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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22745/2026

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in calce alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio – sez. n. 9 – n. 3218/2023, depositata il 30maggio 2023;Numero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del17 giugno 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio fiscale in Roma,quale Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] (per brevità: R.A.F.)del centro di [OSCURATO:PERSONA] CISL, rilasciava il “visto diconformità” dei dati del Mod. 730/2015, per l’anno d’imposta2014, di un contribuente, cliente del C.A.F., residente nellaprovincia di Mantova.A seguito di controllo formale di tale dichiarazione, l’Agenziadelle Entrate – Direzione provinciale di Mantova contestava laspettanza delle detrazioni d’imposta al contribuente, conriferimento alle spese per interventi di risparmio energetico, inconsiderazione dell’omessa indicazione dei dati catastalidell’immobile interessato; l’Ufficio, pertanto, ravvisava unaasserita “infedeltà” nel rilascio del visto di conformità.

La stessaDirezione provinciale, dunque, notificava al dott. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento n. 097-2019-0131911513-000, con laquale, invocando l’applicazione dell’art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997,n. 241 (in base al quale, nella versione vigente ratione temporis,il R.A.F. era tenuto nei confronti dello Stato al pagamento di unasomma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degliinteressi che sarebbero stati richiesti al contribuente),richiedeva il pagamento per IRPEF, sanzioni ed interessi percomplessivi € 2.613,00.2.

Avverso tale cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Mantova e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione – dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma la quale, con sentenza n. 3346/2021, depositata il 23R.G.

N. 2306/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026marzo 2021, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato ecompensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, con sentenza n. 3218/2023,pronunciata il 25 maggio 2023, e depositata in segreteria il 30maggio 2023, preso atto della rinuncia all’appello da partedell’Ufficio dichiarava inammissibile l’appello incidentale,compensando le spese di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilRomagnoli Franco, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il2 gennaio 2024).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; l’Agenziadelle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.5.

Con decreto presidenziale del 5 marzo 2026 è stata quindifissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 100 e 334 c.p.c., nonché dell’art.54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata era errata,nella parte in cui aveva escluso l’interesse a proporrel’impugnazione incidentale, in quanto tale appello si fondava suuna effettiva soccombenza parziale, da ravvisarsi nel rigettoR.G.

N. 2306/2024 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026della questione preliminare riguardante la nullità degli atti perviolazione dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione dell’art.112 c.pc., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata era errata,nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi in meritoall’eccezione di giudicato formulata dall’appellato.1.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 44, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva che la pronuncia impugnata era errata, nella parte in cuiaveva dichiarato estinto l’intero giudizio, in quanto la rinunciaall’appello principale dell’Agenzia delle Entrate non era stataaccettata, e sussisteva quindi un interesse effettivo allaprosecuzione del giudizio.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, attenendo tutti alla questionedella sussistenza dell’interesse del ricorrente a coltivarel’appello incidentale, e sono infondati.La C.T.P. di Roma, con la sentenza di primo grado, ha accoltoil ricorso proposto dal contribuente, avendo ritenuto che, pursussistendo la competenza della Direzione provinciale diMantova ad emettere la cartella di pagamento impugnata(ritenendo, quindi, infondata l’eccezione sollevata con il ricorsooriginario), era comunque insussistente la pretesa tributaria, equindi il relativo recupero a tassazione delle spese diriqualificazione energetica, essendo incontestato che le speseR.G.

N. 2306/2024 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026portate in detrazione dal contribuente erano volte al risparmioenergetico, e che lo stesso contribuente aveva indicato i daticatastali dell’immobile.Orbene, stante la natura di impugnazione-merito del giudiziotributario, deve ritenersi che il sig. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso diprimo grado, abbia proposto un’unica domanda (quella diannullamento dell’atto impositivo impugnato), deducendo afondamento della medesima una pluralità di motivi.In particolare, circoscrivendo l’analisi alla censura accolta e aquella riproposta attraverso l’impugnazione incidentale, deveritenersi che, dedotta, preliminarmente, l’incompetenzadell’organo finanziario emittente, il ricorrente abbia rivolto lasua attenzione al merito della pretesa finanziaria contestandonela fondatezza.Così delineati i rapporti tra le diverse doglianze veicolate inprimo grado, non può che concludersi, in conformità con quantogià statuito dai Giudici di appello, per l’inammissibilitàdell’appello incidentale proposto.

Difatti, la pronuncia di primogrado, pur se sulla base di un unico motivo, ha accoltocomunque la domanda proposta dal contribuente, ragion per cuila soccombenza sulla questione della eccepita incompetenzadell’Ufficio che ha emesso la cartella è questione puramenteteorica, non derivando al ricorrente alcun concreto pregiudiziodal rigetto di tale eccezione di incompetenza.Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie l’appelloincidentale proposto, pur in assenza di una espressa indicazionein tal senso, deve essere riqualificato come impugnazioneincidentale condizionata, in quanto tale, necessariamentesubordinata all’accoglimento dell’appello principale.

Invero, iGiudici di seconde cure avrebbero dovuto procedere all’esameR.G.

N. 2306/2024 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell’appello incidentale proposto solo nell’ipotesi in cui,discostandosi dalle conclusioni raggiunte in primo grado,avessero ritenuto fondata nel merito la pretesa tributariacontestata e, per l’effetto, accolto l’appello principale propostodall’Ufficio.

Solo in quell’ipotesi, infatti, l’interesse all’appello delcontribuente da meramente potenziale sarebbe divenuto attualee concreto, legittimando, pertanto, l’esame dell’impugnazioneincidentale altrimenti inammissibile per carenza di interesse adagire.Va rilevato, peraltro, che, in base all’art. 44, comma 3, d.lgs.n. 546/1992, la rinuncia non produce effetto «se non è accettatadalle parti costituite che abbiano effettivo interesse allaprosecuzione del processo».Nel caso di specie, stante l’accoglimento del ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA] disposto dal primo grado, ed il conseguenteannullamento della cartella di pagamento impugnata, non vi eraalcun concreto interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] allaaccettazione o non accettazione della rinuncia all’appello;correttamente, pertanto, la C.G.T. di secondo grado ha ritenutonon necessaria tale accettazione, ed ha disposto l’estinzione delgiudizio ex art. 44, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, con ladeclaratoria altresì di inammissibilità dell’appello incidentale perevidente carenza di interesse, in quanto la rinuncia all’appelloprincipale determinava la conferma dell’annullamento dell’attoimpositivo (sulla inammissibilità dell’impugnazione nei casi incui non vi sia una concreta utilità della pronuncia richiesta, nonpotendo questa consistere in un mero interesse “astratto”, cfr.Cass. 4 luglio 2024, n. 18366, secondo la quale «va di normaescluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa adimpugnare una sentenza al solo fine di ottenere unaR.G.

N. 2306/2024 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026modificazione della motivazione, qualora non possa conseguire,per la parte stessa, un esito giuridicamente apprezzabile eutile»; v. anche Cass. 9 maggio 2024, n. 12733).3.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.La peculiarità del caso specifico, inserito in un più ampiocontenzioso attinente alla individuazione dell’Ufficio competentead emettere la cartella di pagamento nel caso di emissione del“visto di conformità” ritenuto infedele ex art. 39 d.lgs. n.241/1997, costituisce grave ed eccezionale motivo idoneo agiustificare la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità.Ricorrono i presupposti per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 giugno 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 2306/2024 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio – sez. n. 9 – n. 3218/2023, depositata il 30maggio 2023;Numero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del17 giugno 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio fiscale in Roma,quale Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] (per brevità: R.A.F.)del centro di [OSCURATO:PERSONA] CISL, rilasciava il “visto diconformità” dei dati del Mod. 730/2015, per l’anno d’imposta2014, di un contribuente, cliente del C.A.F., residente nellaprovincia di Mantova.A seguito di controllo formale di tale dichiarazione, l’Agenziadelle Entrate – Direzione provinciale di Mantova contestava laspettanza delle detrazioni d’imposta al contribuente, conriferimento alle spese per interventi di risparmio energetico, inconsiderazione dell’omessa indicazione dei dati catastalidell’immobile interessato; l’Ufficio, pertanto, ravvisava unaasserita “infedeltà” nel rilascio del visto di conformità. La stessaDirezione provinciale, dunque, notificava al dott. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento n. 097-2019-0131911513-000, con laquale, invocando l’applicazione dell’art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997,n. 241 (in base al quale, nella versione vigente ratione temporis,il R.A.F. era tenuto nei confronti dello Stato al pagamento di unasomma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degliinteressi che sarebbero stati richiesti al contribuente),richiedeva il pagamento per IRPEF, sanzioni ed interessi percomplessivi € 2.613,00.2. Avverso tale cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Mantova e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione – dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma la quale, con sentenza n. 3346/2021, depositata il 23R.G. N. 2306/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026marzo 2021, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato ecompensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, con sentenza n. 3218/2023,pronunciata il 25 maggio 2023, e depositata in segreteria il 30maggio 2023, preso atto della rinuncia all’appello da partedell’Ufficio dichiarava inammissibile l’appello incidentale,compensando le spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilRomagnoli Franco, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il2 gennaio 2024).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; l’Agenziadelle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 5 marzo 2026 è stata quindifissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 100 e 334 c.p.c., nonché dell’art.54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata era errata,nella parte in cui aveva escluso l’interesse a proporrel’impugnazione incidentale, in quanto tale appello si fondava suuna effettiva soccombenza parziale, da ravvisarsi nel rigettoR.G. N. 2306/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026della questione preliminare riguardante la nullità degli atti perviolazione dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione dell’art.112 c.pc., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata era errata,nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi in meritoall’eccezione di giudicato formulata dall’appellato.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 44, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva che la pronuncia impugnata era errata, nella parte in cuiaveva dichiarato estinto l’intero giudizio, in quanto la rinunciaall’appello principale dell’Agenzia delle Entrate non era stataaccettata, e sussisteva quindi un interesse effettivo allaprosecuzione del giudizio.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, attenendo tutti alla questionedella sussistenza dell’interesse del ricorrente a coltivarel’appello incidentale, e sono infondati.La C.T.P. di Roma, con la sentenza di primo grado, ha accoltoil ricorso proposto dal contribuente, avendo ritenuto che, pursussistendo la competenza della Direzione provinciale diMantova ad emettere la cartella di pagamento impugnata(ritenendo, quindi, infondata l’eccezione sollevata con il ricorsooriginario), era comunque insussistente la pretesa tributaria, equindi il relativo recupero a tassazione delle spese diriqualificazione energetica, essendo incontestato che le speseR.G. N. 2306/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026portate in detrazione dal contribuente erano volte al risparmioenergetico, e che lo stesso contribuente aveva indicato i daticatastali dell’immobile.Orbene, stante la natura di impugnazione-merito del giudiziotributario, deve ritenersi che il sig. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso diprimo grado, abbia proposto un’unica domanda (quella diannullamento dell’atto impositivo impugnato), deducendo afondamento della medesima una pluralità di motivi.In particolare, circoscrivendo l’analisi alla censura accolta e aquella riproposta attraverso l’impugnazione incidentale, deveritenersi che, dedotta, preliminarmente, l’incompetenzadell’organo finanziario emittente, il ricorrente abbia rivolto lasua attenzione al merito della pretesa finanziaria contestandonela fondatezza.Così delineati i rapporti tra le diverse doglianze veicolate inprimo grado, non può che concludersi, in conformità con quantogià statuito dai Giudici di appello, per l’inammissibilitàdell’appello incidentale proposto. Difatti, la pronuncia di primogrado, pur se sulla base di un unico motivo, ha accoltocomunque la domanda proposta dal contribuente, ragion per cuila soccombenza sulla questione della eccepita incompetenzadell’Ufficio che ha emesso la cartella è questione puramenteteorica, non derivando al ricorrente alcun concreto pregiudiziodal rigetto di tale eccezione di incompetenza.Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie l’appelloincidentale proposto, pur in assenza di una espressa indicazionein tal senso, deve essere riqualificato come impugnazioneincidentale condizionata, in quanto tale, necessariamentesubordinata all’accoglimento dell’appello principale. Invero, iGiudici di seconde cure avrebbero dovuto procedere all’esameR.G. N. 2306/2024 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell’appello incidentale proposto solo nell’ipotesi in cui,discostandosi dalle conclusioni raggiunte in primo grado,avessero ritenuto fondata nel merito la pretesa tributariacontestata e, per l’effetto, accolto l’appello principale propostodall’Ufficio. Solo in quell’ipotesi, infatti, l’interesse all’appello delcontribuente da meramente potenziale sarebbe divenuto attualee concreto, legittimando, pertanto, l’esame dell’impugnazioneincidentale altrimenti inammissibile per carenza di interesse adagire.Va rilevato, peraltro, che, in base all’art. 44, comma 3, d.lgs.n. 546/1992, la rinuncia non produce effetto «se non è accettatadalle parti costituite che abbiano effettivo interesse allaprosecuzione del processo».Nel caso di specie, stante l’accoglimento del ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA] disposto dal primo grado, ed il conseguenteannullamento della cartella di pagamento impugnata, non vi eraalcun concreto interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] allaaccettazione o non accettazione della rinuncia all’appello;correttamente, pertanto, la C.G.T. di secondo grado ha ritenutonon necessaria tale accettazione, ed ha disposto l’estinzione delgiudizio ex art. 44, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, con ladeclaratoria altresì di inammissibilità dell’appello incidentale perevidente carenza di interesse, in quanto la rinuncia all’appelloprincipale determinava la conferma dell’annullamento dell’attoimpositivo (sulla inammissibilità dell’impugnazione nei casi incui non vi sia una concreta utilità della pronuncia richiesta, nonpotendo questa consistere in un mero interesse “astratto”, cfr.Cass. 4 luglio 2024, n. 18366, secondo la quale «va di normaescluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa adimpugnare una sentenza al solo fine di ottenere unaR.G. N. 2306/2024 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2306/2024Numero sezionale 4992/2026Numero di raccolta generale 22745/2026Data pubblicazione 06/07/2026modificazione della motivazione, qualora non possa conseguire,per la parte stessa, un esito giuridicamente apprezzabile eutile»; v. anche Cass. 9 maggio 2024, n. 12733).3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.La peculiarità del caso specifico, inserito in un più ampiocontenzioso attinente alla individuazione dell’Ufficio competentead emettere la cartella di pagamento nel caso di emissione del“visto di conformità” ritenuto infedele ex art. 39 d.lgs. n.241/1997, costituisce grave ed eccezionale motivo idoneo agiustificare la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità.Ricorrono i presupposti per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 giugno 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 2306/2024 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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