CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43078/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per cessione di hashish. Egli lamenta: 1) nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in relazione all'indimostrata data del fatto; 2) violazione di legge in punto di diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, cod. pen.; 3) violazione di legge per l'esclusione dell'applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 53, legge n. 689 del 1981. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: non solo in diritto (yds., Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, Pasqualini, Rv. 256758), ma ancor prima in fatto, poiché la data del reato è stata compiutamente accertata (pag. 3, sent.). 2.2. Egualmente dicasi per il secondo: con motivazione immune da vizi, fondata su dati probatori non controversi, la sentenza ha escluso il necessario presupposto dell'occasionalità della condotta, rilevando che si tratta d'imputato recidivo specifico e reiterato, nonché noto nel relativo contesto come spacciatore. 2.3. Il terzo motivo è per lo meno generico, se non anch'esso manifestamente infondato. La sentenza motiva il proprio giudizio prognostico negativo sul rispetto, da parte dell'imputato, delle prescrizioni di un'eventuale sanzione sostitutiva, in ragione del vissuto criminale di costui, ed il ricorso non spiega perché tale ragionamento dovrebbe reputarsi manifestamente illogico. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25