CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 33258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26869-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2019 n. 26869 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 309/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 5/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 309/2019 del5 febbraio 2019, in riforma della sente nza del Tribunale di Prato n. 865/2017, che aveva accolto l’azione di riduzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia, ha dichiarato inammissibile la domanda stessa, attesa l’esistenza di un precedente giudicato dirigetto costituto dalla sentenza del Tribunale di Prato n. 1417/2011. I giudici di appello rilevavano che l’attrice [OSCURATO:PERSONA], quale coniuge del defunto [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto azione di riduzione nei confronti dei figli del de cuius, previa rinuncia al legato in sostituzione di legittima disposto dal defunto marito in suo favore. Al fine di superare la precedente sentenza del medesimo Tribunale di Prato n. 1417/2011, che aveva respinto analoga domanda di riduzione, la Biagini aveva sostenuto che però si trattava di una statuizione in rito come tale non preclusiva della riproposizione della domanda di riduzione, una volta rimossa la causa impediente di carattere processuale, rappresentata dall’assenza di una preventiva e valida rinuncia al legatoex art. 551 c.c. Ric. 2019 n. 26869 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -3- Tuttavia, secondo la sentenza d’appello tale tesi non poteva trovare accoglimento. Quanto al giudicato formatosi a seguito della prima domanda di riduzione, la Corte distrettuale aveva sottolineato in motivazione come la richiesta di integrazione del valore del legato, richiesta appunto formulata dall’attrice, importava accettazione tacita del legato stesso, e quindi precludeva l’esercizio dell’azione di riduzione. Si trattava quindi di una pronuncia di merito affermativa dell’inesistenza del diritto a procedere a riduzione, come peraltro confermato anche dal tenore letterale del dispositivo. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in tre motivi Musino (o Mussini) Tiziana, quale amministratrice di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati resistono con controricorso. La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto essere intervenuto un giudicato di rigetto nel merito della domanda di riduzione originariamente proposta dalla ricorrente, senza avvedersi che in realtà si trattava di una pronuncia che aveva rilevato solo la carenza di un presupposto processuale. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 649, 1350, 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere ritenuto la formazione di un giudicato, con la conseguente Ric. 2019 n. 26869 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -4- improponibilità della domanda di riduzione, laddove la pronuncia avente efficacia di giudicato non impediva la riproposizione della domanda, una volta soddisfatta la condizione della rinuncia in forma scritta al legato ex art. 551 c.c. di natura immobiliare. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Ritiene il Collegio che sia incensurabile la conclusione della Corte distrettuale, che ha ritenuto che il giudicato, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Prato n. 1417 del 2011, che ebbe a suo tempo a pronunciarsi sulla domanda di riduzione avanzata dalla ricorrente, abbia valenza di giudicato sostanziale e non già meramente formale, impeditivo quindi della riproposizione della domanda. La lettura della motivazione della sentenza del Tribunale del 2011 denota, infatti, come, accanto alla qualificazione dell’attribuzione testamentaria in favore della Biagini quale legato in sostituzione di legittima (qualificazione ormai non più contestata), il Tribunale rilevò anche che l’azione di riduzione illo tempore proposta non era stata preceduta da una valida (e quindi in forma scritta) rinuncia al legato stesso, in conformità dell’assunto delle Sezioni Unite che hanno appunto affermato il principio secondo cui la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, anche se in sostituzione di legittima, deve rivestire la forma scritta ad substantiam (Cass. S.U. n. 7098/2011). Ric. 2019 n. 26869 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -5- Se la sentenza si fosse arrestata a tale affermazione, effettivamente la deduzione dell’inesistenza di un vincolo alla improponibilità della domanda sarebbe risultata fondata, posto che la decisione si sarebbe limitata a rilevare l’assenza di una condizione dell’azione. Tuttavia, il ragionamento del Tribunale non si è fermato a tale rilievo e, a pagina 6, ha evidenziato come dal tenore della domanda originaria dell’attrice emergesse che la medesima aveva essenzialmente contestato il quantum dei beni ricevuti, sul presupposto che occorresse integrare il valore dei beni assegnati a titolo di legato sino a raggiungere il valore della quota di riserva, in una prospettiva “integrativa e non sostitutiva del legato più volte menzionato”. Partendo da tale assunto, ha quindi riportato in motivazione le argomentazioni spese da questa Corte nella sentenza n. 13785/2004 (la cui massima recita che “in tema di diritti riservati ai legittimari, un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume, per un verso, valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, e, per altro verso, comporta "ope legis" la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale Ric. 2019 n. 26869 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -6- impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato) dalle quali si ricava che l’intento del legittimario, beneficiato di un legato ex art. 551 c.c., di conseguire la legittima o quanto meno l’integrazione del valore del legato sino alla concorrenza del valore di essa, pur continuando a conservare il legato, assume valenza confermativa, se pur superflua, della già avvenuta acquisizione patrimoniale, ma comporta ope legis la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, non potendosi porre rimedio con successivi atti di resipiscenza (in senso conforme Cass. n. 11288/2007). Il richiamo compiuto dal Tribunale a pagina 7 alla presenza nella sentenza di legittimità citata a riferimenti in fatto, pienamente aderenti alla fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale, la precisazione fatta alla pagina precedente circa il reale contenuto della domanda (finalizzata ad ottenere l’integrazione del valore del legato, senza però dismetterlo), consentono di affermare che la decisione passata in giudicato abbia in effetti rigettato nel merito la domanda di riduzione, non arrestandosi quindi al solo riscontro del difetto del presupposto di proponibilità della domanda, ma verificando che ormai l’accettazione del legato avesse definitivamente caducato il diritto ad agire in riduzione, essendo non più possibile rinunciare al legato ormai definitivamente acquisito. Ric. 2019 n. 26869 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -7- Tale conclusione, tratta dal tenore della motivazione della sentenza, trova poi conferma nel dispositivo atteso che l’utilizzo della forma verbale “respinge” depone per una decisione di merito, anziché per una statuizione in rito. 3. Il rigetto dei suddetti motivi determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, che denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’impossibilità di poter ravvisare un’accettazione del legato nel godimento dell’immobile che, rappresentando anche la casa familiare, era oggetto del diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. Infatti, il giudicato formatosi sul rigetto della domanda assorbe evidentemente anche tale questione, che avrebbe dovuto se del caso essere fatta valere impugnando la sentenza del 2011, rendendo quindi privo di decisività il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di Ric. 2019 n. 26869 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -8- versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara