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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15297/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a lui attribuito, non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e logici dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] e che non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello ha motivato, con argomentazioni del tutto prive di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, in ordine al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto reato, in quanto soggetto che aveva materialmente condotto le trattative con la persona offesa e sulla cui carta Postepay la stessa persona offesa era stata indotta a versare la somma costituente il profitto ingiusto della truffa; che il secondo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] e che non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello ha correttamente motivato la suddetta mancata applicazione in ragione della riscontrata abitualità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], la quale abitualità, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non è esclusa dall'eventuale mancata applicazione della recidiva; che il terzo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo «all'eccessiva pena comminata», e il quarto motivo, con il quale si deduce sempre l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo a alla mancata «concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche», non sono consentiti in sede di legittimità, atteso che la ritenuta congruità della pena e del giudizio di bilanciamento è adeguatamente motivata, rimanendo, così, tali valutazioni nell'alveo della discrezionalità giudiziale riconosciuta dalla legge e non censurabile in questa sede ove non trasmodi, come nella specie, in illogicità manifesta; che il quinto motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente negato il 2suddetto beneficio in ragione dell'esistenza di precedenti condanne ostative alla concessione dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a lui attribuito, non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e logici dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] e che non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello ha motivato, con argomentazioni del tutto prive di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, in ordine al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto reato, in quanto soggetto che aveva materialmente condotto le trattative con la persona offesa e sulla cui carta Postepay la stessa persona offesa era stata indotta a versare la somma costituente il profitto ingiusto della truffa; che il secondo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] e che non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello ha correttamente motivato la suddetta mancata applicazione in ragione della riscontrata abitualità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], la quale abitualità, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non è esclusa dall'eventuale mancata applicazione della recidiva; che il terzo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo «all'eccessiva pena comminata», e il quarto motivo, con il quale si deduce sempre l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo a alla mancata «concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche», non sono consentiti in sede di legittimità, atteso che la ritenuta congruità della pena e del giudizio di bilanciamento è adeguatamente motivata, rimanendo, così, tali valutazioni nell'alveo della discrezionalità giudiziale riconosciuta dalla legge e non censurabile in questa sede ove non trasmodi, come nella specie, in illogicità manifesta; che il quinto motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente negato il 2suddetto beneficio in ragione dell'esistenza di precedenti condanne ostative alla concessione dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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