CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 24 febbraio 2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 27 ottobre 2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta al sunnominato per i reati di rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate continuate in concorso, ad anni tre, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.400 di multa, con conferma nel resto. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione dei diritti dell'imputato essendosi proceduto con il rito cartolare appare del tutto generico, essendo stato l'imputato ammesso al rito abbreviato dal medesimo richiesto ed essendosi il processo celebrato nel rispetto delle forme di legge; Considerato che la seconda doglianza, che eccepisce la nullità delle due sentenze di merito essendo intervenuta la costituzione di parte civile all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale non compariva l'interprete, appare del tutto aspecifica, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali non si era verificata alcuna nullità per lesione del diritto di difesa ed assistenza dell'imputato tale da travolgere l'ammissione della costituzione di parte civile, dal momento che all'udienza in cui la parte civile depositava l'atto di costituzione non veniva compiuta alcuna attività processuale e disposto il differimento dell'udienza stessa per la nomina di un interprete all'imputato; Considerato che la terza doglianza, che denuncia l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è manifestamente infondata perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che sia la quarta che la collegata quinta doglianza, che denunciano, da un lato, la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assenza di calcolo circa la misura della pena e, dall'altro, l'applicazione di una pena superiore a quella irrogabile, sono manifestamente infondate, avendo il giudice di secondo grado così calcolato la pena finale: pena base per il reato di rapina, anni sette di reclusione ed euro 3.000 di multa, diminuita ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa ex art. 62 bis cod. pen., aumentata per il reato di lesioni ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.100 di multa, diminuita per il rito ad anni tre, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.400 di multa, il tutto tenendo conto del grado di partecipazione al reato da parte del ricorrente; Considerato che la sesta doglianza, che denuncia la sproporzione in eccesso del risarcimento stabilito a favore della parte civile, quantificato in euro 14.000 senza tener conto che l'indennizzo di ristoro doveva essere suddiviso anche con gli altri correi, si appalesa anch'essa aspecifica e manifestamente infondata, avendo ricordato la Corte territoriale il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, ferma la suddivisione interna tra i concorrenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato, infine, che, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali purchè abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza (Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713); contributo, nella specie, inapprezzabile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]