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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 21108/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha propoto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge, per non avere la Corte d'appello consentito al nuovo difensore dell'imputato, nominato in limine dell'udienza dibattimentale, di parteciparvi, così come dallo stesso richiesto, per svolgere la discussione orale, e vizi della motivazione per aver ritenuto che il vecchio difensore potesse chiedere di discutere oralmente una posizione che immediatamente dopo sceglieva di abbandonare; - violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello confermato la pena determinata in primo grado e per avere negato le attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 II primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha respinto l'istanza di rinvio effettuata dal nuovo difensore, in quanto successiva sia alla notifica del decreto di citazione in appello sia alla scadenza del termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'articolo 23 bis, comma 4, della legge 176/2020 per formulare per iscritto la richiesta di discussione orale.

Peraltro, al momento della scadenza di quest'ultimo termine l'imputato era ancora assistito dal precedente difensore di fiducia, il quale aveva evidentemente valutato come non necessaria una discussione orale sui motivi di gravame proposti.

La Corte territoriale ha rimarcato che nessuna compromissione del diritto di difesa si era verificata, posto che il nuovo difensore ben avrebbe potuto riassumere le proprie argomentazioni in una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. e trasmetterla unitamente alle conclusioni scritte.

Trattasi di argomentazioni del tutto immuni da vizi, sindacabili in questa sede. 2.2 Le censure proposte in ordine al trattamento sanzionatorio sono prive di specificità, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha rimarcato che la pena base di mesi 8 di reclusione, da cui era partito il primo giudice, di poco superiore al minimo edittale, era senz'altro congruo e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

"alla luce del contesto violento, messo in atto da più persone riunite, in cui si è inserita la condotta dell'imputato, del conseguente allarme sociale che ne è derivato nonché dei precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio con finalità di lucro, che risultano a carico del prevenuto, sintomatici di una proclività a delinquere, che osta anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi elementi favorevoli da poter mettere in contro bilanciamento".

Giova rilevare che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Inoltre, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il dispcsto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle. ammende.

Così deciso in Roma, udienza del primo febbraio 2022 H consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha propoto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge, per non avere la Corte d'appello consentito al nuovo difensore dell'imputato, nominato in limine dell'udienza dibattimentale, di parteciparvi, così come dallo stesso richiesto, per svolgere la discussione orale, e vizi della motivazione per aver ritenuto che il vecchio difensore potesse chiedere di discutere oralmente una posizione che immediatamente dopo sceglieva di abbandonare; - violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello confermato la pena determinata in primo grado e per avere negato le attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 II primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha respinto l'istanza di rinvio effettuata dal nuovo difensore, in quanto successiva sia alla notifica del decreto di citazione in appello sia alla scadenza del termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'articolo 23 bis, comma 4, della legge 176/2020 per formulare per iscritto la richiesta di discussione orale. Peraltro, al momento della scadenza di quest'ultimo termine l'imputato era ancora assistito dal precedente difensore di fiducia, il quale aveva evidentemente valutato come non necessaria una discussione orale sui motivi di gravame proposti. La Corte territoriale ha rimarcato che nessuna compromissione del diritto di difesa si era verificata, posto che il nuovo difensore ben avrebbe potuto riassumere le proprie argomentazioni in una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. e trasmetterla unitamente alle conclusioni scritte. Trattasi di argomentazioni del tutto immuni da vizi, sindacabili in questa sede. 2.2 Le censure proposte in ordine al trattamento sanzionatorio sono prive di specificità, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha rimarcato che la pena base di mesi 8 di reclusione, da cui era partito il primo giudice, di poco superiore al minimo edittale, era senz'altro congruo e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. "alla luce del contesto violento, messo in atto da più persone riunite, in cui si è inserita la condotta dell'imputato, del conseguente allarme sociale che ne è derivato nonché dei precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio con finalità di lucro, che risultano a carico del prevenuto, sintomatici di una proclività a delinquere, che osta anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi elementi favorevoli da poter mettere in contro bilanciamento". Giova rilevare che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il dispcsto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle. ammende. Così deciso in Roma, udienza del primo febbraio 2022 H consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris