CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 21890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE di APPELLO TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 14 marzo 2023, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica del 19 novembre 2018, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen. alla pena di giustizia (artt. 110, 56,624 bis, 625 n.2 cod. pen.) 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso da un'agente di polizia libera dal servizio mentre in concorso con un altro soggetto (per il quale si è proceduto separatamente) segava un lucchetto che chiudeva il cancello di una villa. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, secondo la difesa, la sentenza impugnata non ha offerto una risposta sufficiente alla versione difensiva fornita da Cangianiello circa: - la sussistenza di un contratto di locazione che lo legittimava ad entrare nell'appartamento ed in relazione al quale sarebbe stato vittima di una truffa da parte di una donna che si era presentata come proprietaria dell'immobile; - lo smarrimento dello zaino nel quale erano contenute le chiavi per entrare nella villetta; - la disponibilità di attrezzi che gli servivano per procedere alla pulizia della villetta. 1.2.Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della diversa qualificazione giuridica della condotta quale tentata violazione di domicilio. In considerazione delle modalità della condotta la sentenza impugnata, avuto riguardo alla univocità degli atti del delitto tentato, non ha motivato in relazione alla diversa qualificazione invocata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. I motivi si risolvono in una riproposizione delle censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione. 1.11 primo motivo risulta generico non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata, fornendo unicamente una prospettazione alternativa degli eventi descritti e delle valutazioni in fatto effettuate nel provvedimento impugnato. La Corte territoriale con motivazione logica e non contraddittoria in fatto, non censurabile in quanto tale in questa sede, ha spiegato (p.3 e ss.): -le ragioni per le quali la versione difensiva, peraltro mutata per ben tre volte, non risultasse verosimile ( la truffa perpetrata in danno dell'imputato da persona ignota con offerta di locazione e consegna di chiavi dell'immobile dietro corrispettivo di danaro; lo smarrimento dello zaino nel quale erano riposti documenti e chiavi dell'abitazione; l'intenzione di entrare in casa per procedere alle pulizie), in considerazione peraltro della indigenza in cui l'uomo versava, del mancato rinvenimento di un documento presso la casa dei genitori ove era stato ristretto agli arresti domiciliari, del rinvenimento nella sua disponibilità di seghetto, guanti in lattice e pistola ad aria compressa, oggetti evidentemente inidonei a pulire una casa. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta anch'esso manifestamente infondato nonché generico non confrontandosi con la giurisprudenza di legittimità di questa Corte e con i contenuti della sentenza che, con logiche e non contraddittorie argomentazioni in fatto, ha ribadito la corretta qualificazione giuridica dell'episodio. In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritento che divellere dal muro la grata di protezione di una finestra al fine di introdursi nell'abitazione costituisce atto di per sé capace di produrre l'evento del delitto di furto in abitazione). (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Rv. 236110). Anche in tal caso la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati, evidenziando la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto tentato, a fronte di una "fantasiosa e inverosimile versione" ed escludendo la ipotesi della desistenza atteso che l'azione di Cangianiello è stata interrotta solo a seguito dell'intervento imprevisto di un poliziotto presente sul posto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa