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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17855/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32207/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocatoValeria Biscardi in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 234/2021 , depositata i l 20 maggio 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Dai dati reperiti attraverso le comunicazioni telematiche effettuate all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, risultava che [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di "trasporto di merci su strada", conseguiva nell’anno 2011 ricavi per effetto di cessioni e/o prestazioni effettuate nei confronti di vari soggetti, per un imponibile complessivo ammontante ad euro 26.228,00.

L'unica operazione imponibile comunicata dalla ditta risultava però essere quella effettuata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per un totale di euro6.000,00 (euro 4.959,00 di imponibile e euro 1.041,00 di IVA ), confluita nel quadro VE della dichiarazione presentata per l'anno 2011.

Nel suddetto quadro era indicato l'importo di euro 5.009,00 quale totale delle operazioni imponibili effettuate nell'anno e la stessa somma era riportata al rigo VE38 (cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni): il volume d'affari dichiarato risultava, pertanto, pari a zero.

Ai fini delle imposte dirette, invece, erano annotati nelle scritture contabili (come da rigo RF1, colonna 6) euro 50.000,00 di componenti positivi.

Preso atto delle informazioni così acquisite, l'Ufficio, al fine di esaminare la posizione reddituale della ditta relativamente all'anno d'imposta 2011 e acquisire documentazione contabile utile al controllo, aveva proceduto all'emissione di apposito invito n. 100599/2016, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza.

Il contribuente non ottemperava all'invito.

Conseguentemente, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n.TR601T501199/2016, con cui accertava un reddito d'impresa per l'anno 2011 di euro68.959,00, oltre imposte, sanzioni e interessi di legge.

Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 1041/2017,depositata in data 12dicembre 2017, accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento.

2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise,con sentenza n. 234/02/21, depositata il 20 maggio 2021 , rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

3. –L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il contribuenteha depositato una duplice memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 32,commi 4 e 5, del d .P.R. n. 600/1973 in relazione all’art.360, comma 1 , n. 3 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto utilizzabili documenti allegati dal contribuente soltanto in sede contenziosa e non anteriormente prodotti a seguito di rituale richiesta istruttoria da parte dell’Ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 109 TUIR, 21 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’annotazione delle fatture relative a prestazioni di trasporto merci su strada poteva avvenire nel trimestre solare successivo a quello di emissione e conseguentemente affermato che, ai fini delle imposte dirette, costituissero ricavi di competenza dell’anno 2011.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d-bis d .P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. , per non aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che, in caso di ricostruzione induttiva dell’imponibile, spettasse al contribuente provare la deducibilità dei costi contestati.

2. –Con memoria del 24 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di aver provveduto alla definizione della controversia tributaria oggetto del procedimentodinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 5 l. 130 del 2022, come da relativa domanda e allegata ricevuta di pagamento integrale della somma dovuta, trasmessa con PEC alla competente Direzione provinciale di Campobasso dell’Agenzia delle entrate.

Con successivamemoria del 2 maggio 2025 , a integrazione di quanto già esposto, ha rappresentato che la competente [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso dell’Agenzia delle entrate, a riscontro della PEC ricevuta in data 15.04.2025, ha espressamente confermato che “…il contenzioso in oggetto è stato definito dal contribuente ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 130 del 2022, come da allegata interrogazione alle banche dati in uso, della domanda di definizione agevolata aventeesito regolare”.

Con successiva nota in vista dell’ udienza del 15 maggio 2025 , l’Agenzia delle entrate ha depositato conforme interrogazione della domanda di definizione agevolata.

Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoriadi estinzione del giudizio.

3. –Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197/22.

Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez.

V, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez.

V, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.

V, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32207/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocatoValeria Biscardi in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 234/2021 , depositata i l 20 maggio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Dai dati reperiti attraverso le comunicazioni telematiche effettuate all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, risultava che [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di "trasporto di merci su strada", conseguiva nell’anno 2011 ricavi per effetto di cessioni e/o prestazioni effettuate nei confronti di vari soggetti, per un imponibile complessivo ammontante ad euro 26.228,00. L'unica operazione imponibile comunicata dalla ditta risultava però essere quella effettuata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per un totale di euro6.000,00 (euro 4.959,00 di imponibile e euro 1.041,00 di IVA ), confluita nel quadro VE della dichiarazione presentata per l'anno 2011. Nel suddetto quadro era indicato l'importo di euro 5.009,00 quale totale delle operazioni imponibili effettuate nell'anno e la stessa somma era riportata al rigo VE38 (cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni): il volume d'affari dichiarato risultava, pertanto, pari a zero. Ai fini delle imposte dirette, invece, erano annotati nelle scritture contabili (come da rigo RF1, colonna 6) euro 50.000,00 di componenti positivi. Preso atto delle informazioni così acquisite, l'Ufficio, al fine di esaminare la posizione reddituale della ditta relativamente all'anno d'imposta 2011 e acquisire documentazione contabile utile al controllo, aveva proceduto all'emissione di apposito invito n. 100599/2016, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza. Il contribuente non ottemperava all'invito. Conseguentemente, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n.TR601T501199/2016, con cui accertava un reddito d'impresa per l'anno 2011 di euro68.959,00, oltre imposte, sanzioni e interessi di legge. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 1041/2017,depositata in data 12dicembre 2017, accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento. 2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise,con sentenza n. 234/02/21, depositata il 20 maggio 2021 , rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. 3. –L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il contribuenteha depositato una duplice memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 32,commi 4 e 5, del d .P.R. n. 600/1973 in relazione all’art.360, comma 1 , n. 3 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto utilizzabili documenti allegati dal contribuente soltanto in sede contenziosa e non anteriormente prodotti a seguito di rituale richiesta istruttoria da parte dell’Ufficio. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 109 TUIR, 21 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’annotazione delle fatture relative a prestazioni di trasporto merci su strada poteva avvenire nel trimestre solare successivo a quello di emissione e conseguentemente affermato che, ai fini delle imposte dirette, costituissero ricavi di competenza dell’anno 2011. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d-bis d .P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. , per non aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che, in caso di ricostruzione induttiva dell’imponibile, spettasse al contribuente provare la deducibilità dei costi contestati. 2. –Con memoria del 24 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di aver provveduto alla definizione della controversia tributaria oggetto del procedimentodinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 5 l. 130 del 2022, come da relativa domanda e allegata ricevuta di pagamento integrale della somma dovuta, trasmessa con PEC alla competente Direzione provinciale di Campobasso dell’Agenzia delle entrate. Con successivamemoria del 2 maggio 2025 , a integrazione di quanto già esposto, ha rappresentato che la competente [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso dell’Agenzia delle entrate, a riscontro della PEC ricevuta in data 15.04.2025, ha espressamente confermato che “…il contenzioso in oggetto è stato definito dal contribuente ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 130 del 2022, come da allegata interrogazione alle banche dati in uso, della domanda di definizione agevolata aventeesito regolare”. Con successiva nota in vista dell’ udienza del 15 maggio 2025 , l’Agenzia delle entrate ha depositato conforme interrogazione della domanda di definizione agevolata. Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoriadi estinzione del giudizio. 3. –Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197/22. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. V, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha a
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