CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sassari, lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo B). Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente rileva la violazione di norma di legge e conseguente nullità per difetto e illogicità della motivazione in relazione all'ammissione della rinnovazione parziale dell'istruttoria, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il cons estensore [OSCURATO:PERSONA]