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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2023

Cassazione n. 34551/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26865/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LongoEugenio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ma nella qualità di Amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 13/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., venne emessa condanna per tre dei capi di imputazione (capi q), e) ed f): miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno di stabilimento; omessa comunicazione alla PA della contaminazione di terreni agricoli di proprietà della società a seguito di smaltimento di fanghi), con rigetto delle domande delle parti civili.

La sentenza venne riformata in appello, a seguito dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, dall’imputato e dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], con condanna anche per i capi a) e b) (effettuazione di attività di incenerimento di rifiuti pericolosi, in impianti della società, con autorizzazione della Amministrazione provinciale non valida in quanto priva di Valutazione di [OSCURATO:PERSONA]) e condanna, in relazione a tali imputazioni, anche al risarcimento delle parti civili da liquidarsi in separata sede.

A seguito di ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38764 del 2017, annullò senza rinvio la sentenza per essere prescritti i reati e rinviò, quanto alle statuizioni civili, al giudice civile competente in grado di appello.

Riassunto il giudizio, con distinti atti, dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza di data 7 gennaio 2020 la Corte d’appello di Firenze rigettò le domande.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che le circostanze di fatto risultanti dagli atti (rilascio dell’autorizzazione, successivamente integrata; decreto regionale di autorizzazione alla continuazione delle emissioni; ravvisata necessità da parte dell’Arpat del rilascio di previa V.I.A. solo a seguito di intervenute modifiche dell’impianto; decreto di archiviazione nel procedimento penale; emanazione di legge regionale richiedente la previa V.I.A. per le domande di rinnovo dell’autorizzazione, con esclusione delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale) erano sufficienti per escludere non solo il dolo, ma anche la colpa dello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito nella ragionevole convinzione della legittimità delle autorizzazioni rilasciate e dunque della liceità dell’attività svolta.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che non era stato validamente instaurato il rapporto processuale per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti civili (Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], A.n.p.a.n.a., Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Chiara), non rispettando il litisconsorzio necessario processuale.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 cod. proc. civ..

Secondo la consolidata giurisprudenza, nel caso di giudizio promosso da una pluralità di danneggiati nei confronti del danneggiante ricorre l’ipotesi del litisconsorzio facoltativo, che richiede esclusivamente l’applicazione dell’art. 332 e non anche dell’art. 331 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo si denuncia violazione 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha erroneamente limitato il perimetro del giudizio di rinvio ai capi di imputazione a) e b), senza che un tale limite fosse imposto dalla sentenza di legittimità, e nonostante il Landucci anche in sede di rinvio avesse fatto riferimento a plurime azioni contrarie al diritto, per cui la sentenza è affetta da carenza di motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha denunciato la carenza di motivazione, come si evince dalla rubrica, sia sotto il profilo della inesistenza della motivazione, sia sotto quello del vizio motivazionale.

Il contenuto della censura però non rinvia a tali vizi, ma all’omessa pronuncia sull’intera causa petendi che sarebbe stata allegata, avendo la corte territoriale, secondo l’assunto del ricorrente, erroneamente limitato la statuizione solo ai capi a) e b) dell’imputazione.

In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente ha però omesso di specificare il contenuto della causa petendi dell’atto di riassunzione, avendone solo riportato il petitum in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa.

A causa del mancato assolvimento di tale onere processuale, il motivo non è scrutinabile.

Con il motivo di ricorso incidentale, si denuncia la violazione degli artt. 622 e 578 cod. proc. pen..

Osserva il ricorrente in via incidentale che la riassunzione proposta dal Landucci era inammissibile, dovendo costui proporre un ordinario giudizio di cognizione innanzi al giudice civile di primo grado perché il rinvio era limitato alla domanda risarcitoria proposta dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto appello per i capi q), e) ed f), mentre quanto ai capi a) e b), come affermato dalla Corte di Cassazione, l’art. 578 cod. proc. pen. non era applicabile perché l’estinzione per prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata già in primo grado.

Il ricorso incidentale, che sarebbe stato comunque dichiarato assorbito alla luce del mancato accoglimento del ricorso principale, ha perso efficacia per l’inammissibilità di quest’ultimo, trattandosi di ricorso incidentale tardivo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara la perdita di efficacia del ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26865/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LongoEugenio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ma nella qualità di Amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 13/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., venne emessa condanna per tre dei capi di imputazione (capi q), e) ed f): miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno di stabilimento; omessa comunicazione alla PA della contaminazione di terreni agricoli di proprietà della società a seguito di smaltimento di fanghi), con rigetto delle domande delle parti civili. La sentenza venne riformata in appello, a seguito dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, dall’imputato e dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], con condanna anche per i capi a) e b) (effettuazione di attività di incenerimento di rifiuti pericolosi, in impianti della società, con autorizzazione della Amministrazione provinciale non valida in quanto priva di Valutazione di [OSCURATO:PERSONA]) e condanna, in relazione a tali imputazioni, anche al risarcimento delle parti civili da liquidarsi in separata sede. A seguito di ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38764 del 2017, annullò senza rinvio la sentenza per essere prescritti i reati e rinviò, quanto alle statuizioni civili, al giudice civile competente in grado di appello. Riassunto il giudizio, con distinti atti, dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza di data 7 gennaio 2020 la Corte d’appello di Firenze rigettò le domande. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che le circostanze di fatto risultanti dagli atti (rilascio dell’autorizzazione, successivamente integrata; decreto regionale di autorizzazione alla continuazione delle emissioni; ravvisata necessità da parte dell’Arpat del rilascio di previa V.I.A. solo a seguito di intervenute modifiche dell’impianto; decreto di archiviazione nel procedimento penale; emanazione di legge regionale richiedente la previa V.I.A. per le domande di rinnovo dell’autorizzazione, con esclusione delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale) erano sufficienti per escludere non solo il dolo, ma anche la colpa dello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito nella ragionevole convinzione della legittimità delle autorizzazioni rilasciate e dunque della liceità dell’attività svolta. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non era stato validamente instaurato il rapporto processuale per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti civili (Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], A.n.p.a.n.a., Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Chiara), non rispettando il litisconsorzio necessario processuale. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 cod. proc. civ.. Secondo la consolidata giurisprudenza, nel caso di giudizio promosso da una pluralità di danneggiati nei confronti del danneggiante ricorre l’ipotesi del litisconsorzio facoltativo, che richiede esclusivamente l’applicazione dell’art. 332 e non anche dell’art. 331 cod. proc. civ. Con il secondo motivo si denuncia violazione 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha erroneamente limitato il perimetro del giudizio di rinvio ai capi di imputazione a) e b), senza che un tale limite fosse imposto dalla sentenza di legittimità, e nonostante il Landucci anche in sede di rinvio avesse fatto riferimento a plurime azioni contrarie al diritto, per cui la sentenza è affetta da carenza di motivazione. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha denunciato la carenza di motivazione, come si evince dalla rubrica, sia sotto il profilo della inesistenza della motivazione, sia sotto quello del vizio motivazionale. Il contenuto della censura però non rinvia a tali vizi, ma all’omessa pronuncia sull’intera causa petendi che sarebbe stata allegata, avendo la corte territoriale, secondo l’assunto del ricorrente, erroneamente limitato la statuizione solo ai capi a) e b) dell’imputazione. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente ha però omesso di specificare il contenuto della causa petendi dell’atto di riassunzione, avendone solo riportato il petitum in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa. A causa del mancato assolvimento di tale onere processuale, il motivo non è scrutinabile. Con il motivo di ricorso incidentale, si denuncia la violazione degli artt. 622 e 578 cod. proc. pen.. Osserva il ricorrente in via incidentale che la riassunzione proposta dal Landucci era inammissibile, dovendo costui proporre un ordinario giudizio di cognizione innanzi al giudice civile di primo grado perché il rinvio era limitato alla domanda risarcitoria proposta dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto appello per i capi q), e) ed f), mentre quanto ai capi a) e b), come affermato dalla Corte di Cassazione, l’art. 578 cod. proc. pen. non era applicabile perché l’estinzione per prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata già in primo grado. Il ricorso incidentale, che sarebbe stato comunque dichiarato assorbito alla luce del mancato accoglimento del ricorso principale, ha perso efficacia per l’inammissibilità di quest’ultimo, trattandosi di ricorso incidentale tardivo. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara la perdita di efficacia del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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