CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 04800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21969/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 763/2021 depositata il 19/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Tribunale di Teramo, con sentenza depositata il 26/2/2015, ha accolto la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno conseguente all’illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] del suo nominativo per un debito insussistente, condannando le convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in solido tra loro, a pagare la somma di €. 60.000 a titolo di danno non patrimoniale (per lesione dell’onorabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo) e di €. 2.832.106,24 per danno patrimoniale (per impossibilità dell’imprenditore di dar corso a lavori di ampliamento dell’azienda per il rifiuto di finanziamento da parte del sistema bancario e per la conseguente chiusura dell’attività zootecnica). Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari di prescrizione e di giudicato e poi ha fondato la sua decisione sulle risultanze dell’istruttoria documentale e orale e sulla considerazione che il Banco di Napoli (poi incorporato da [OSCURATO:PERSONA]) fosse responsabile per aver segnalato il [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio al novembre 1996 per credito poi rivelatosi inesistente (la sentenza n. 605/2003 del Tribunale di Teramo aveva accertato l’insussistenza del credito) e che la cessionaria del credito, [OSCURATO:SOCIETA], fosse responsabile per aver effettuato la segnalazione dal dicembre 1997 all’aprile 2004 (segnalazione come “rischio a revoca” , tranne il periodo dal 6/10/2000 al 10/1/2001 come “credito a sofferenza”), omettendo adeguato controllo sulle vicende del credito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, sottolineando che le segnalazioni non erano mai avvenute relativamente ad un rischio a sofferenza (tranne che per tre mesi da parte di SGA, con immediata rettifica), che SGA non era a conoscenza del contenzioso conclusosi con la citata sentenza n.605/2003 e che mancava la dimostrazione del danno e del nesso causale. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato gli appelli e ha proposto appello incidentale contro la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale. La Corte d’Appello dell’Aquila ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], rigettando totalmente la domanda risarcitoria nei suoi confronti, e ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all’appellato solo un danno non patrimoniale di €. 20.0000. In particolare, la Corte d’Appello dell’Aquila ha rilevato che le segnalazioni per “rischio a scadenza” e per “rischio a revoca” non consentono all’intermediario alcuna valutazione sulle possibilità del soggetto segnalato di adempiere la propria obbligazione e sono solo obiettive e doverose informazioni circa la natura del credito, senza essere elementi in sé pregiudizievoli della reputazione creditizia del soggetto. Nè è rilevante l’eventuale contestazione giudiziale del credito (se non laddove l’insussistenza del medesimo sia palese ed evidente). Invece, nell’ipotesi di segnalazione “a sofferenza”, all’intermediario è rimessa una valutazione circa lo stato di insolvenza e la segnalazione costituisce indice negativo del merito creditizio e l’eventuale erroneità è, in via astratta, idonea a cagionare al segnalato un pregiudizio risarcibile (anche in questo caso, però, l’indagine va effettuata ex ante, non dopo il successivo accertamento dell’insussistenza della posizione debitoria). A questo punto la Corte ha escluso che le segnalazioni di “rischio a revoca” effettuate da Banco di Napoli-[OSCURATO:PERSONA] fossero in grado di causare alcun pregiudizio, essendo doverose e non essendo evidente l’insussistenza del debito (poi ridimensionato solo in esito al ricalcolo del rapporto in applicazione del divieto di anatocismo, tema all’epoca oggetto di contrapposte tesi giurisprudenziali). Circa la posizione della SGA, la Corte ha escluso la responsabilità risarcitoria per la segnalazione di “rischio a revoca”, non essendovi, tra l’altro, prova che essa fosse a conoscenza del contenzioso circa il credito ceduto. Dopo aver rilevato che con comunicazione 17/11/2006 la BNL aveva riferito che la richesta di finanziamento di euro 3 milioni risaliva al gennaio 2002 e che essa non era stata accolta “a causa di elementi valutativi pregiudizievoli”, la Corte ha concluso osservando, da un lato, che la segnalazione “a sofferenza” da parte di SGA (illegittima, e infatti poi rettificata), nel periodo in cui era stata effettiva, aveva generato un immediato discredito della reputazione commerciale del [OSCURATO:PERSONA], al quale pertanto spettava il risarcimento del danno non patrimoniale subito per tre mesi, mentre, dall’altro lato, non era dimostrato il nesso causale (né erano rilevanti le deposizioni testimoniali, generiche e contrastanti con le evidenze documentali) tra tale limitata segnalazione e il diniego del finanziamento nell’anno 2002, sia per l’assenza di concomitanza temporale, sia per la presenza di altre segnalazioni (della BNL), sia di iscrizione ipotecaria del gennaio 2001 di oltre 600 milioni di lire (mentre quella, durata tre mesi, della SGA era stata di 130 milioni di lire). La Corte ha anche, comunque, ritenuto di disattendere la ricostruzione estimativa del reddito dell’azienda del [OSCURATO:PERSONA] operata dai CTU (e dunque del danno lamentato dal [OSCURATO:PERSONA]), non risultando essa ancorata ad elementi ritraibili dalla effettiva situazione aziendale così come prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] e non essendosi tenuto conto dei costi finanziari dell’operazione di ampliamento dell’azienda. 2) Con ricorso notificato il 30/7/2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, proponendo quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; la prima ha anche proposto ricorso incidentale. Tutte le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; Nullità della sentenza gravata per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi la Corte discostata dalla CTU riguardo alla valutazione del danno segnalato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], senza idonea motivazione circa la critica alla CTU. Specifica che la propria censura ha ad oggetto non un errore di fatto, bensì di giudizio, ravvisabile nell’avere il giudice del merito adottato una decisione fondata su una costruzione logico-giuridica non compatibile con le risultanze istruttorie e accertative. Il motivo è inammissibile. 1.1) Occorre anzitutto osservare, in generale, che l’impugnazione reca un'espositiva, da pagina 4 a pagina 12, totalmente incomprensibile, solo che si consideri che la narrativa muove dalla proposizione di distinti atti di appello da parte delle due banche, di guisa che non si riesce a comprendere di quale segnalazione in [OSCURATO:PERSONA] si stia discorrendo, da chi effettuata, per quale ragione effettuata e per quale ragione asseritamente illegittima secondo il [OSCURATO:PERSONA] e produttiva di danno. È agevole in proposito rammentare che, ai sensi del numero 3 dell'articolo 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso. Si tratta, secondo la ferma e datata giurisprudenza della S.C., dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate dunque con adeguata sintesi le domande introduttive, le vicende del primo grado e del grado d’appello e la decisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308: tale mancanza – chiariscono le S.U. – “ non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”. Tale lettura del dato normativo è poi avallata dal noto Protocollo sottoscritto dalla Prima Presidenza e dall'Avvocatura, giacché esso espressamente richiede che una parte del ricorso per cassazione sia destinata allo svolgimento del processo. Nello stesso senso, del resto, senz'altro depone il requisito di chiarezza introdotto nella norma dalla c.d. riforma Cartabia del 2022. 1.2) Il primo motivo di impugnazione (formulato come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., e come censura di nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.) è in ogni caso palesemente inammissibile, dal momento che non individua uno specifico fatto storico che il giudice abbia omesso di considerare, ma rimette in discussione l'intero governo del materiale probatorio, già valutato dalla Corte territoriale (e stessa tecnica argomentativa è utilizzata anche nella memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) nell'affermare che: il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma. Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Situazione questa, non verificatasi nel presente caso (e neppure denunciata in tal senso). Si sottolinea che, appunto, nel presente caso, il ricorrente espressamente afferma, come sopra riportato, di non intendere denunciare un “errore di fatto”, bensì un errore di giudizio, per errata valutazione delle istanze istruttorie. Ed allora è evidente l’inammissibilità del motivo, non essendo sindacabile la valutazione e interpretazione fornita dal giudice di merito circa le risultanze della CTU (ampiamente argomentata, come sopra esposto) e la valutazione delle deposizioni testimoniali, trattandosi di giudizio di fatto non sindacabile in cassazione. 1.3) Quanto alla denunciata violazione dell’articolo 115, il motivo si infrange poi, appunto, contro il principio, affermato, tra le tante, da Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione agli artt. 360, c. 1, n. 3 e 5, c.p.c.”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, che da un lato asserisce la mancanza di nesso causale tra le segnalazioni contestate e il danno lamentato e dall’atro afferma che la segnalazione “a sofferenza” operata dalla SGA abbia leso la reputazione commerciale del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta la sentenza per aver negato valore probatorio alle risultanze delle prove orali e per erronea valutazione circa l’iscrizione ipotecaria gravante sull’azienda del [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. 2.1) Si osserva, in primo luogo che tale motivo prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria. È sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale da consentirne un esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quelle teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. 2.2) Si richiamano, in ogni caso, le medesime osservazioni già esposte in occasione dell’esame del primo motivo di impugnazione, rilevandosi che anche in questo caso non è contestato l’omesso esame di un fatto storico preciso, bensì la valutazione delle prove assunte, insindacabile in cassazione. Inoltre, l’art. 116 c.p.c. non è richiamato a proposito, giacché la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Nel presente caso, non è sindacabile il prudente apprezzamento, da parte del giudice di merito, delle prove orali e della CTU e non è accoglibile la censura del ricorrente, che in realtà vorrebbe solo che fosse accolta una diversa valutazione di dette prove. Né sussiste la contraddittorietà sopra lamentata, non essendovi contrasto tra l’individuazione di una lesione della reputazione commerciale del ricorrente, in un periodo limitato di tempo, e l’esclusione del nesso causale tra condotta e danno in un periodo di tempo differente e caratterizzato dal cumularsi di altri fattori pregiudizievoli. 3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 53 TUB, nonché degli artt. 1175 e 1375, c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato la violazione della buona fede contrattuale nell’effettuazione delle segnalazioni. Lamenta il ricorrente che il Banco di Napoli, poi, abbia omesso di informare la cessionaria che il credito era contestato e poi riconosciuto inesistente, che la SGA non abbia effettuato controlli sulle segnalazioni, e che il nesso causale emergeva dalle risultanze istruttorie e dalla CTU. Il motivo è inammissibile. 3.1) Si osserva, infatti, che anche il terzo mezzo nuovamente prospetta, in modo inammissibile, genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea. Inoltre, il motivo, per un verso, si colloca del tutto al di fuori della sfera della denuncia di violazione di legge e, per altro verso, non ha nulla a che vedere con la censura attualmente consentita dal n. 5 dell'articolo 360 c.p.c. Sotto il primo aspetto la doglianza in esame non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715): la censura, cioè, rimette in discussione l'accertamento del fatto e la valutazione operata dalla Corte territoriale. Sotto il secondo aspetto, nuovamente, la doglianza non ha ad oggetto specifici tratti storici che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma quegli stessi fatti che il giudice ha considerato e valutato e che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere oggetto di una diversa lettura. 3.2) Si osserva, ulteriormente, che la contestazione di violazione di buona fede è inammissibile perché generica e che l’accusa ad [OSCURATO:PERSONA] di aver ceduto un credito contestato e poi riconosciuto inesistente (fra l’altro molti anni dopo la cessione) confligge con la valutazione del giudice del merito, insindacabile, circa l’irrilevanza del fatto che il credito fosse oggetto di contenzioso e la non manifesta fondatezza della contestazione del medesimo. Inammissibile è anche la richiesta di diversa valutazione di merito circa gli effetti della segnalazione di rischio “a revoca” e circa la configurabilità del nesso causale con il danno lamentato, risolvendosi tutte le contestazioni del ricorrente nell’inammissibile domanda di diversa interpretazione e valutazione del materiale istruttorio, senza che venga specificamente individuata alcuna omissione di esame di determinati fatti storici ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 4)Quarto motivo di impugnazione: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.”. Il ricorrente lamenta il mancato esame del suo appello incidentale circa la misura del danno subito. Contesta la valutazione della CTU effettuata dalla Corte d’Appello. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso il motivo è nuovamente presentato come omessa considerazione di fatti decisivi e controversi e, invece, è incentrato sulla inammissibile sollecitazione rivolta alla Corte di Cassazione a rivalutare il compendio probatorio già esaminato dalla Corte d'Appello. Si osserva comunque che la Corte d’Appello ha rigettato l‘appello incidentale, perché tale reiezione conseguiva in modo ovvio alle valutazioni già operate circa il danno in sede di esame del ricorso principale. Inoltre, del tutto inammissibile è la richiesta di modifica della valutazione circa le risultanze della CTU. 5) Ricorso incidentaledi [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]): “Violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2043 c.c. nonché degli artt. 2727 e 2729 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento alla prova del nesso causale per il danno non patrimoniale a cui è stata condannata e SGA per la segnalazione a sofferenza del [OSCURATO:PERSONA] operata dal 6 ottobre 2000 al 10 gennaio 2001”. Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. (“Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”), considerato che la sentenza impugnata, pubblicata il 19 maggio 2021, è stata notificata in data 31 maggio 2021, mentre il ricorso incidentale è stato notificato l'11 ottobre 2021. 6) Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va dichiarato inefficace. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale e condanna il ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115