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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 32497/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 33245 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore della società estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense, n. 104, presso il Sig. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 218/2/2018, depositata in data 13 aprile 2018; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di emissione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., relativo all'anno di imposta 2003, e della successiva sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, confermata in appello, e del successivo passaggio in giudicato, l'Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento; la contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l'appello; avverso la pronuncia del giudice del gravame l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso; con atto del 3 giugno 2019, depositato il 7 giugno 2019, la contribuente ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018; considerato che: si rende necessario richiedere informazioni scritte alle parti in ordine agli esiti della domanda di definizione agevolata di cui all'atto depositato il 7 giugno 2019 ed alla sussistenza dei presupposti per la estinzione del presente giudizio, nonché sulla circostanza che nell'istanza è espressamente precisato che "la lite fiscale in questione gode delle condizioni per essere definita senza alcun pagamento"; P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ed invita le parti al deposito di memoria con la quale fornire le informazioni richieste.

Così deciso in Roma, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 33245 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore della società estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense, n. 104, presso il Sig. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 218/2/2018, depositata in data 13 aprile 2018; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di emissione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., relativo all'anno di imposta 2003, e della successiva sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, confermata in appello, e del successivo passaggio in giudicato, l'Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento; la contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l'appello; avverso la pronuncia del giudice del gravame l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso; con atto del 3 giugno 2019, depositato il 7 giugno 2019, la contribuente ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018; considerato che: si rende necessario richiedere informazioni scritte alle parti in ordine agli esiti della domanda di definizione agevolata di cui all'atto depositato il 7 giugno 2019 ed alla sussistenza dei presupposti per la estinzione del presente giudizio, nonché sulla circostanza che nell'istanza è espressamente precisato che "la lite fiscale in questione gode delle condizioni per essere definita senza alcun pagamento"; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ed invita le parti al deposito di memoria con la quale fornire le informazioni richieste. Così deciso in Roma, ad
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