senza tuttavia addurre alcuna argomentazione giuridica a sostegno di tale assunto. 3. N ullità della sentenza per la violazione dell'art.112 c . p . c . per omessa pronuncia,dell’art.132, comma 2, n.4 , c . p . c . e dell’art.111 Cost., per la inesistenza e/o per carente e/o apparente motivazione, in relazione all'art.360, comma1, n. 4, c.p.c. - per aver ilgiudice di appello dedotto solo in ordine all'applicazione del tasso di interesse stabilito dal successivo d.m. 13.06.1986, senza nulla argomentare in merito alla eccepita carenza di potere del Ministero del Tesoro di estendere, con decreto, anche ai buoni postali di cui alle serie precedenti a quella istituita con detto decreto, ulteriori condizioni, quali, ad esempio, quelle in punto di durata del buono, diversa collocazione temporale dei singoli scaglioni, periodicità del calcolo degli interessi. 4.Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli art t. 172 e 173 d.p.r. n.156/1973, nonché art.6 d.m. 13.6.1986, dell’art.6 d.m. il giudice erroneamente interpretato e applicato gli artt. 172 e 173 d.p.r. n. 156/ 19 73 e l'art.6 d.m. 13.6. 1986 .Secondo l’esponente il giudice d’appello avrebbe implicitamente affermato in diritto che il potere di variazione previsto dall’art. 173 non era limitato al solo tasso di interesse, ma comprendeva anche il potere di disporre dell’intero regime del buono. 5. V iolazione art t. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. , per difetto di motivazione, in relazione all'art.360 comma 1, n.5, c.p.c. -per aver il giudice omesso di esaminare fatti, circostanze e dati che, emersi nel giudizio, erano decisivi ai fini di causa. Si deduce segnatamente che dagli esiti della compiuta istruttoriasarebbe emerso che il calcolo operato da [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basato anche su elementi diversi dal tasso di interesse perché la differenza tra la somma pretesa e quella liquidata dalla controparte era imputabile alla diversa durata del buono, alla collocazione temporale dei singoli scaglioni, alla periodicità del calcolo dell’interesse, alla durata fruttifera del buono prevista sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione e ad altri elementi. 5.1Le censur e, da esaminarsi congiuntamente, sono, prima ancora che infondate, inammissibili. Esse prospettano invero questioni del tutto estranee a quelle oggetto del presente giudizio ove, per quanto riportato in ricorso ed evincibile dalla sentenza impugnata, era in discussione solo il tasso di interessi applicabile. Né può indurre a contrario avviso il fatto che in sentenza si parli di “condizioni di rimborso” indicate sul titolo e “condizioni di rimborso” previste dai decreti ministeriali, essendo pur sempre il thema decidendum incentrato sulla sola legittimità della variazione dei tassi di interesse. A ciò aggiungasi, per quanto attiene ai dedotti vizi motivazionali, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 9253/2017; Cass., n. 27415/2018). Nel caso di specie la motivazione non presenta le caratteristiche richieste per la violazione perché la motivazione è ampia ed articolata e a pag. 5 precisa che il thema decidendum riguarda l’accertamento sugli interessi da applicare ai buoni fruttiferi della serie O acquistati nel 1982; in particolare se siano quelli indicati nel retro del titolo o quelli stabiliti dalle successive modifiche regolamentari (p.5). 6. V iolazione art . 174 d . p . r . n. 156/ 19 73, in relazione all'art.360 , comma 1, n.3, c.p.c. -per aver il giudice applicato un regime fiscale erroneo; 6.1 La censura è inammissibile in quanto p rospetta una questione non trattata nella sentenza impugnata e quindi nuova. Si ricorda in proposito che, qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(cofr. Cass. civ. 13 dicembre 2019 n. 32804).7. Spese di lite - per aver il giudice erroneamente statu ito sulla compensazione delle spese di lite. 7.1 La censura è evidentemente formulata nell’ottica di una revisione della statuizione in ordine al carico delle spese di lite in caso di accoglimento del gravameed è, come tale, un non motivo , nel senso che presuppone una statuizione di accoglimento della domanda che evidentemente non c’è. 8. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 2.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il