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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 26057/2026

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rrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3418VALORI;- intimata in correzione –per la correzione della sentenza n. 6910/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 18738/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026RILEVATO CHEData pubblicazione 01/10/20261. con istanza è stata richiesta la correzione materiale dellasentenza di questa Corte n. 6910/2026, che ha respinto ilricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti diSoccorsi [OSCURATO:PERSONA], liquidando le spese e ponendole acarico della società;2. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della Soccorsi, haproposto ricorso per correzione di errore materiale di dettaordinanza nella parte in cui ha omesso di distrarre le spese infavore anche del predetto difensore, che ne aveva fatto istanzanel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis.1;3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;CONSIDERATO CHE1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza diun'espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma;la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa sirichiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese - consente il migliorerispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed Nuèm euron re gistro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anNcuhmeer on dei rai ccolta generale 26057/2026confronti delle pronunce della Corte di cassazione (CassD.a,t a pubblicazione 01/10/2026SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass.

SS.UU.n. 31033 del 27/11/2019);2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivodella sentenza di questa Corte n. 6910 del 2026, pubblicata indata 23 marzo 2026, sia corretto aggiungendo: «da distrarsi infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]», dopo «15%»;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (tra molte: Cass. Sez.

Un. n. 29432/2024); P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corten. 6910 del 2026, pubblicata in data 23 marzo 2026, sia correttoaggiungendo «da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]»,dopo «15%».

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, acura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026Data pubblicazione 01/10/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3418VALORI;- intimata in correzione –per la correzione della sentenza n. 6910/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 18738/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026RILEVATO CHEData pubblicazione 01/10/20261. con istanza è stata richiesta la correzione materiale dellasentenza di questa Corte n. 6910/2026, che ha respinto ilricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti diSoccorsi [OSCURATO:PERSONA], liquidando le spese e ponendole acarico della società;2. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della Soccorsi, haproposto ricorso per correzione di errore materiale di dettaordinanza nella parte in cui ha omesso di distrarre le spese infavore anche del predetto difensore, che ne aveva fatto istanzanel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis.1;3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;CONSIDERATO CHE1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza diun'espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma;la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa sirichiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese - consente il migliorerispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed Nuèm euron re gistro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anNcuhmeer on dei rai ccolta generale 26057/2026confronti delle pronunce della Corte di cassazione (CassD.a,t a pubblicazione 01/10/2026SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU.n. 31033 del 27/11/2019);2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivodella sentenza di questa Corte n. 6910 del 2026, pubblicata indata 23 marzo 2026, sia corretto aggiungendo: «da distrarsi infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]», dopo «15%»;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (tra molte: Cass. Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corten. 6910 del 2026, pubblicata in data 23 marzo 2026, sia correttoaggiungendo «da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]»,dopo «15%». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, acura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026Data pubblicazione 01/10/2026
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