CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta CASERTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40729/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo violazione di legge e vizio di moti- vazione in relazione alla pronuncia di responsabilità penale operata a suo carico per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002; b. con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., per mancata appli- cazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Con riguardo al primo motivo, i giudici del gravame del merito, confor- mandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, hanno motivatamente dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, ade- guatamente evidenziando la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento sogget- tivo richiesto per l'integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115. Il compendio delle sentenze di primo e secondo grado, da valutarsi come tutt'uno trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, consente di ritenere pienamente motivata la responsabilità dell'imputata sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Il reato in questione - va ricordato - è figura speciale del delitto di falso ideo- logico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, N. 40729/2025 R.G. ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consa- pevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può esser escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull'identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione. In particolare, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consoli- dato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di pa- trocinio a spese dello Stato, le false indicazione o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dai dolo generico, rigorosa- mente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4 n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01). La ricorrenza del dolo generico è stata logicamente desunta sia dalla circo- stanza che la somma non dichiarata fosse stata incassata dalla ricorrente sia che la stessa non ha fornito alcuna giustificazione plausibile per tale omissione, e che pertanto la pretesa convinzione che tale somma non potesse ritenersi "reddito" ai fini dell'ammissione al beneficio risulta, oltre che inverosimile, giuridicamente in- sostenibile. La sentenza impugnata, peraltro, si colloca nel solo del consolidato orienta- mento secondo cui la norma richiamata dall'ad 95 d.P.R. 30 maggio 2020, n. 115 si configura quale legge extra penale integratrice del precetto penale, trattandosi di regola posta al fine di individuare i dati necessari per la valutazione sia delle sussistenza delle condizione per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato sia, preliminarmente, dell'ammissibilità della relativa istanza (cfr. ex multis Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261774). E secondo cui deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa richiamata anche implicitamente (cfr. Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013 che ha affermato che l'art 76 digs. n. 115 del 2002, che disci- plina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato N. 40729/2025 R.G. dalla norma incriminatrice di cui all'art 95 stesso d. Igs. non costituisce legge ex- trapenale; conf. Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Baccini, Rv. 282560 - 01). 3.2. Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per parti- colare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità, valorizzando la recidiva infraquin- quiennale contestualmente al disvalore dell'omissione perpetrata dall'imputata e della consapevolezza con cui la stessa è stata compiuta. Ciò complessivamente considerato è risultato idoneo ad escludere il requisito della non abitualità della condotta richiesto dalla norma. La sentenza si colloca pertanto nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioni previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). La non punibilità per la particolare tenuità del fatto - va aggiunto - è condi- zionata dalla norma (articolo 1, lettera m, I. 67/2014 e 131-bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito. Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costitu- zionale (ord. 279/2017), dato che anche in presenza di fatti analoghi (di partico- lare tenuità oggettiva), le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trat- tamento penale. Il fatto particolarmente lieve di cui all'art. 131 bis cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire; tuttavia, l'aver condizionato la punibilità del comportamento penal- mente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell'esclusione dell'abitualità. La sentenza impugnata opera un buon governo del principio secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole inciden- talmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregres,,e risultanti dagli N. 40729/2025 R.G. atti; conf. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863). La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolare, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa in- dole (ovvero plurime violazione della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a consi- derare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione com- plessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso di articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262). Tenuto conto che va verificato se in concreto i reati presentino caratteri fon- damentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento