CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2022
Cassazione n. 35672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21262/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE n. 9748/2020 depositata i l 20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Considerato che : [OSCURATO:PERSONA], cittadino pakistano, ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Lecce nr 9748/2020 che lo aveva parzialmente accolto limitatamente alla domanda di protezione umanitaria accertando il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito solo formalmente il Ministero degli Interni . Con atto del 19.12.2021 il difensore, munito di procura che lo abilitava alla rinuncia, ha comunicato la rinuncia agli atti del suo assistito. L'atto dirinuncia in oggetto non risulta notificato al Ministero. Va pertanto rammentato al proposito che "Larinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzionedel processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire ilgiudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.". (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 01). Non si fa luogo alla disciplina sulle spese in assenza di attività difensiva da parte del Ministero. P.Q.M. La Corte dic