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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45519/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, resa in sede di giudizio abbreviato, del 19 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecentoventi di multa, revocata la sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 56 e 624, 62 comma 1 n.2 cod. pen., in relazione al tentativo di furto della merce contenuta in un veicolo parcheggiato all'interno di un'area di posteggio chiusa, adibito a negozio ambulante, con violenza sul nottolino della maniglia della porta e nello scardinamento della maniglia.

Con recidiva, specifica ed infraquinquennale.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi: a) violazione di legge, con riguardo alla ritenuta recidiva, essendo mancato l'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato; b) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., pur in presenza di condotta collaborativa da parte dell'imputato); c)violazione di legge e vizio di motivazione, in ragione dello scorretto giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sul bilanciamento delle circostanze di segno opposto; d) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione della pena; e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sub a), d) ed e) risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

In particolare, la Corte giudicando sui due relativi motivi di appello, ha ritenuto, condividendo il giudizio del Tribunale, che risultava accertato il presupposto della presenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto del processo, manifestino maggiore pericolosità, trattandosi di precedenti condanne per reati contro il patrimonio; così l'imputato aveva dimostrato concretamente la pericolosità della propria personalità, incline alla commissione di tali reati; inoltre, l'imputato aveva anche fruito per ben cinque volte del beneficio della sospensione condizionale della pena, con ciò superando il limite previsto dall'art. 164, quarto comma cod.pen., agli effetti dell'art. 168 n. 1) cod. pen.

Dalla complessiva considerazione delle concrete modalità della condotta e della personalità dell'imputato, i giudici hanno individuato i parametri per determinare la pena, considerate le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

3. Sono invece non deducibili in questa sede i motivi sub c) e d), in quanto deducono violazioni di legge che non avevano formato oggetto di motivo di appello e, quindi, proposti per la prima volta nel giudizio di legittimità (art. 606, comma 3, cod.proc.pen.)

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, resa in sede di giudizio abbreviato, del 19 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecentoventi di multa, revocata la sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 56 e 624, 62 comma 1 n.2 cod. pen., in relazione al tentativo di furto della merce contenuta in un veicolo parcheggiato all'interno di un'area di posteggio chiusa, adibito a negozio ambulante, con violenza sul nottolino della maniglia della porta e nello scardinamento della maniglia. Con recidiva, specifica ed infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi: a) violazione di legge, con riguardo alla ritenuta recidiva, essendo mancato l'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato; b) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., pur in presenza di condotta collaborativa da parte dell'imputato); c)violazione di legge e vizio di motivazione, in ragione dello scorretto giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sul bilanciamento delle circostanze di segno opposto; d) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione della pena; e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sub a), d) ed e) risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. In particolare, la Corte giudicando sui due relativi motivi di appello, ha ritenuto, condividendo il giudizio del Tribunale, che risultava accertato il presupposto della presenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto del processo, manifestino maggiore pericolosità, trattandosi di precedenti condanne per reati contro il patrimonio; così l'imputato aveva dimostrato concretamente la pericolosità della propria personalità, incline alla commissione di tali reati; inoltre, l'imputato aveva anche fruito per ben cinque volte del beneficio della sospensione condizionale della pena, con ciò superando il limite previsto dall'art. 164, quarto comma cod.pen., agli effetti dell'art. 168 n. 1) cod. pen. Dalla complessiva considerazione delle concrete modalità della condotta e della personalità dell'imputato, i giudici hanno individuato i parametri per determinare la pena, considerate le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 3. Sono invece non deducibili in questa sede i motivi sub c) e d), in quanto deducono violazioni di legge che non avevano formato oggetto di motivo di appello e, quindi, proposti per la prima volta nel giudizio di legittimità (art. 606, comma 3, cod.proc.pen.) 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i
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