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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10243/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10966-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 99 (studio Iacobucci), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce del 31 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10966/2021 Numero sezionale 1570/2022 Numero di raccolta generale 10243/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce - decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la revoca della propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato (già disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Taranto ai fini della impugnazione di sentenza del Tribunale di Taranto e poi revocata dalla medesima Corte d’appello con la sentenza di rigetto del gravame) - ha rigettato l’opposizione, in base al rilievo che, sul modello a suo tempo presentato al Consiglio dell’ordine, erano presenti dichiarazioni prestampate incompatibili, in assenza del segno di spunta dell’una o dell’altra: da un lato, la dichiarazione sostitutiva sui redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, dall’altro, la dichiarazione del Tagliente di non avere familiari conviventi.

Secondo la Corte d’appello, l’incertezza indotta dalla presenza di dichiarazioni incompatibili non poteva essere superata dal certificato di stato di famiglia prodotto dall’interessato a corredo dell’istanza (attestante l’assenza di familiari), in quanto la presentazione di tale certificato non esclude gli obblighi di autocertificazione previsti dall’art. 79 del d.p.r. n. 115 del 2002.

Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione proposti dal Tagliente.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai fini della partecipazione all’udienza di discussione che fosse eventualmente fissata.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Viene in considerazione il seguente principio di diritto, stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione penale: «la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10966/2021 Numero sezionale 1570/2022 Numero di raccolta generale 10243/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal cit.

D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112» (Cass. pen., S.U., n. 14723/2020).

Tale principio è certamente applicabile nel caso in esame, in cui non viene in considerazione la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva, ma sussisteva solamente una situazione di incertezza generata dalla mancanza del segno di punta sulle varie ipotesi presenti nel modulo prestampato, incertezza che il giudice aveva il dovere di superare tramite la complessiva interpretazione dell’istanza (Cass., S.U., n. 3041/2007); a tal fine non si poteva disconoscere a priori, come invece ha fatto la Corte d’appello, la rilevanza dei documenti allegati, se questi consentivano di stabilire a quale delle varie ipotesi riportate sul modello prestampato l’istante intendeva riferirsi.

L’ordinanza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

La Corte di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10966-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 99 (studio Iacobucci), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce del 31 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10966/2021 Numero sezionale 1570/2022 Numero di raccolta generale 10243/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce - decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la revoca della propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato (già disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Taranto ai fini della impugnazione di sentenza del Tribunale di Taranto e poi revocata dalla medesima Corte d’appello con la sentenza di rigetto del gravame) - ha rigettato l’opposizione, in base al rilievo che, sul modello a suo tempo presentato al Consiglio dell’ordine, erano presenti dichiarazioni prestampate incompatibili, in assenza del segno di spunta dell’una o dell’altra: da un lato, la dichiarazione sostitutiva sui redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, dall’altro, la dichiarazione del Tagliente di non avere familiari conviventi. Secondo la Corte d’appello, l’incertezza indotta dalla presenza di dichiarazioni incompatibili non poteva essere superata dal certificato di stato di famiglia prodotto dall’interessato a corredo dell’istanza (attestante l’assenza di familiari), in quanto la presentazione di tale certificato non esclude gli obblighi di autocertificazione previsti dall’art. 79 del d.p.r. n. 115 del 2002. Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione proposti dal Tagliente. Il Ministero della Giustizia si è costituito ai fini della partecipazione all’udienza di discussione che fosse eventualmente fissata. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è fondato. Viene in considerazione il seguente principio di diritto, stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione penale: «la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10966/2021 Numero sezionale 1570/2022 Numero di raccolta generale 10243/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112» (Cass. pen., S.U., n. 14723/2020). Tale principio è certamente applicabile nel caso in esame, in cui non viene in considerazione la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva, ma sussisteva solamente una situazione di incertezza generata dalla mancanza del segno di punta sulle varie ipotesi presenti nel modulo prestampato, incertezza che il giudice aveva il dovere di superare tramite la complessiva interpretazione dell’istanza (Cass., S.U., n. 3041/2007); a tal fine non si poteva disconoscere a priori, come invece ha fatto la Corte d’appello, la rilevanza dei documenti allegati, se questi consentivano di stabilire a quale delle varie ipotesi riportate sul modello prestampato l’istante intendeva riferirsi. L’ordinanza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. La Corte di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Sentenza Cassazione n. 10243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris