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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06549/2026

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iato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1961; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1970; [OSCURATO:PERSONA] a Casabona il 1° settembre 1969; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 marzo 1968; [OSCURATO:PERSONA] a Crotone il 7 aprile 1967; avversola sentenza del 13 marzo 2025 della Corte d’appello di Catanzaro ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i ricors i ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria LuisaMiranda, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi ; uditii difensori , avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza oggetto dell’impugnazione è ultimo tassello di un’articolata vicenda processualeche ha visto gli odierni ricorrenti imputati di molteplici delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione edocumentale, posti in essere nella loro qualità di amministratorio soci di plurime società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

È l’esito , infatti, del secondo giudizio rescissorio celebratosi dopo due annullamenti disposti da questa Corte, rispettivamente, con sentenza del 19 giugno 2018 (n. 42568) e del 22 settembre 2023 (n. 46341); un giudizioin cui, definito il profilo delle responsabilità (essendo stati assoltigli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai qualiera stata ordinata, con la prima sentenza di annullamento,la rinnovazione del giudizio), l ’unica questione ancora sub iudice attiene alla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell’art. 219 l. fall. ( e, con essa, in ipotesi di esclusione e per il reato corrispondente, all’eventuale decorrenza del termine prescrizionale ) e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Catanzaro ha sostanzialmente confermato l’originaria decisione, escludendo la detta circostanza solo in relazione ai capi E) per [OSCURATO:PERSONA], E2) per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G) per [OSCURATO:PERSONA] i, per i quali è stato ritenutocomunque non decorsoil relativo termine di prescrizione, in ragione dei novantaduegiorni di sospensione ritenuti maturati nel corso del processo .

2. Ciò premesso, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi d’impugnazione.

2.1. Il primo attiene alla sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità e deduce violazione di legge (in relazione all’art. 219 l. fall.) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazioneed è articolato in relazione a ciascuno dei singoli reati per i quali è stata ritenuta la detta aggravante.

2.1.1. Con riferimento al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] (capo B) , sostiene la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe pacificamente creditore di oltre 1 , 4 milioni di euro, pari alla differenza tra quanto versato nelle casse sociali equanto successivamente rimborsato; somma che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non solo andrebbe logicamente valutata nell’apprezzare concretamente, in applicazione del dictum della sentenza rescindente,i riflessi che la condotta distrattiva ha avuto sul l’attivo patrimoniale, ma non dovrebbe neanche essere depurata di quanto versatoa titolo di aumento di capitale (euro 350.674,23), in quanto mai rimborsato al ricorrente, neanche in fase di liquidazione fallimentare.

Né, come pure sostenuto dalla Corte d’appello, parte della somma (per euro 872.199,21) ptrebbe ritenersi essere stata incamerata dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della incorporanteS.G.G., risolvendosi l’operazione evocata dalla Corte territorialenon già in un versamento della SGG al [OSCURATO:PERSONA] ( mai avvenuto) , ma in una mera compensazione contabile conseguente al l a riduzione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della S.G.G.,essa stessa dipendente dalla rinuncia al maggior credito vantato nei confronti della prima da parte del socio [OSCURATO:PERSONA].Sicché, alla diminuzione del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del socio (per rinuncia di questi) è corrisposta una pari riduzione del credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di SGG.

Erronea, poi,anche l’affermazione in ordine ad un ipotizzato differente utilizzo del finanziamento ricevuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo la Corte d’appello, si sarebbe dovuto impiegareper effettuare seri investimenti ), non solo perché – alla luce dei criteri dettati dalla sentenza rescindente - del tutto inconferente rispetto alla sussistenza dell’aggravante in contestazione, ma perché si risolverebbein un indebito sindacato delle scelte imprenditoriali, peraltro esso stesso inesatto, nella parte in cui, omettendo di contestualizzare l’operazione,non avrebbe consideratoi significativi attesi vantaggi economici.

2.1.2. In relazione al capo C), relativoal fallimento della Microcase, l’assenza di un concreto pregiudizio per le ragioni creditorie sarebbe circostanza chiaramente affermata dallo stesso curatore che, escuss o in dibattimento, ha esplicitamente riferito dell’integrale soddisfazione del l’intero ceto creditorio, ipotecario e chirografario: la residua differenza (per euro 246.859,96 ) tra il passivo (per metà rappresentata da una fideiussione, mai escussa, che alcun pregiudizio ha causato ai creditori) e l'attivo fallimentare non solo non sarebbe così significativa da connotarsi in termini di estrema gravità (alla luce della consistenza dell'attivo fallimentare),ma risulterebbe interamente imputabile alle spese di procedura e, quindi , non ascrivibile alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA].

E ciò , ancora una volta, senza considerare i plurimi e significativi versamenti(per oltre tre milioni di euro) effettuati in favore della società dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

2.1.3. Quanto al fallimento della E-Gold, contestato capo F) ( in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] risponde unicamente della distrazione di un immobile, sito in Roma, alla via Borgognona, ceduto ad un prezzo asseritamente inferiore al valore di mercato), la Corte d’appello non solo non avrebbe tenuto contodegli ingenti versamenti effettuati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o dalle società a lui riferibili, ma avrebbe omesso di considerare il significativo attivo fallimentare accertato al momento del fallimento(per oltre 1,7 milioni di euro, a fronte di un passivo di circa 1,3 milioni, con uno sbilancio positivo di circa 460 mila euro), le ragioni addotte dalla difesa a giustificazione della differenza tra il valore stimato e quello effettivo di realizzo (connesso all’esistenza di un’ipoteca e alle notevoli oscillazioni del mercato immobiliare) e , in ultimo, la valutazione di congruità manifestata nel piano di ristrutturazione concordato con lo stesso creditore ipotecario (la BNL ) , circostanza chiaramente incidente quanto meno sulla consapevolezzadell’ipotizzata incoerenza del prezzo .

2.1.4. Quanto al capo G), la difesa sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare sia l a mancata escussione della fideiussione (e la conseguente sua irrilevanza rispetto alle ragioni del ceto creditorio), sia, in termini analoghi a quanto rappresentato nei precedenti motivi, i plurimi apporti finanziari confluiti nelle casse sociali e riconducibili, direttamente o indirettamente, allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

2.1.5. Per i capi H), M) ed N) , da un canto, non si sarebbe tenuto conto dell’esistenza di un attivo fallimentare dell’incorporante SGG di oltre 33 milioni di euro(a fronte di un passivo di soli 23 milioni, con un saldo positivo di oltre 10 milioni di euro), dall’altro non sarebbero stati considerati i plurimi versamenti effettuati direttamente dal ricorrente o dalle società a lui riconducibili.

E,con riferimento al capo M), relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA] , non sarebb ero state indicate le ragioni in forza delle quali è stata imputataal ricorrente la distrazione di 910 milioni di lire(a fronte dell’unica contestazione a lui riferibile, indicata al n. 1 dell’imputazione, di ben più limitata consistenza),non si sarebbe tenuto conto dei paralleli versamenti effettuati e, comunque,del credito vantato dal ricorrente per un importo di gran lunga maggiore (per circa 559 milioni di lire).

2.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. nella parte in cui, con riferimento al fatto di bancarotta contestato al capo E2), pur avendo la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’aggravante, non ne ha fatto discendere l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, non potendo essere calcolati, all’interno del periodo di sospensione, né i 47 giorni decorrenti dal 3 dicembre 2015 al 19 gennaio 2016, né i 23 giorni tra il 19 gennaio 2016 e l'11 febbraio 2016, perché, pur essendo stato addotto un legittimo impedimento, sarebbe stata comunque svolta attività difensiva nell’interesse del lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il deposito di una consulenza tecnica contenente richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella prima udienza, e la lettura dell’ordinanza resa dal Presidente della Corte d’appello quanto alla richiesta di astensione di uno dei due componenti del collegio, nella seconda).

2.3. Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce violazione degli artt. 62-bis, 69, 81 comma 2,133 cod. pen. e 219 comma 2 n. 1 l. fall., nonchémancanza e contraddittorietà della motivazione .

Non è spiegato, sostiene la difesa, in base a quale criterio la Corte abbia ritenuto più graveil fatto contestato al n. 7 del capo B), tenuto conto che tutti i reati per cui si procede sono di pari gravità edittale ela società Frigorservice non solo è quella con il passivo maggiore, ma, in relazione ad essa, il ricorrente è rimasto creditore per oltre 1,4 milioni di euro; né risultano congruamente motivati i singoli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione interna;né, in ultimo, con riferimento al giudizio di bilanciamento, è dato comprendere come possa razionalmente convivere l'affermazione per cui sarebbe da apprezzare lo stato di incensuratezza decennale del ricorrente, con la sua asserita "capacità a delinquere" e la sua "attitudine acommettere reati".

3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi d’impugnazione.

3.1. Il primoattiene al profilo della ritenuta sussistenza dell’aggravante e, in termini analoghi al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del Commodarie in relazione alle condotte contestate all’[OSCURATO:PERSONA] (capi B2, B4, B5, C, C2, C5, H e H2), deduce violazione dell’art. 219 l. fall. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le ingenti risorse finanziarie nel tempo versate dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nelle casse delle singole società coinvolte, confondendo la condotta (di pericolo) del delitto di bancarotta conl'aggravante a effetto speciale (di danno).

3.2. Il secondoattiene al trattamento sanzionatorio e deduce , in termini analoghi al terzo motivo d’impugnazione proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], violazione degli artt. 62-bis, 69, 81 comma 2,133 cod. pen. e 219 comma 2 n. 1 l. fall., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione , quanto all'individuazione del reato più grave e alla pena base irrogata per il medesimo, al calcolo dei distinti aumenti di pena per i reati satellitee al diniego delle circostanze attenuanti generiche(illogicamente escluse nonostante il corretto comportamento processuale, il notevole tempo trascorso e la significativa durata dell’iter processuale, esso stesso intrinsecamente afflittivo).

4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi d’impugnazione.

4.1. Il primo deduce violazione degli artt. 62-bis c od . p en . e 219 l. fall . nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si sostiene la sussistenza di un’ aggravante e si opera il relativo bilanciamento con le riconosciute attenuanti,pur non essendo stata contestata, nei residui capi di imputazione, alcuna ulteriore aggravanteoltre quella del danno di rilevante gravità, esplicitamente esclusadalla Corte territoriale.

4.2. Il secondo deduce violazione dell’art. 157 cod. pen. nella parte in cui, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall., la Corte territoriale non ne avrebbe fattodiscendere l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo d’impugnazione formulato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone anch’esso di un unico motivo d’impugnazione , a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 157 del codice penale.

Il dies ad quem del termine di prescrizione, sostiene la difesa,non dovrebbe essere individuato nella data di emissione della prima sentenza di annullamento (28 marzo 2018 ) , che ha cristallizzatoil giudicato interno in ordine alla responsabilità penale per il capo G), ma nella seconda sentenza, del 22 settembre 2023 , che ha disposto un nuovo giudizio per deliberare in merito alla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 comma l. fall.; e da ciò l’intervenuta prescrizione dell’unico reato (capo G) in relazione al quale è stata pronunciata condanna.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse de l [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoindicati; infondati , invece, tutti gli altri ricorsi . 2.Per come si è detto, essendo stati assolti gli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai quali era stata ordinata, con la prima sentenza di annullamento,la rinnovazione del giudizio, le uniche questioni residue, all’esito del secondo annullamento disposto nel 2023, attengono alla sussistenza dell’aggravantead effetto speciale di cui al primo comma dell’art. 219 l. fall. ( il danno di rilevante gravità ) e, con essa, all’eventuale decorso del termine prescrizionale(per i reati per i quali non fosse stata ritenuta sussistente ) alla data del primo annullamento e alla conseguente eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio ; sicché ogni questione in ordine alla sussistenza de i residuireati e, in particolare, alla natura distrattiva delle singole condotte è ormai preclusadall’intervenuto giudicato formatosi con il detto annullamento .

Ciòconsiderato, la sentenza rescindente ha precisato come l’apprezzamento del danno andasse effettuat o valutando non solo l'entità delle operazioni speculativeo distrattive poste in essere dall'imprenditore decotto e la conseguente diminuzione del patrimonio d'impresa, ma anche i riflessi che tale diminuzione patrimonialeaveva prodotto , comparando l’attivo accertato in sede fallimentare conla massa che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gliilleciti; e ciò , a prescindere dalla relazione con l'importo globale del passivo e avendo riguardo ai singoli distinti fallimenti , alla luce delle assoluzioni parzialmente decretate e delle eventuali condotte riparatorie poste in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

E, r innovato il giudizio di sussistenza dell'aggravante , occorreva poi rivalutare l’eventuale decorso del terminedi prescrizione per ciascun a del le imputazioni per le quali non sarebbe stata ritenuta sussistente la detta aggravante , attraverso un accertamento retrospettivo, verificando se il termine prescrizione – rideterminato all’esito dell’eventuale esclusione della detta aggravante - fosse maturat o prima della pronunciadi annullamento . 2.Richiamando tali principi, all’esito di una rinnovata valutazione, la Corte territorialeha escluso l’esistenza di un danno di rilevante gravità solo in relazione aicapi E), per [OSCURATO:PERSONA], E2) per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GustavoCommodari, G) per [OSCURATO:PERSONA]; e, in relazione ad essi , ritenendo maturatinel corso del processo novantadue giorni di sospensione , ha escluso che alladata del primo annullamento (nel quale era stato definitivamente accertato il profilodella responsabilità) fosse maturato alcun termine di prescrizione .

3. Le difese censurano, per come si è detto, la ritenuta sussistenza dell’aggravante, l’apprezzamento in ordine alla maturazione del termine prescrizionale e, comunque, la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.

Analizzando partitamente le censure, in relazione alle singole posizioni processuali, logicamente pregiudiziale è la valutazione della sussistenza dell’aggravantein relazione ai capi per i quali è intervenuta condanna. 4.[OSCURATO:PERSONA], l’aggravante è stata ritenuta in relazione ai capi B),per la parte residua, C), F) , G) per la parte residua , H), M) ed N). 4.1.Il capo B) è relativo fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato il 21giugno 2005 e l a condotta contestata (al n. 7 del detto capo d’imputazione) si èsostanziata nell’ aver distratto, il 14 settembre 2001, la somma di 5 miliardi di lire (ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di mutuo ipotecario dalla BNL) , disponendonein favore d ella SGG a titolo di deposito cauzionale ; somma , in parte (872.199,21),utilizzata per compensare un credito verso la stessa S.G.G. e , per ilresto , destinata alla [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. e successivamente incassata da [OSCURATO:PERSONA](coimputato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile).

Dichiarato il fallimento, l’intera massa passiva è stata quantificata in 4.149.653,31euro, mentre l’ attivo realizzato è stato pari ad euro 2.202.770 , in misura appena sufficiente a soddisfare, peraltro parzialmente, solo i creditori ipotecari ( ammessi per euro 3.563.907,54) e quelli privilegiati, rimanendo i chirografari(per oltre 370.000 euro) integralmente insoddisfatti .

Afronte di ciò, l a difesa sostiene che il concreto apprezzamento dell’esistenza e dell’entità dell’eventuale danno causato alle ragioni creditoria debba necessariamenteconfrontarsi con tutte le ingenti somme di denaro erogate dal ricorrente,direttamente o per il tramite di società a lui riconducibili : 350.674,23 euro a titolo di aumento di capitale, 373.914,79 a titolo di finanziamento infruttiferoe 1.624.256,96 a titolo di anticipazione , delle quali , al netto di quanto rimborsato, risulterebbe ancora pacificamente creditore per oltre 1,4 milioni di euro.

L’assuntoè infondato .

L’iniziale(e definitivamente accertata) distrazione può ritenersi annullata solo da un a corrispondente attività di segno contrario, idonea a reintegr are il patrimonio dell'impresa ( prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento ) , compensando il pregiudizio arrecato a i creditor attraversol’originaria condotta distrattiva .

Taleattività, tuttavia, non può sostanziarsi in un flusso in ingresso che si risolvain un’ulteriore utilità in capo a chi lo ha attua to , rappresentat a , laddove il versamentovenga effettuato a titolo di capitale di rischio, dall’aumento de l valore della partecipazione posseduta e dal conseguente incremento del diritto al conseguimentodegli utili ( quantomeno in termini di aspettativa giuridicamente rilevante,poiché destinato a divenire attuale solo al momento in cui si addivenga aduna liquidazione o dal parallelo diritto di credito ) ovvero, ove le somme siano stateversate a titolo di finanziamento, dal corrispondente credito, con parallelo dirittoalla erogazione di interessi ( la cui sola esistenza rende ancor più stridente il contrasto tra l’apparenza formale del prestito e la pretesa di avere con esso reintegrata,sia pure con la finale conversione, il patrimonio ) .

Ilconferimento di somme in precedenza fatte fuoriuscire dalla stessa società ola loro reimmissione a titolo di nuovo apporto di capitale o di finanziamento non èun'attività che si limita a compensare e ripianare quanto prima indebitamente sottratto, senza alcuna contropartita : ha sì un'efficacia immediatamente riparativa,ma dalla quale l'autore del fatto consegue un' ulteriore utilità in termini di pretese, quand'anche solo meramente potenziali, da esercitarsi proprio nei confronti della società depredata .

E sarebbe paradossale consentire che il conseguimento di dette utilità sia finanziato attraverso la spoliazione della medesima società rispetto alla quale, poi, i predetti diritti potenziali possano essereesercitati ( Sez. 5 , n. 42618 del 20/09/2023 , Sedino, Rv. 285344 ; Sez. 5, n.1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv. 251714; Sez. 5, n. 4461 del 16/02/1994,Freato e altri, Rv. 198003) .

Ciòche rileva , per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale e contrariamentea quanto sostenuto dalla difesa , è la causa contrattuale in forza dellaquale è stata versata la somma nella casse sociali : solo il versamento a titolo diadempimento dell'obbligo di rendere quanto indebitamente percepit o permette diritenere compensata l’originaria diminuzione patrimoniale ; ove, invece, come in concretopacificamente avvenuto, le somme siano state versate a titolo di apporto dicapitale di rischio o di finanziamento , all’incremento del compendio attivo è corrisposto un parallelo incremento del passivo societario , ontologicamente inidoneo a bilanciare la diminuzione patrimoniale conseguente alla originaria distrazione.

Ed in questo contesto è appena il caso di rilevare come la successiva destinazione delle somme distratte (e, quindi, la ricostruzione dell’operazione evocatadalla difesa e diversamente ricostruita nella sentenza impugnata ) è dato, in questa sede, logicamente irrilevante, in quanto afferente al profilo (definitivamenteaccertato) della sussistenza del reato . 4.2.Il capo C) è relativo fallimento della società Microcase, dichiarato il 5 luglio2005, e la condotta accertata si è sostanziata nella distrazione di oltre 2,2 miliardidi lire (pari a circa 1,2 milioni di euro) , prelevata indebitamente dalle casse socialidal 1999 al 2003 .

Almomento del fallimento , l'attivo era pari a circa 1 , 7 milioni di euro, mentre ilpassivo accertato ammontava a 1 , 9 milioni di euro .

Ladifesa deduce : a) che la residua differenza non sarebbe così significativa daconnotarsi in termini di estrema gravità (alla luce della consistenza de ll'attivo fallimentare) e, comunque, risulterebbe interamente imputabile alle spese di procedurae, quindi, non ascrivibile alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] ; b ) che, comunque, in termini analoghi a quanto rappresentato in precedenza, le distrazionisarebbero state compensate dai plurimi e significativi versamenti (per oltretre milioni di euro) effettuati in favore della società dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ; c)che il passivo sarebbe, per metà, rappresentat o da una fideiussione che alcun pregiudizioha causato ai creditori in quanto mai escussa .

Anchein questo caso, l’assunto difensivo è infondato.

Prescindendodalla rilevanza di quanto erogato in favore della società ( di cui siè detto in precedenza ), in questa sede è sufficiente evidenziare , da un canto, che l’escussione o meno della fideiussione – circostanza di fatto, peraltro, solo allegata - è dato ininfluente , non potendo essere revocata in dubbio la sua incidenzasulla formazione della massa passiva ed essendo tale dato l’ unico criterio ai fini della determinazione del la somma suscettibile di essere ripartita tra i creditori;dall’altro che le spese di procedura non possono essere pretermesse nellavalutazione dell’ i ncidenza della condotta distrattiva sulla soddisfazione delle pretesecreditorie.

Talispese, infatti, si sostanziano in un credito prededucibile (categoria non espressamentedisciplinata nella originaria impostazione della legge fallimentare, mache ha trovato una definizione sistematica nell’art. 111 l. fall. e, oggi, nell’art.6CCI), geneticamente e funzionalmente connesso ad ogni procedura esecutiva, che,per la sua funzione, viene dedotto dalla massa attiva, escluso dal concorso e liquidatointegralmente ed in via anticipata, in applicazione del principio per cui il patrimoniodel de bitore, utile al soddisfacimento dei creditori concorsuali, non può cheessere quello netto , acquisito all’esito del pagamento delle spese e dei crediti sortiall’interno della procedura.

Sicché, contrariamente a quanto (implicitamente) prospettato dalla difesa, tali spese vanno logicamente dedotte prima della determinazionedella massa disponibile per il riparto , che, quindi, risentendo della loro prededuzione , diviene logicamente insufficiente per la (successiva) soddisfazionedelle ragioni creditorie.

Né,in questa sede, è possibile diversamente apprezzare quanto prospettato dallaCorte territoriale in ordine alla ritenuta gravità della condotta , postulando tale censura un’inammissibile sindacato della valutazione del dato fattuale prospettatadal giudice di merito e non già della relativa motivazione che di essa vieneofferta. 4.3.In relazione al c apo F) , relativo al fallimento della società E - Gold (dichiaratoil 4 maggio 2005 ), l e censure difensive sono invece fondate .

Purprescindendodalla considerazione per cui, stante il contributo concorsuale offertodal [OSCURATO:PERSONA], devono essere valuta te – ai fini della determinazione del danno- non solo la condotta direttamente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] , ma anchele ulteriori condotte distrattive, poste in essere individualmente d a l Carvelli (macomunque in favore e nell'interesse del socio [OSCURATO:PERSONA] , a cui fu reso il ricavato della vendita, al fine di ripagarlo dei versamenti effettuati in conto capitale),ciò che è dirimente è la circos tanza per cui, al momento del fallimento , l'attivoera pari ad oltre 1 , 7 milioni di euro , mentre il passivo a soli 1 , 2 , con uno sbilancio positivo di circa 500 mila euro .

Di tanto la Corte territoriale dà atto, senza,però, dar conto di come, in ipotesi, le pur significative distrazioni contestate abbiano inciso sulle ragioni creditorie, pregiudicandole , a fronte di una loro integralesoddisfazione.

Siimpone, pertanto, sotto tale limitato profilo, un nuovo annullamento , con rinvioad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, affinché, alla luce di principiini precedenza indicati, valuti nuovamente la sussistenza dell’aggravante contestata. 4.4.Il c apo G) attiene al fallimento della società Aurum, dichiarato il 28 settembre 2005 ; l a condotta contestata si è sostanziata nella (accertata) distrazionedi 2 milioni di euro , concretamente realizzata mediante l’erogazione ai socidi rimborsi non dovuti .

Ladifesadeduce, per come si è detto, che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare sia la mancata escussione della fideiussione (e la conseguente sua irrilevanza rispetto alle ragioni del ceto creditorio), sia, in termini analoghi a quantorappresentato nei precedenti motivi, i plurimi apporti finanziari confluiti nelle casse sociali e riconducibili, direttamente o indirettamente, allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambele censure , per le medesime ragioni evidenziate in precedenza ( alle quali, quindi, può rinviarsi ) sono infondate, tenuto conto che, p er come chiaramente rilevato nella sentenza impugnata, a l momento del fallimento , la società aveva un attivo di appena e 1.641.742,00 a fronte di un passivo - comprendendo(correttamente)l'esposizione debitoria per la fideiussione rilasciata allaSGG - di euro 11.556.768,90.

E a nche a voler escludere la fideiussione, il passivorimane 1.557.000 , a fronte di un attivo effettivamente realizzato di appena 607.000euro.

4.5. I capi H), M), N) sono relativi a l fallimento della società S.G.G. (incorporantele altre società oggetto delle singole contestazioni ) , dichiarato il 16 marzo2004.

La condotta contestata i n relazione al Capo H), relativo al la Divisione 1 immobiliare si è sostanziata nella distrazione di un immobile sito in Roma , vendutoalla società E gold a d un prezzo inferiore al costo di acquisto, con perdita superioreal capitale sociale e successiva distrazione del prezzo ricavato ( pari a 400.000 euro ) , mediante rimborso al socio [OSCURATO:PERSONA] ; p arallelamente, l a condottacontestata i n relazione al c apo M ), relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. , si èsostanziata nella distrazione di 910 milioni di lire , dei quali 160 utilizzati per rimborsare un credito de l socio [OSCURATO:PERSONA] ; mentre , in ultimo, l a condottacontestata in relazione al c apo N ) si è sostanziata nella distrazione di oltre3 milioni e 900 mila euro , dei quali 73 0 mila euro trasferiti a l [OSCURATO:PERSONA] tramitecompensazione del suo credito verso la S.G.G con il parallelo credito che lostesso [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] .

Ladifesa deduce, per come si è detto, che non si sarebbe tenuto conto: a) dell’esistenzadi un attivo fallimentare dell’incorporante SGG di oltre 33 milioni di euro(a fronte di un passivo di soli 23 milioni, con un saldo positivo di oltre 10 milionidi e uro); b) dell’unicità della condotta riferibile al [OSCURATO:PERSONA] (di cui al n. 1 dell’imputazione) ; c) dei plurimi versamenti effettuati direttamente dal ricorrenteo dalle società a lui riconducibili.

Prescindendo da tale ultima censura (della cui infondatezza si è già dato conto),è sufficiente rilevare : a) che, stante il contributo concorsuale offerto dal [OSCURATO:PERSONA],ai fini della determinazione del danno , vanno considerate non solo l e condotte direttamente post e in essere da quest’ultimo , ma anche le ulteriori condottedistrattive individualmente poste in essere d agli altri concorrenti; b) che , contrariamenteaquanto evidenzia il dato formale (richiamato dalla difesa) , l’attivo effettivamente realizzato è pari ad appena 6 , 3 milioni di euro , non potendo valutarsi,alla luce dell’incertezza del l'esito , le quattro azioni revocatorie intentate dalla procedura (di cui due definite con transazioni e due ancora in corso) , comunqueinidonee, anche in considerazione dei potenziali esiti e alla luce delle prevedibilispese di procedura , a garantire l’integrale soddisfazione de lle ragioni creditorie. 4.6.Infondato anche il secondo motivo di censura.

La difesa deduce, per comesi è detto, che - all’interno del periodo di sospensione - non potrebbero esserecalcolati né i 47 giorni decorrenti dal 3 dicembre 2015 al 19 gennaio 2016, néi 23 giorni tra i l 19 gennaio 2016 e l'11 febbraio 2016 , perché, pur essendo statoaddotto un legittimo impedimento , sarebbe stata comunque svolta attività difensivanell’interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] .

L’assunto è infondato: i l compimento di attività istruttoria successiv a all’accertamento di un legittimo impedimento incide non già sulla sussistenza dell’impedimento medesimo (e sulla conseguente sospensione del termine di prescrizione),ma sul la sola validità del provvedimento che tale attività istruttoria hadisposto ( Sez. 2, n. 12650 del 11/11/1998 Rv . 212020 ; Sez. 2 , n. 40322 del 31/05/2019,Piccolo, Rv. 277926 ) , rilevando, a i fini dell'operatività della causa di sospensione, la sola richiesta formulata dall'imputato o dal suo difensore e il conseguente rinvio della trattazione del processo a una successiva udienza , dispostoin accoglimento della detta richiesta (Sez. 1, n. 29264 del 24/06/2024, Rv.286903). 4.7.Infondato, in ultimo, nella parte in cui non assorbito dal precedente annullamento,anche il terzo motivo , afferente, per come si è detto, al trattamento sanzionatorioriservato al [OSCURATO:PERSONA] .

Vaopportunamente premesso che, i n linea di principio, la commisurazione dellapena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentanoil nucleo centrale del tema della discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità del caso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie della pena e, in particolar modo, con la sua finalitàrieducativa; funzione, quest'ultima, che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il "principiodi proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa,dall'altra» (Corte cost., sent. n. 313 del 1990).

Lagraduazione della pena, tuttavia, presuppone un apprezzamento in fatto e unconseguente esercizio di discrezionalità e n aturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottatenell'esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutati come determinantinel trattamento sanzionatorio; onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementiritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410);ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima alminimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio diadeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).

Eciò non solo nella determinazione della pena base, ma anche in relazione alla quantificazione degli aumenti : pur dovendo il giudice, nell’applicare la disciplina della continuazione e determinare la pena complessiva, calcolare e motivareanche l'aumento di pena irrogato per ciascuno dei reati satellite ( al fine diconsentire di verificare che sia no stat i rispettat i sia il rapporto di proporzione tra le pene , sia i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269) , il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti è, anch’esso, correlato all'entità degli stessi e sarà tanto piùintenso, quanto maggiore è stato l’aumento di pena irrogato.

E, in questo contesto tanto i l riconoscimento delle circostanze generiche , (tipicaespressione del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, del qualeil giudice deve sì dar conto attraverso l’indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati,ma senza la stretta necessità di uno specifico apprezzamento di ciascuno dei fattori potenzialmente rilevanti e senza la specifica contestazione o invalidazionedegli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda : Sez. 1, n. 46568 del18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) , quanto il connesso giudizio di bilanciamento ( che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazionedelle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttostoche la prevalenza delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi incui vi sia stata spec ifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fattotali da legittimare la richiesta stessa : Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460).

Ciò premesso, l a Corte territoriale , r iconosciute le circostanze attenuanti generiche(in ragione della permanente incensuratezza d el [OSCURATO:PERSONA] e del la sua condottaprocessuale) e accertata la sua capacità a delinquere ( in ragione delle modalitàdelle singole condotte e d e lla disinvoltura con la quale ha saputo azionare i meccanismi societari , nonch é dei danni complessivamente cagionati, della reiterazione delle condotte, dei ruoli "specchio" assunti nelle varie società ), ha ritenuto più grave la condotta ascritta al capo B) sub n. 7 ( in considerazione dell'entitàdella distrazione e del la gravità del danno arrecato ), ha quantificato la penabase in cinque di reclusione e i successivi aumenti in tre mesi per il capo G) (tenutoconto dell'ammontare dell'appropriazione e del giudizio di bilanciamento dellecircostanze generiche ), due mesi per il capo C) (tenuto conto dell'ammontare dell'appropriazione e del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche),un mese per il capo E2 (considerando l'esclusione dell'aggravante per detto capo e delle circostanze attenuanti generiche), due mesi per il capo F) (tenuto conto dell'ammontare della distrazione e del bilanciamento delle generiche) e tre mesi per le condotte relative fallimento SGG (capi H, M, N considerandola complessiva distrazione e il giudizio di equivalenza).

Ebbene, -nella determinazione del reato più grave (individuato dal la Corte territoriale in quello contestato capo B), correttamente è stata valutata l'entità della distrazionee la concreta gravità del danno arrecato, tenuto presente che, per individuare quale tra diversi reati unificati dal medesimo disegno criminoso costituisca la violazione più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen., occorre fare riferimento sì alla sua gravità astratta ( id est , alla specie di pena principale comminata, alla cornice edittale e alla sussistenza di eventuali circostanze del reato),ma anche alla dimensione concreta di ciascuno di essi ; dato che risente non solo dei confini edittali della pena comminata, ma anche (e più specificamente)delle individuali dimensioni fattuali, da valutare alla luce dei criteri dicui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717; Sez.2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681) ; -nella determinazione de i singoli aumenti , tenuto presente che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi , la concreta dimensione della pena irrogata per ciascuno di essirende ampiamente sufficiente la motivazione offerta nei termini in precedenza indicati; -quanto, in ultimo, al giudizio di bilanciamento, sul presupposto per cui l a capacità a delinquere esprime, allo stesso tempo, in termini retrospettivi, la relazione tra il fatto commesso e la sua struttura criminosa e , in termini prospettici,la sua attitudine a commettere ulteriori reati e deve essere valutata allaluce dei parametri indicati dall’art. 133, comma 2, c od . p en ., correttamente la Corte territoriale ha valutato non solo la pacifica incensuratezza dell’imputato (datofattuale che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), ma anche la concreta dimensione fattuale del la condotta posta in essere;ed in tali termini ha ritenuto che le modalità delle singole condotte , la disinvolturacon la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha saputo azionare i meccanismi societari, idanni complessivamente cagionati, unitamente a lla reiterazione delle condotte e airuoli specchio assunti nelle varie società , fossero tutti elementi significativi di unanon trascurabile capacità criminale ; e su tale dato ha fondato il giudizio di comparazionetra le diverse circostanze.

Lamotivazioneesiste, è coerente con i dati richiamati e non è manifestamente illogica ( ben potendo , alla luce di quanto considerato, anche un soggetto incensuratomanifestare una sua capacità criminale ove questa sia concretamente desumibiledalle specifiche modalità di consumazione del fatto ) e, in quanto tale, insindacabilein sede di legittimità. 5.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per come si è detto, è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili a quello proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Valgono, pertanto, le precedenti considerazioni rispettoalle quali è sufficiente aggiungere: a) la particolare intensità della motivazione offerta a giustificazione del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , escluse in ragione dellamancanza di condotte riparatorie , del ruolo assunto dal l’imputato ( ritenuto unodei principali artefici, insieme al padre [OSCURATO:PERSONA] - già condannato in via definitiva - del dissesto societario delle società del gruppo ) e della precedente condannaper bancarotta pronunciata a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]; b) la compiuta motivazione offerta a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena base (irrogata per la condotta relativa al fallimentodella SGG e delle società incorp orate ) è stata determinata alla luce dell'entità della condotta distr attiva complessiva e del la gravità del danno arrecato; gli aumenti per continuazione in ragione della pluralità di cond otte distrattivee documentali .

6. Complessivamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di VincenzaEsposito.

Va premesso che la ricorrente è stata condannata per la bancarotta fraudolentapatrimoniale contestata al capo E), limitatamente alla distrazion e della somma di 103.291 euro, nonché , unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per la distrazione della somma di 395 . 000 euro e per la connessa bancarottadocumentale contestate al capo E2) .

LaCorte ha escluso, per detti reati, la sussistenza di un danno definibile in termini d i rilevante gravità e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalentisulla residua aggravante , l’ha condannata ad anni due e mesi quattro direclusione, con pene accessorie di pari durata .

La ricorrente censura , per come si è detto, la ritenuta sussistenza dell’aggravante posta in comparazione e il relativo bilanciamento con le riconosciute attenuanti , deduce ndo l’intervenuta estinzione del reato per sopravvenutaprescrizione.

Ebbene,quanto al pri mo profilo, per quanto possa valere ( alla luce della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche ) , l’ aggravante è chiaramente deducibiledalla stessa formulazione de i cap i d’imputazione, che contempla no oltre alle due bancarotte distrattive, anche quella documentale .

E, da un canto, l’accertata consumazione di condotte di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentaledà conto, in sé, della sussistenza di più fatti di bancarotta (Sez.

U, n.21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249667) ; dall’altro, nel caso in cui all'imputato sianocontestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanzaaggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), l . fall. nonintegra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercit are il dirittodi difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840) .

La censura afferente all’invocata prescrizione è, invece, chiaramente generica, perché, a fronte della lucida ricostruzione prospettata nella sentenza impugnata ( il fallimento è stato dichiarato il 28 settembre 2005 ; il termine massimodi prescrizione, alla luce della pena edittale prevista, è di dodici anni e seimesi; le sospensioni sono pari a 92 giorni ) non spiega perché , alla data della primasentenza di annullamento - 19 giugno 2018 - il termine dovesse intendersi decorso.

7. Complessivamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di VittoriaEs posit o , formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al secondo motivodel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], al quale, pertanto, può rinviarsi. 8.Ad a naloghe conclusioni, in ultimo, anche in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].La difesa deduce, per come si è detto, che il dies ad quem del termine diprescrizione dovrebbe essere individuato nella data di emissione non già della primasentenza di annullamento, ma della seconda .

Ma, a nche in questo caso , la deduzioneè infondata.

Vaopportunamente premesso che il giudicato non è un blocco indivisibile e monolitico, ma una struttura dinamica che si forma gradualmente , in considerazione della p arallela restrizione del l’oggetto del processo per effetto dell’impugnazione.Per ogni capo della decisione, infatti , vi è una pluralità di punti corrispondentia passaggi autonomi della decisione.

E t ale struttura permette che alcuneporzioni della decisione divengano irrevocabili prima di altre : i n questi terminiva inteso l’art. 624 cod. proc. pen. (“s e l'annullamento non è pronunciato pertutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata ”) , che , nel regolareil giudicato parziale progressivo , si riferisce volutamente alla nozione di partidella sentenza, senza ricorrere ai termini capi e punti , pur utilizzati in altre occasioninella disciplina codicistica .

Comeautorevolmente spiegato dalle Sezioni unite di questa Corte - Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - « la nozione di capo è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unicoprocesso dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamentead uno dei reati attribuiti all'imputat o»; quella di punto , invece, « ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonomaconsiderazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo… coincidenti con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili peril giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilitàed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distintipunti della se ntenza ».

Ciòconsiderato, il profilo della responsabilità in ordine alla sussistenza del reato e alla sua riconducibilità a ll’autore è una “parte” della sentenza definitivamente accertata non con la con sentenza del 22 settembre 2023 (n. 46341), ma con quella antecedente del 19 giugno 2018 (n. 42568) , successivamentealla quale tutti gli imputati sono stati assolti , con varie formule, daireati in ordine ai quali era stata ordinata la rinnovazione del giudizio .

Sicché a tale data occorre fare riferimento al fine di accertare l’eventuale decorso del termineprescrizionale.

Èpur vero , in realtà, che, i n caso di annullamento parziale della sentenza, qualorasiano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di unacircostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversao ad effetto speciale ( che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato ) , il giudicato formatosi sull'accertamentodel reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stessoper prescrizione .

M a ciò solo ove questa sia maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021 , Riviello, Rv. 281316 ) ; pronuncia che, per come si è detto, definendo il profilo della responsabilità, impedisceuna sua successiva rivalutazione.

E t utto ciò, peraltro, senza contare che la questione prospettata dalla difesa aveva già trovato pi e na (e definitiva) risoluzionenella sentenza rescindente , che ha esplicitamente indicato il dies ad quemdel termine di prescrizione nella prima pronuncia di annullamento . 9.In conclu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1961; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1970; [OSCURATO:PERSONA] a Casabona il 1° settembre 1969; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 marzo 1968; [OSCURATO:PERSONA] a Crotone il 7 aprile 1967; avversola sentenza del 13 marzo 2025 della Corte d’appello di Catanzaro ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i ricors i ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria LuisaMiranda, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi ; uditii difensori , avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza oggetto dell’impugnazione è ultimo tassello di un’articolata vicenda processualeche ha visto gli odierni ricorrenti imputati di molteplici delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione edocumentale, posti in essere nella loro qualità di amministratorio soci di plurime società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. È l’esito , infatti, del secondo giudizio rescissorio celebratosi dopo due annullamenti disposti da questa Corte, rispettivamente, con sentenza del 19 giugno 2018 (n. 42568) e del 22 settembre 2023 (n. 46341); un giudizioin cui, definito il profilo delle responsabilità (essendo stati assoltigli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai qualiera stata ordinata, con la prima sentenza di annullamento,la rinnovazione del giudizio), l ’unica questione ancora sub iudice attiene alla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell’art. 219 l. fall. ( e, con essa, in ipotesi di esclusione e per il reato corrispondente, all’eventuale decorrenza del termine prescrizionale ) e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Catanzaro ha sostanzialmente confermato l’originaria decisione, escludendo la detta circostanza solo in relazione ai capi E) per [OSCURATO:PERSONA], E2) per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G) per [OSCURATO:PERSONA] i, per i quali è stato ritenutocomunque non decorsoil relativo termine di prescrizione, in ragione dei novantaduegiorni di sospensione ritenuti maturati nel corso del processo . 2. Ciò premesso, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo attiene alla sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità e deduce violazione di legge (in relazione all’art. 219 l. fall.) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazioneed è articolato in relazione a ciascuno dei singoli reati per i quali è stata ritenuta la detta aggravante. 2.1.1. Con riferimento al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] (capo B) , sostiene la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe pacificamente creditore di oltre 1 , 4 milioni di euro, pari alla differenza tra quanto versato nelle casse sociali equanto successivamente rimborsato; somma che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non solo andrebbe logicamente valutata nell’apprezzare concretamente, in applicazione del dictum della sentenza rescindente,i riflessi che la condotta distrattiva ha avuto sul l’attivo patrimoniale, ma non dovrebbe neanche essere depurata di quanto versatoa titolo di aumento di capitale (euro 350.674,23), in quanto mai rimborsato al ricorrente, neanche in fase di liquidazione fallimentare. Né, come pure sostenuto dalla Corte d’appello, parte della somma (per euro 872.199,21) ptrebbe ritenersi essere stata incamerata dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della incorporanteS.G.G., risolvendosi l’operazione evocata dalla Corte territorialenon già in un versamento della SGG al [OSCURATO:PERSONA] ( mai avvenuto) , ma in una mera compensazione contabile conseguente al l a riduzione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della S.G.G.,essa stessa dipendente dalla rinuncia al maggior credito vantato nei confronti della prima da parte del socio [OSCURATO:PERSONA].Sicché, alla diminuzione del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del socio (per rinuncia di questi) è corrisposta una pari riduzione del credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di SGG. Erronea, poi,anche l’affermazione in ordine ad un ipotizzato differente utilizzo del finanziamento ricevuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo la Corte d’appello, si sarebbe dovuto impiegareper effettuare seri investimenti ), non solo perché – alla luce dei criteri dettati dalla sentenza rescindente - del tutto inconferente rispetto alla sussistenza dell’aggravante in contestazione, ma perché si risolverebbein un indebito sindacato delle scelte imprenditoriali, peraltro esso stesso inesatto, nella parte in cui, omettendo di contestualizzare l’operazione,non avrebbe consideratoi significativi attesi vantaggi economici. 2.1.2. In relazione al capo C), relativoal fallimento della Microcase, l’assenza di un concreto pregiudizio per le ragioni creditorie sarebbe circostanza chiaramente affermata dallo stesso curatore che, escuss o in dibattimento, ha esplicitamente riferito dell’integrale soddisfazione del l’intero ceto creditorio, ipotecario e chirografario: la residua differenza (per euro 246.859,96 ) tra il passivo (per metà rappresentata da una fideiussione, mai escussa, che alcun pregiudizio ha causato ai creditori) e l'attivo fallimentare non solo non sarebbe così significativa da connotarsi in termini di estrema gravità (alla luce della consistenza dell'attivo fallimentare),ma risulterebbe interamente imputabile alle spese di procedura e, quindi , non ascrivibile alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA]. E ciò , ancora una volta, senza considerare i plurimi e significativi versamenti(per oltre tre milioni di euro) effettuati in favore della società dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.3. Quanto al fallimento della E-Gold, contestato capo F) ( in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] risponde unicamente della distrazione di un immobile, sito in Roma, alla via Borgognona, ceduto ad un prezzo asseritamente inferiore al valore di mercato), la Corte d’appello non solo non avrebbe tenuto contodegli ingenti versamenti effettuati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o dalle società a lui riferibili, ma avrebbe omesso di considerare il significativo attivo fallimentare accertato al momento del fallimento(per oltre 1,7 milioni di euro, a fronte di un passivo di circa 1,3 milioni, con uno sbilancio positivo di circa 460 mila euro), le ragioni addotte dalla difesa a giustificazione della differenza tra il valore stimato e quello effettivo di realizzo (connesso all’esistenza di un’ipoteca e alle notevoli oscillazioni del mercato immobiliare) e , in ultimo, la valutazione di congruità manifestata nel piano di ristrutturazione concordato con lo stesso creditore ipotecario (la BNL ) , circostanza chiaramente incidente quanto meno sulla consapevolezzadell’ipotizzata incoerenza del prezzo . 2.1.4. Quanto al capo G), la difesa sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare sia l a mancata escussione della fideiussione (e la conseguente sua irrilevanza rispetto alle ragioni del ceto creditorio), sia, in termini analoghi a quanto rappresentato nei precedenti motivi, i plurimi apporti finanziari confluiti nelle casse sociali e riconducibili, direttamente o indirettamente, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5. Per i capi H), M) ed N) , da un canto, non si sarebbe tenuto conto dell’esistenza di un attivo fallimentare dell’incorporante SGG di oltre 33 milioni di euro(a fronte di un passivo di soli 23 milioni, con un saldo positivo di oltre 10 milioni di euro), dall’altro non sarebbero stati considerati i plurimi versamenti effettuati direttamente dal ricorrente o dalle società a lui riconducibili. E,con riferimento al capo M), relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA] , non sarebb ero state indicate le ragioni in forza delle quali è stata imputataal ricorrente la distrazione di 910 milioni di lire(a fronte dell’unica contestazione a lui riferibile, indicata al n. 1 dell’imputazione, di ben più limitata consistenza),non si sarebbe tenuto conto dei paralleli versamenti effettuati e, comunque,del credito vantato dal ricorrente per un importo di gran lunga maggiore (per circa 559 milioni di lire). 2.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. nella parte in cui, con riferimento al fatto di bancarotta contestato al capo E2), pur avendo la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’aggravante, non ne ha fatto discendere l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, non potendo essere calcolati, all’interno del periodo di sospensione, né i 47 giorni decorrenti dal 3 dicembre 2015 al 19 gennaio 2016, né i 23 giorni tra il 19 gennaio 2016 e l'11 febbraio 2016, perché, pur essendo stato addotto un legittimo impedimento, sarebbe stata comunque svolta attività difensiva nell’interesse del lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il deposito di una consulenza tecnica contenente richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella prima udienza, e la lettura dell’ordinanza resa dal Presidente della Corte d’appello quanto alla richiesta di astensione di uno dei due componenti del collegio, nella seconda). 2.3. Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce violazione degli artt. 62-bis, 69, 81 comma 2,133 cod. pen. e 219 comma 2 n. 1 l. fall., nonchémancanza e contraddittorietà della motivazione . Non è spiegato, sostiene la difesa, in base a quale criterio la Corte abbia ritenuto più graveil fatto contestato al n. 7 del capo B), tenuto conto che tutti i reati per cui si procede sono di pari gravità edittale ela società Frigorservice non solo è quella con il passivo maggiore, ma, in relazione ad essa, il ricorrente è rimasto creditore per oltre 1,4 milioni di euro; né risultano congruamente motivati i singoli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione interna;né, in ultimo, con riferimento al giudizio di bilanciamento, è dato comprendere come possa razionalmente convivere l'affermazione per cui sarebbe da apprezzare lo stato di incensuratezza decennale del ricorrente, con la sua asserita "capacità a delinquere" e la sua "attitudine acommettere reati". 3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi d’impugnazione. 3.1. Il primoattiene al profilo della ritenuta sussistenza dell’aggravante e, in termini analoghi al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del Commodarie in relazione alle condotte contestate all’[OSCURATO:PERSONA] (capi B2, B4, B5, C, C2, C5, H e H2), deduce violazione dell’art. 219 l. fall. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le ingenti risorse finanziarie nel tempo versate dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nelle casse delle singole società coinvolte, confondendo la condotta (di pericolo) del delitto di bancarotta conl'aggravante a effetto speciale (di danno). 3.2. Il secondoattiene al trattamento sanzionatorio e deduce , in termini analoghi al terzo motivo d’impugnazione proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], violazione degli artt. 62-bis, 69, 81 comma 2,133 cod. pen. e 219 comma 2 n. 1 l. fall., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione , quanto all'individuazione del reato più grave e alla pena base irrogata per il medesimo, al calcolo dei distinti aumenti di pena per i reati satellitee al diniego delle circostanze attenuanti generiche(illogicamente escluse nonostante il corretto comportamento processuale, il notevole tempo trascorso e la significativa durata dell’iter processuale, esso stesso intrinsecamente afflittivo). 4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi d’impugnazione. 4.1. Il primo deduce violazione degli artt. 62-bis c od . p en . e 219 l. fall . nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si sostiene la sussistenza di un’ aggravante e si opera il relativo bilanciamento con le riconosciute attenuanti,pur non essendo stata contestata, nei residui capi di imputazione, alcuna ulteriore aggravanteoltre quella del danno di rilevante gravità, esplicitamente esclusadalla Corte territoriale. 4.2. Il secondo deduce violazione dell’art. 157 cod. pen. nella parte in cui, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall., la Corte territoriale non ne avrebbe fattodiscendere l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo d’impugnazione formulato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone anch’esso di un unico motivo d’impugnazione , a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 157 del codice penale. Il dies ad quem del termine di prescrizione, sostiene la difesa,non dovrebbe essere individuato nella data di emissione della prima sentenza di annullamento (28 marzo 2018 ) , che ha cristallizzatoil giudicato interno in ordine alla responsabilità penale per il capo G), ma nella seconda sentenza, del 22 settembre 2023 , che ha disposto un nuovo giudizio per deliberare in merito alla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 comma l. fall.; e da ciò l’intervenuta prescrizione dell’unico reato (capo G) in relazione al quale è stata pronunciata condanna. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse de l [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoindicati; infondati , invece, tutti gli altri ricorsi . 2.Per come si è detto, essendo stati assolti gli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai quali era stata ordinata, con la prima sentenza di annullamento,la rinnovazione del giudizio, le uniche questioni residue, all’esito del secondo annullamento disposto nel 2023, attengono alla sussistenza dell’aggravantead effetto speciale di cui al primo comma dell’art. 219 l. fall. ( il danno di rilevante gravità ) e, con essa, all’eventuale decorso del termine prescrizionale(per i reati per i quali non fosse stata ritenuta sussistente ) alla data del primo annullamento e alla conseguente eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio ; sicché ogni questione in ordine alla sussistenza de i residuireati e, in particolare, alla natura distrattiva delle singole condotte è ormai preclusadall’intervenuto giudicato formatosi con il detto annullamento . Ciòconsiderato, la sentenza rescindente ha precisato come l’apprezzamento del danno andasse effettuat o valutando non solo l'entità delle operazioni speculativeo distrattive poste in essere dall'imprenditore decotto e la conseguente diminuzione del patrimonio d'impresa, ma anche i riflessi che tale diminuzione patrimonialeaveva prodotto , comparando l’attivo accertato in sede fallimentare conla massa che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gliilleciti; e ciò , a prescindere dalla relazione con l'importo globale del passivo e avendo riguardo ai singoli distinti fallimenti , alla luce delle assoluzioni parzialmente decretate e delle eventuali condotte riparatorie poste in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento. E, r innovato il giudizio di sussistenza dell'aggravante , occorreva poi rivalutare l’eventuale decorso del terminedi prescrizione per ciascun a del le imputazioni per le quali non sarebbe stata ritenuta sussistente la detta aggravante , attraverso un accertamento retrospettivo, verificando se il termine prescrizione – rideterminato all’esito dell’eventuale esclusione della detta aggravante - fosse maturat o prima della pronunciadi annullamento . 2.Richiamando tali principi, all’esito di una rinnovata valutazione, la Corte territorialeha escluso l’esistenza di un danno di rilevante gravità solo in relazione aicapi E), per [OSCURATO:PERSONA], E2) per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GustavoCommodari, G) per [OSCURATO:PERSONA]; e, in relazione ad essi , ritenendo maturatinel corso del processo novantadue giorni di sospensione , ha escluso che alladata del primo annullamento (nel quale era stato definitivamente accertato il profilodella responsabilità) fosse maturato alcun termine di prescrizione . 3. Le difese censurano, per come si è detto, la ritenuta sussistenza dell’aggravante, l’apprezzamento in ordine alla maturazione del termine prescrizionale e, comunque, la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. Analizzando partitamente le censure, in relazione alle singole posizioni processuali, logicamente pregiudiziale è la valutazione della sussistenza dell’aggravantein relazione ai capi per i quali è intervenuta condanna. 4.[OSCURATO:PERSONA], l’aggravante è stata ritenuta in relazione ai capi B),per la parte residua, C), F) , G) per la parte residua , H), M) ed N). 4.1.Il capo B) è relativo fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato il 21giugno 2005 e l a condotta contestata (al n. 7 del detto capo d’imputazione) si èsostanziata nell’ aver distratto, il 14 settembre 2001, la somma di 5 miliardi di lire (ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di mutuo ipotecario dalla BNL) , disponendonein favore d ella SGG a titolo di deposito cauzionale ; somma , in parte (872.199,21),utilizzata per compensare un credito verso la stessa S.G.G. e , per ilresto , destinata alla [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. e successivamente incassata da [OSCURATO:PERSONA](coimputato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile). Dichiarato il fallimento, l’intera massa passiva è stata quantificata in 4.149.653,31euro, mentre l’ attivo realizzato è stato pari ad euro 2.202.770 , in misura appena sufficiente a soddisfare, peraltro parzialmente, solo i creditori ipotecari ( ammessi per euro 3.563.907,54) e quelli privilegiati, rimanendo i chirografari(per oltre 370.000 euro) integralmente insoddisfatti . Afronte di ciò, l a difesa sostiene che il concreto apprezzamento dell’esistenza e dell’entità dell’eventuale danno causato alle ragioni creditoria debba necessariamenteconfrontarsi con tutte le ingenti somme di denaro erogate dal ricorrente,direttamente o per il tramite di società a lui riconducibili : 350.674,23 euro a titolo di aumento di capitale, 373.914,79 a titolo di finanziamento infruttiferoe 1.624.256,96 a titolo di anticipazione , delle quali , al netto di quanto rimborsato, risulterebbe ancora pacificamente creditore per oltre 1,4 milioni di euro. L’assuntoè infondato . L’iniziale(e definitivamente accertata) distrazione può ritenersi annullata solo da un a corrispondente attività di segno contrario, idonea a reintegr are il patrimonio dell'impresa ( prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento ) , compensando il pregiudizio arrecato a i creditor attraversol’originaria condotta distrattiva . Taleattività, tuttavia, non può sostanziarsi in un flusso in ingresso che si risolvain un’ulteriore utilità in capo a chi lo ha attua to , rappresentat a , laddove il versamentovenga effettuato a titolo di capitale di rischio, dall’aumento de l valore della partecipazione posseduta e dal conseguente incremento del diritto al conseguimentodegli utili ( quantomeno in termini di aspettativa giuridicamente rilevante,poiché destinato a divenire attuale solo al momento in cui si addivenga aduna liquidazione o dal parallelo diritto di credito ) ovvero, ove le somme siano stateversate a titolo di finanziamento, dal corrispondente credito, con parallelo dirittoalla erogazione di interessi ( la cui sola esistenza rende ancor più stridente il contrasto tra l’apparenza formale del prestito e la pretesa di avere con esso reintegrata,sia pure con la finale conversione, il patrimonio ) . Ilconferimento di somme in precedenza fatte fuoriuscire dalla stessa società ola loro reimmissione a titolo di nuovo apporto di capitale o di finanziamento non èun'attività che si limita a compensare e ripianare quanto prima indebitamente sottratto, senza alcuna contropartita : ha sì un'efficacia immediatamente riparativa,ma dalla quale l'autore del fatto consegue un' ulteriore utilità in termini di pretese, quand'anche solo meramente potenziali, da esercitarsi proprio nei confronti della società depredata . E sarebbe paradossale consentire che il conseguimento di dette utilità sia finanziato attraverso la spoliazione della medesima società rispetto alla quale, poi, i predetti diritti potenziali possano essereesercitati ( Sez. 5 , n. 42618 del 20/09/2023 , Sedino, Rv. 285344 ; Sez. 5, n.1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv. 251714; Sez. 5, n. 4461 del 16/02/1994,Freato e altri, Rv. 198003) . Ciòche rileva , per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale e contrariamentea quanto sostenuto dalla difesa , è la causa contrattuale in forza dellaquale è stata versata la somma nella casse sociali : solo il versamento a titolo diadempimento dell'obbligo di rendere quanto indebitamente percepit o permette diritenere compensata l’originaria diminuzione patrimoniale ; ove, invece, come in concretopacificamente avvenuto, le somme siano state versate a titolo di apporto dicapitale di rischio o di finanziamento , all’incremento del compendio attivo è corrisposto un parallelo incremento del passivo societario , ontologicamente inidoneo a bilanciare la diminuzione patrimoniale conseguente alla originaria distrazione. Ed in questo contesto è appena il caso di rilevare come la successiva destinazione delle somme distratte (e, quindi, la ricostruzione dell’operazione evocatadalla difesa e diversamente ricostruita nella sentenza impugnata ) è dato, in questa sede, logicamente irrilevante, in quanto afferente al profilo (definitivamenteaccertato) della sussistenza del reato . 4.2.Il capo C) è relativo fallimento della società Microcase, dichiarato il 5 luglio2005, e la condotta accertata si è sostanziata nella distrazione di oltre 2,2 miliardidi lire (pari a circa 1,2 milioni di euro) , prelevata indebitamente dalle casse socialidal 1999 al 2003 . Almomento del fallimento , l'attivo era pari a circa 1 , 7 milioni di euro, mentre ilpassivo accertato ammontava a 1 , 9 milioni di euro . Ladifesa deduce : a) che la residua differenza non sarebbe così significativa daconnotarsi in termini di estrema gravità (alla luce della consistenza de ll'attivo fallimentare) e, comunque, risulterebbe interamente imputabile alle spese di procedurae, quindi, non ascrivibile alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] ; b ) che, comunque, in termini analoghi a quanto rappresentato in precedenza, le distrazionisarebbero state compensate dai plurimi e significativi versamenti (per oltretre milioni di euro) effettuati in favore della società dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ; c)che il passivo sarebbe, per metà, rappresentat o da una fideiussione che alcun pregiudizioha causato ai creditori in quanto mai escussa . Anchein questo caso, l’assunto difensivo è infondato. Prescindendodalla rilevanza di quanto erogato in favore della società ( di cui siè detto in precedenza ), in questa sede è sufficiente evidenziare , da un canto, che l’escussione o meno della fideiussione – circostanza di fatto, peraltro, solo allegata - è dato ininfluente , non potendo essere revocata in dubbio la sua incidenzasulla formazione della massa passiva ed essendo tale dato l’ unico criterio ai fini della determinazione del la somma suscettibile di essere ripartita tra i creditori;dall’altro che le spese di procedura non possono essere pretermesse nellavalutazione dell’ i ncidenza della condotta distrattiva sulla soddisfazione delle pretesecreditorie. Talispese, infatti, si sostanziano in un credito prededucibile (categoria non espressamentedisciplinata nella originaria impostazione della legge fallimentare, mache ha trovato una definizione sistematica nell’art. 111 l. fall. e, oggi, nell’art.6CCI), geneticamente e funzionalmente connesso ad ogni procedura esecutiva, che,per la sua funzione, viene dedotto dalla massa attiva, escluso dal concorso e liquidatointegralmente ed in via anticipata, in applicazione del principio per cui il patrimoniodel de bitore, utile al soddisfacimento dei creditori concorsuali, non può cheessere quello netto , acquisito all’esito del pagamento delle spese e dei crediti sortiall’interno della procedura. Sicché, contrariamente a quanto (implicitamente) prospettato dalla difesa, tali spese vanno logicamente dedotte prima della determinazionedella massa disponibile per il riparto , che, quindi, risentendo della loro prededuzione , diviene logicamente insufficiente per la (successiva) soddisfazionedelle ragioni creditorie. Né,in questa sede, è possibile diversamente apprezzare quanto prospettato dallaCorte territoriale in ordine alla ritenuta gravità della condotta , postulando tale censura un’inammissibile sindacato della valutazione del dato fattuale prospettatadal giudice di merito e non già della relativa motivazione che di essa vieneofferta. 4.3.In relazione al c apo F) , relativo al fallimento della società E - Gold (dichiaratoil 4 maggio 2005 ), l e censure difensive sono invece fondate . Purprescindendodalla considerazione per cui, stante il contributo concorsuale offertodal [OSCURATO:PERSONA], devono essere valuta te – ai fini della determinazione del danno- non solo la condotta direttamente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] , ma anchele ulteriori condotte distrattive, poste in essere individualmente d a l Carvelli (macomunque in favore e nell'interesse del socio [OSCURATO:PERSONA] , a cui fu reso il ricavato della vendita, al fine di ripagarlo dei versamenti effettuati in conto capitale),ciò che è dirimente è la circos tanza per cui, al momento del fallimento , l'attivoera pari ad oltre 1 , 7 milioni di euro , mentre il passivo a soli 1 , 2 , con uno sbilancio positivo di circa 500 mila euro . Di tanto la Corte territoriale dà atto, senza,però, dar conto di come, in ipotesi, le pur significative distrazioni contestate abbiano inciso sulle ragioni creditorie, pregiudicandole , a fronte di una loro integralesoddisfazione. Siimpone, pertanto, sotto tale limitato profilo, un nuovo annullamento , con rinvioad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, affinché, alla luce di principiini precedenza indicati, valuti nuovamente la sussistenza dell’aggravante contestata. 4.4.Il c apo G) attiene al fallimento della società Aurum, dichiarato il 28 settembre 2005 ; l a condotta contestata si è sostanziata nella (accertata) distrazionedi 2 milioni di euro , concretamente realizzata mediante l’erogazione ai socidi rimborsi non dovuti . Ladifesadeduce, per come si è detto, che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare sia la mancata escussione della fideiussione (e la conseguente sua irrilevanza rispetto alle ragioni del ceto creditorio), sia, in termini analoghi a quantorappresentato nei precedenti motivi, i plurimi apporti finanziari confluiti nelle casse sociali e riconducibili, direttamente o indirettamente, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambele censure , per le medesime ragioni evidenziate in precedenza ( alle quali, quindi, può rinviarsi ) sono infondate, tenuto conto che, p er come chiaramente rilevato nella sentenza impugnata, a l momento del fallimento , la società aveva un attivo di appena e 1.641.742,00 a fronte di un passivo - comprendendo(correttamente)l'esposizione debitoria per la fideiussione rilasciata allaSGG - di euro 11.556.768,90. E a nche a voler escludere la fideiussione, il passivorimane 1.557.000 , a fronte di un attivo effettivamente realizzato di appena 607.000euro. 4.5. I capi H), M), N) sono relativi a l fallimento della società S.G.G. (incorporantele altre società oggetto delle singole contestazioni ) , dichiarato il 16 marzo2004. La condotta contestata i n relazione al Capo H), relativo al la Divisione 1 immobiliare si è sostanziata nella distrazione di un immobile sito in Roma , vendutoalla società E gold a d un prezzo inferiore al costo di acquisto, con perdita superioreal capitale sociale e successiva distrazione del prezzo ricavato ( pari a 400.000 euro ) , mediante rimborso al socio [OSCURATO:PERSONA] ; p arallelamente, l a condottacontestata i n relazione al c apo M ), relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. , si èsostanziata nella distrazione di 910 milioni di lire , dei quali 160 utilizzati per rimborsare un credito de l socio [OSCURATO:PERSONA] ; mentre , in ultimo, l a condottacontestata in relazione al c apo N ) si è sostanziata nella distrazione di oltre3 milioni e 900 mila euro , dei quali 73 0 mila euro trasferiti a l [OSCURATO:PERSONA] tramitecompensazione del suo credito verso la S.G.G con il parallelo credito che lostesso [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . Ladifesa deduce, per come si è detto, che non si sarebbe tenuto conto: a) dell’esistenzadi un attivo fallimentare dell’incorporante SGG di oltre 33 milioni di euro(a fronte di un passivo di soli 23 milioni, con un saldo positivo di oltre 10 milionidi e uro); b) dell’unicità della condotta riferibile al [OSCURATO:PERSONA] (di cui al n. 1 dell’imputazione) ; c) dei plurimi versamenti effettuati direttamente dal ricorrenteo dalle società a lui riconducibili. Prescindendo da tale ultima censura (della cui infondatezza si è già dato conto),è sufficiente rilevare : a) che, stante il contributo concorsuale offerto dal [OSCURATO:PERSONA],ai fini della determinazione del danno , vanno considerate non solo l e condotte direttamente post e in essere da quest’ultimo , ma anche le ulteriori condottedistrattive individualmente poste in essere d agli altri concorrenti; b) che , contrariamenteaquanto evidenzia il dato formale (richiamato dalla difesa) , l’attivo effettivamente realizzato è pari ad appena 6 , 3 milioni di euro , non potendo valutarsi,alla luce dell’incertezza del l'esito , le quattro azioni revocatorie intentate dalla procedura (di cui due definite con transazioni e due ancora in corso) , comunqueinidonee, anche in considerazione dei potenziali esiti e alla luce delle prevedibilispese di procedura , a garantire l’integrale soddisfazione de lle ragioni creditorie. 4.6.Infondato anche il secondo motivo di censura. La difesa deduce, per comesi è detto, che - all’interno del periodo di sospensione - non potrebbero esserecalcolati né i 47 giorni decorrenti dal 3 dicembre 2015 al 19 gennaio 2016, néi 23 giorni tra i l 19 gennaio 2016 e l'11 febbraio 2016 , perché, pur essendo statoaddotto un legittimo impedimento , sarebbe stata comunque svolta attività difensivanell’interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] . L’assunto è infondato: i l compimento di attività istruttoria successiv a all’accertamento di un legittimo impedimento incide non già sulla sussistenza dell’impedimento medesimo (e sulla conseguente sospensione del termine di prescrizione),ma sul la sola validità del provvedimento che tale attività istruttoria hadisposto ( Sez. 2, n. 12650 del 11/11/1998 Rv . 212020 ; Sez. 2 , n. 40322 del 31/05/2019,Piccolo, Rv. 277926 ) , rilevando, a i fini dell'operatività della causa di sospensione, la sola richiesta formulata dall'imputato o dal suo difensore e il conseguente rinvio della trattazione del processo a una successiva udienza , dispostoin accoglimento della detta richiesta (Sez. 1, n. 29264 del 24/06/2024, Rv.286903). 4.7.Infondato, in ultimo, nella parte in cui non assorbito dal precedente annullamento,anche il terzo motivo , afferente, per come si è detto, al trattamento sanzionatorioriservato al [OSCURATO:PERSONA] . Vaopportunamente premesso che, i n linea di principio, la commisurazione dellapena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentanoil nucleo centrale del tema della discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità del caso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie della pena e, in particolar modo, con la sua finalitàrieducativa; funzione, quest'ultima, che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il "principiodi proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa,dall'altra» (Corte cost., sent. n. 313 del 1990). Lagraduazione della pena, tuttavia, presuppone un apprezzamento in fatto e unconseguente esercizio di discrezionalità e n aturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottatenell'esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutati come determinantinel trattamento sanzionatorio; onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementiritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410);ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima alminimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio diadeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Eciò non solo nella determinazione della pena base, ma anche in relazione alla quantificazione degli aumenti : pur dovendo il giudice, nell’applicare la disciplina della continuazione e determinare la pena complessiva, calcolare e motivareanche l'aumento di pena irrogato per ciascuno dei reati satellite ( al fine diconsentire di verificare che sia no stat i rispettat i sia il rapporto di proporzione tra le pene , sia i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269) , il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti è, anch’esso, correlato all'entità degli stessi e sarà tanto piùintenso, quanto maggiore è stato l’aumento di pena irrogato. E, in questo contesto tanto i l riconoscimento delle circostanze generiche , (tipicaespressione del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, del qualeil giudice deve sì dar conto attraverso l’indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati,ma senza la stretta necessità di uno specifico apprezzamento di ciascuno dei fattori potenzialmente rilevanti e senza la specifica contestazione o invalidazionedegli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda : Sez. 1, n. 46568 del18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) , quanto il connesso giudizio di bilanciamento ( che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazionedelle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttostoche la prevalenza delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi incui vi sia stata spec ifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fattotali da legittimare la richiesta stessa : Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460). Ciò premesso, l a Corte territoriale , r iconosciute le circostanze attenuanti generiche(in ragione della permanente incensuratezza d el [OSCURATO:PERSONA] e del la sua condottaprocessuale) e accertata la sua capacità a delinquere ( in ragione delle modalitàdelle singole condotte e d e lla disinvoltura con la quale ha saputo azionare i meccanismi societari , nonch é dei danni complessivamente cagionati, della reiterazione delle condotte, dei ruoli "specchio" assunti nelle varie società ), ha ritenuto più grave la condotta ascritta al capo B) sub n. 7 ( in considerazione dell'entitàdella distrazione e del la gravità del danno arrecato ), ha quantificato la penabase in cinque di reclusione e i successivi aumenti in tre mesi per il capo G) (tenutoconto dell'ammontare dell'appropriazione e del giudizio di bilanciamento dellecircostanze generiche ), due mesi per il capo C) (tenuto conto dell'ammontare dell'appropriazione e del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche),un mese per il capo E2 (considerando l'esclusione dell'aggravante per detto capo e delle circostanze attenuanti generiche), due mesi per il capo F) (tenuto conto dell'ammontare della distrazione e del bilanciamento delle generiche) e tre mesi per le condotte relative fallimento SGG (capi H, M, N considerandola complessiva distrazione e il giudizio di equivalenza). Ebbene, -nella determinazione del reato più grave (individuato dal la Corte territoriale in quello contestato capo B), correttamente è stata valutata l'entità della distrazionee la concreta gravità del danno arrecato, tenuto presente che, per individuare quale tra diversi reati unificati dal medesimo disegno criminoso costituisca la violazione più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen., occorre fare riferimento sì alla sua gravità astratta ( id est , alla specie di pena principale comminata, alla cornice edittale e alla sussistenza di eventuali circostanze del reato),ma anche alla dimensione concreta di ciascuno di essi ; dato che risente non solo dei confini edittali della pena comminata, ma anche (e più specificamente)delle individuali dimensioni fattuali, da valutare alla luce dei criteri dicui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717; Sez.2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681) ; -nella determinazione de i singoli aumenti , tenuto presente che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi , la concreta dimensione della pena irrogata per ciascuno di essirende ampiamente sufficiente la motivazione offerta nei termini in precedenza indicati; -quanto, in ultimo, al giudizio di bilanciamento, sul presupposto per cui l a capacità a delinquere esprime, allo stesso tempo, in termini retrospettivi, la relazione tra il fatto commesso e la sua struttura criminosa e , in termini prospettici,la sua attitudine a commettere ulteriori reati e deve essere valutata allaluce dei parametri indicati dall’art. 133, comma 2, c od . p en ., correttamente la Corte territoriale ha valutato non solo la pacifica incensuratezza dell’imputato (datofattuale che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), ma anche la concreta dimensione fattuale del la condotta posta in essere;ed in tali termini ha ritenuto che le modalità delle singole condotte , la disinvolturacon la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha saputo azionare i meccanismi societari, idanni complessivamente cagionati, unitamente a lla reiterazione delle condotte e airuoli specchio assunti nelle varie società , fossero tutti elementi significativi di unanon trascurabile capacità criminale ; e su tale dato ha fondato il giudizio di comparazionetra le diverse circostanze. Lamotivazioneesiste, è coerente con i dati richiamati e non è manifestamente illogica ( ben potendo , alla luce di quanto considerato, anche un soggetto incensuratomanifestare una sua capacità criminale ove questa sia concretamente desumibiledalle specifiche modalità di consumazione del fatto ) e, in quanto tale, insindacabilein sede di legittimità. 5.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per come si è detto, è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili a quello proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Valgono, pertanto, le precedenti considerazioni rispettoalle quali è sufficiente aggiungere: a) la particolare intensità della motivazione offerta a giustificazione del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , escluse in ragione dellamancanza di condotte riparatorie , del ruolo assunto dal l’imputato ( ritenuto unodei principali artefici, insieme al padre [OSCURATO:PERSONA] - già condannato in via definitiva - del dissesto societario delle società del gruppo ) e della precedente condannaper bancarotta pronunciata a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]; b) la compiuta motivazione offerta a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena base (irrogata per la condotta relativa al fallimentodella SGG e delle società incorp orate ) è stata determinata alla luce dell'entità della condotta distr attiva complessiva e del la gravità del danno arrecato; gli aumenti per continuazione in ragione della pluralità di cond otte distrattivee documentali . 6. Complessivamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di VincenzaEsposito. Va premesso che la ricorrente è stata condannata per la bancarotta fraudolentapatrimoniale contestata al capo E), limitatamente alla distrazion e della somma di 103.291 euro, nonché , unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per la distrazione della somma di 395 . 000 euro e per la connessa bancarottadocumentale contestate al capo E2) . LaCorte ha escluso, per detti reati, la sussistenza di un danno definibile in termini d i rilevante gravità e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalentisulla residua aggravante , l’ha condannata ad anni due e mesi quattro direclusione, con pene accessorie di pari durata . La ricorrente censura , per come si è detto, la ritenuta sussistenza dell’aggravante posta in comparazione e il relativo bilanciamento con le riconosciute attenuanti , deduce ndo l’intervenuta estinzione del reato per sopravvenutaprescrizione. Ebbene,quanto al pri mo profilo, per quanto possa valere ( alla luce della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche ) , l’ aggravante è chiaramente deducibiledalla stessa formulazione de i cap i d’imputazione, che contempla no oltre alle due bancarotte distrattive, anche quella documentale . E, da un canto, l’accertata consumazione di condotte di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentaledà conto, in sé, della sussistenza di più fatti di bancarotta (Sez. U, n.21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249667) ; dall’altro, nel caso in cui all'imputato sianocontestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanzaaggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), l . fall. nonintegra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercit are il dirittodi difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840) . La censura afferente all’invocata prescrizione è, invece, chiaramente generica, perché, a fronte della lucida ricostruzione prospettata nella sentenza impugnata ( il fallimento è stato dichiarato il 28 settembre 2005 ; il termine massimodi prescrizione, alla luce della pena edittale prevista, è di dodici anni e seimesi; le sospensioni sono pari a 92 giorni ) non spiega perché , alla data della primasentenza di annullamento - 19 giugno 2018 - il termine dovesse intendersi decorso. 7. Complessivamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di VittoriaEs posit o , formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al secondo motivodel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], al quale, pertanto, può rinviarsi. 8.Ad a naloghe conclusioni, in ultimo, anche in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].La difesa deduce, per come si è detto, che il dies ad quem del termine diprescrizione dovrebbe essere individuato nella data di emissione non già della primasentenza di annullamento, ma della seconda . Ma, a nche in questo caso , la deduzioneè infondata. Vaopportunamente premesso che il giudicato non è un blocco indivisibile e monolitico, ma una struttura dinamica che si forma gradualmente , in considerazione della p arallela restrizione del l’oggetto del processo per effetto dell’impugnazione.Per ogni capo della decisione, infatti , vi è una pluralità di punti corrispondentia passaggi autonomi della decisione. E t ale struttura permette che alcuneporzioni della decisione divengano irrevocabili prima di altre : i n questi terminiva inteso l’art. 624 cod. proc. pen. (“s e l'annullamento non è pronunciato pertutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata ”) , che , nel regolareil giudicato parziale progressivo , si riferisce volutamente alla nozione di partidella sentenza, senza ricorrere ai termini capi e punti , pur utilizzati in altre occasioninella disciplina codicistica . Comeautorevolmente spiegato dalle Sezioni unite di questa Corte - Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - « la nozione di capo è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unicoprocesso dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamentead uno dei reati attribuiti all'imputat o»; quella di punto , invece, « ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonomaconsiderazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo… coincidenti con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili peril giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilitàed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distintipunti della se ntenza ». Ciòconsiderato, il profilo della responsabilità in ordine alla sussistenza del reato e alla sua riconducibilità a ll’autore è una “parte” della sentenza definitivamente accertata non con la con sentenza del 22 settembre 2023 (n. 46341), ma con quella antecedente del 19 giugno 2018 (n. 42568) , successivamentealla quale tutti gli imputati sono stati assolti , con varie formule, daireati in ordine ai quali era stata ordinata la rinnovazione del giudizio . Sicché a tale data occorre fare riferimento al fine di accertare l’eventuale decorso del termineprescrizionale. Èpur vero , in realtà, che, i n caso di annullamento parziale della sentenza, qualorasiano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di unacircostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversao ad effetto speciale ( che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato ) , il giudicato formatosi sull'accertamentodel reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stessoper prescrizione . M a ciò solo ove questa sia maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021 , Riviello, Rv. 281316 ) ; pronuncia che, per come si è detto, definendo il profilo della responsabilità, impedisceuna sua successiva rivalutazione. E t utto ciò, peraltro, senza contare che la questione prospettata dalla difesa aveva già trovato pi e na (e definitiva) risoluzionenella sentenza rescindente , che ha esplicitamente indicato il dies ad quemdel termine di prescrizione nella prima pronuncia di annullamento . 9.In conclu
Sentenza Cassazione n. 06549/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris