CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Taranto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. perché il fatto non sussiste, con revoca dellestatuizioni civili, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Taranto in data 11/07/2023, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati. 2. I fatti nel loro delinearsi risultano pacifici, comprovati da documentazione: il 28/11/2016 [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato con sentenza della Corte d'Appello di Taranto al risarcimento del danno a favore della cognata [OSCURATO:PERSONA] ed al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 56.000,00, derivante dalla condanna per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., per essersi appropriato indebitamente, mediante atto di vendita con interposizione fittizia, delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei relativi utili societari generati nel periodo febbraio 2010/settembre 2011; in data 4 gennaio 2017, nelle more della redazione della motivazione della sentenza di condanna, [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la moglie [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di vendita degli unici immobili di cui era titolare, trascritto il 05 gennaio 2017, con obbligo di trasferimento dei beni entro il 1 dicembre 2019; divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna nei suoi confronti in data 7 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] intentava causa civile nei confronti della cognata [OSCURATO:PERSONA], con citazione del 2 febbraio 2019, chiedendo il pagamento di un equo compenso, a suo favore, per pregressi rapporti societari tra le parti, pari ad euro 259.000,00; il 17 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio contro [OSCURATO:PERSONA], resistendo alle sue richieste e spiegando domanda riconvenzionale. In data 23 dicembre 2019, dopo pochi giorni dalla scadenza del primo preliminare di vendita, [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un nuovo preliminare di vendita, trascritto il 10 gennaio 2020, con il quale il primo si impegnava a vendere alla seconda e quest'ultima ad acquistare, entro il 22 dicembre 2022, gli immobili di cui l'imputato era titolare, gravati da mutuo ipotecario in favore della banca. Il 10 febbraio 2020 [OSCURATO:PERSONA] spediva ad [OSCURATO:PERSONA], che la ritirava il 22 marzo 2020, una raccomandata contenente il precetto funzionale ad ottenere il pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale dalla Corte d'Appello di Lecce, mai eseguito. Il 9 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA] trascriveva, sui beni immobili di [OSCURATO:PERSONA], ipoteca giudiziale, a garanzia del proprio credito, venendosi tuttavia a trovare in posizione subordinata rispetto alle pretese della banca, titolare della precedente iscrizione di mutuo ipotecario. Sulla scorta di tale pacifica ricostruzione della vicenda, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha rilevato l'insussistenza di un'operazione fraudolenta, affermando che gli atti compiuti [...] non sono 7i\f 2connotati dal punto di vista quanto meno soggettivo dai requisiti richiesti dalla norma incriminatrice', principalmente alla luce dei seguenti fatti: 1) al momento della stipula e trascrizione (10 gennaio 2020) del secondo preliminare di vendita -ritenuto dalla sentenza di primo grado atto fraudolento e simulato finalizzato alla sottrazione all'adempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza di condanna alla provvisionale immediatamente esecutiva - non vi era stata ancora alcuna ingiunzione di pagamento -esperita il 10 febbraio 2020 e notificata il 22 marzo 2020-; 2) era decorso un lungo lasso di tempo dalla condanna immediatamente esecutiva (28 novembre 2016) ed anche dal suo passaggio in giudicato (07 giugno 2018), rispetto alla trascrizione del secondo preliminare, del 10 gennaio 2020, dunque l'esecuzione a carico dell'imputato si configurava solo come una possibile evenienza, non idonea a paralizzare il compimento di atti dispositivi sui beni; 3) le parti non avevano trasferito la proprietà dei beni immobili, scegliendo uno strumento per regolare la posizione reciproca dei coniugi -l'immobile era intestato all'[OSCURATO:PERSONA], ma il mutuo ipotecario veniva pagato dalla coimputata-che non arrecasse alcun danno alla creditrice. 3. Con articolato motivo di ricorso il Procuratore generale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 388 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al difetto di prova dell'elemento materiale e psicologico del reato contestato agli imputati. In particolare, censura come "illogica ed assolutamente inadeguata" la motivazione della Corte di appello, secondo la quale il decorso, per ben due volte, del termine di scadenza per la stipula del contratto definitivo sarebbe stato sintomatico della buona fede degli imputati che, se avessero voluto frodare i creditori, avrebbero potuto stipulare il definitivo. Il giudice dell'appello non avrebbe superato, con motivazione rafforzata, il dato pacificamente risultante dall'esame degli imputati, secondo cui l'esistenza di un contratto definitivo avrebbe esposto i coniugi ad un'azione revocatoria ordinaria, per gli effetti traslativi conseguenti al contratto, diversamente dal preliminare di vendita, opponibile a terzi. La Corte non avrebbe, inoltre, valutato che la semplice trascrizione dei contratti preliminari, senza la stipula dei definitivi, era idonea a creare un patto obbligatorio opponibile a terzi (art. 1379 c.c.) - dunque insuscettibile di revocatoria - senza soluzione di continuità, considerando, già al momento del secondo contratto preliminare, la perdurante efficacia della precedente trascrizione, avente per oggetto il primo contratto preliminare (di durata triennale, sino al 5 gennaio 2020, 3ex art. 2645 bis co. 3 c.p.), con la totale elusione della garanzia creditoria, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] risultava impossidente, ad eccezione di quegli unici cespiti immobiliari sui quali la parte civile avrebbe potuto soddisfarsi solo laddove non fossero stati vincolati. La Corte d'appello sarebbe, poi, incorsa in violazione di legge, nell'assumere che i comportamenti antecedenti all'ingiunzione esecutiva non siano sussumibili nella previsione dell'art. 388 co. 1, cod. pen. in quanto non indicativi di un intento fraudolento, risultando pacificamente accertato come gli imputati avessero avuto conoscenza legale del provvedimento esecutivo (dispositivo della sentenza del 28 novembre 2016) prima di porre in essere la condotta che aveva assunto rilievo penale con la successiva inottemperanza del precetto del 10/02/2020 (cfr. pag. 4 del ricorso). Infine, erroneamente, con travisamento della prova, la Corte avrebbe dedotto l'insussistenza del dolo del delitto in contestazione dalla mancata conclusione del contratto definitivo di vendita, secondo una tesi meramente alternativa ed illogica, valutando che il definitivo, laddove stipulato, saldandosi col preliminare, sarebbe stato maggiormente vantaggioso per l'imputato, perché avrebbe determinato, per l'anteriorità della trascrizione di quest'ultimo, l'azzeramento degli effetti dell'ipoteca giudiziale. La Corte non avrebbe, a tale ultimo riguardo, minimamente considerato la circostanza, pacificamente ammessa dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], che in tal caso il bene sarebbe stato esposto all'azione revocatoria e, quindi, l'acquirente ed il debitore ne sarebbero, comunque, stati entrambi spogliati, così come ne sarebbero stati spogliati in caso di omesso pagamento della rate di mutuo, in virtù dell'ipoteca della banca. 3. La parte civile ha depositato memoria scritta e nota spese. 4. Gli imputati hanno depositato memoria scritta con conclusioni, nonché memoria integrativa di risposta alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo la richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. L'impugnazione, al di là di specifiche deduzioni relative al vizio di violazione di legge, è strutturata su un assunto costitutivo fondante e cioè che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna, avrebbe violato l'obbligo di 4motivazione rafforzata cui era invece tenuta, secondo quanto in più occasioni affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. 3. Al fine di far emergere la violazione di tale obbligo, il Procuratore Generale, con il suo articolato ricorso, ha di fatto proceduto ad una comparazione della struttura della motivazione e del ragionamento probatorio posto a fondamento delle due sentenze di merito, rivisitando in senso critico quella impugnata con specifico riguardo ai profili che ineriscono alla valutazione degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo che di quello soggettivo, richiamando la dimensione fattuale in funzione comparativa delle due pronunce al fine di fare emergere il dedotto vizio di motivazione e ritenendo la diversa valutazione da parte della Corte di appello meramente assertiva. 4. Come diffusamente esplicitato dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, D'Ambrosio, Rv. 289123 — 02), la questione è relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, cioè in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di riforma di sentenza di condanna con conseguente assoluzione, imponendosi, in particolare, la verifica della "tenuta" del ragionamento probatorio e della motivazione rispetto all'osservanza di quell'obbligo. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rafforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza, deve indicare "in modo rafforzato" le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272480 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). Per "motivazione rinforzata" deve intendersi una motivazione che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado di conferire alla "nuova" decisione una maggiore solidità; il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale. Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - della nuova decisione assunta. 5Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, 'ih una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191229 - 01). Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, quindi, sostituirsi semplicemente un'altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione"; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, Troise, Rv. 272480 - 01). 'In caso di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna — come nel caso in esame- il giudice di appello, deve destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice e deve 'a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, perché non si è condiviso il decisum contestato; e) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta; d) argomentare sul perché sussista un dubbio ragionevole originato dalla plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella recepita dal giudice di primo grado'. (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, D'Ambrosio, Rv. 289123 — 02). 5. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi. 6. Senza avere compiuto alcuna analisi stringente del provvedimento impugnato, la Corte d'appello ha fondato la decisione assolutoria sostanzialmente sulla tesi alternativa dell'inidoneità del preliminare di vendita a ledere la garanzia 6dei creditori, da ciò derivandone la carenza di dolo da parte degli imputati, senza spiegare i motivi della mancanza di condivisione della decisione del Tribunale, che aveva motivato la condanna dando atto che il cespite immobiliare in questione era l'unico bene di titolarità dell'imputato, dunque l'unico che poteva soddisfare le pretese di parte civile; che la successione di contratti preliminari - stipulati, ciascuno alla scadenza dell'altro, subito dopo la sentenza di condanna 28 novembre 2016 - aventi ad oggetto la vendita del cespite alla moglie, avevano avuto l'effetto di paralizzare le pretese creditorie, stante l'intangibilità del patto obbligatorio opponibile a terzi, ex art. 1379 cod. civ.; che fra i due preliminari si era innestata l'azione civile dell'imputato contro [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere un credito compensativo che azzerasse quello derivante dalla condanna penale; che il preliminare rinnovato e trascritto da ultimo il 10 gennaio 2020, aveva avuto lo scopo di eludere l'adempimento degli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, in attesa della decisione del giudice civile; che si trattava di un patto fraudolento, posto in essere nella piena consapevolezza dell'esecutività della condanna alla provvisionale in sede penale, giacché ad essa successivo, ed idoneo a paralizzare le pretese di parte creditrice, inottemperante a seguito dell'ingiunzione formale del 10 febbraio 2020; che si trattava, al contempo, di un patto simulato, giacché l'imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva, nel corso dell'esame dibattimentale, confermato il suo scopo, che non era quello di trasferire realmente la proprietà, ma di evitare un'azione revocatoria -che avrebbe intaccato il trasferimento immobiliare- e di conservare intatta la titolarità dei beni sino all'esito della causa civile, instaurata da Abatemmateo successivamente alla condanna riportata in sede penale. 7. In relazione a tali puntualizzazioni, è da rilevare che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 388 c.p. individua il fatto tipico punibile nel compimento di atti simulati o fraudolenti, al fine di sottrarre beni, funzionali all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria: il meccanismo posto in essere dagli imputati ben poteva inquadrarsi nella nozione civilistica di atti simulati, volti a creare una falsa apparenza opponibile, così da impedire la diretta eventuale aggressione da parte dei creditori del patrimonio personale dell'[OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto -e qui si rinviene uno dei profili decisivi, in ordine al mancato confronto con la motivazione della sentenza di primo grado - l'esistenza di un contratto definitivo avrebbe esposto gli imputati ad azione revocatoria ordinaria per gli effetti traslativi conseguenti, mentre il preliminare di vendita, non producendo effetti traslativi, non era qualificabile come atto di disposizione patrimoniale assoggettabile a quel tipo di rimedio a tutela dei creditori. 7A ciò si correlano anche le valutazioni in punto di elemento psicologico, che hanno omesso di tener conto di elementi emergenti dalla sentenza del primo giudice e che non hanno formato oggetto di puntuale analisi ma solo di assertiva confutazione: ed invero, non è stato spiegato in che modo potesse escludersi la concorrente consapevolezza e volontà di agire in frode, a fronte della strutturazione di un meccanismo fittizio, da un lato idoneo a prevalere sull'azione creditoria avversata e dall'altro tale da consentire la conservazione della garanzia a tutela dell'istituto di credito che aveva erogato il mutuo. 8. La Corte d'appello, inoltre, pur richiamando il principio per cui nel reato in questione l'emissione dell'ingiunzione di eseguire il pagamento si pone quale condizione obiettiva di punibilità di una condotta elusiva che può essere anche antecedente (Sez. 6, n. 29828 del 27/06/2012, Rv. 253696 - 01), ha ritenuto decisivo, ai fini dell'esclusione di un consapevole intento di frode il fatto che la stipula dei due preliminari si fosse verificata prima di quella formale ingiunzione esecutiva, senza valutare la circostanza che l'imputato aveva già avuto conoscenza legale del dispositivo della sentenza di condanna alla provvisionale immediatamente esecutiva e che, dunque, aveva posto in essere gli atti negoziali successivi nella previsione, secondo Vid quod plerumque accidit, della prossimità del precetto; né ha valutato che i due contratti preliminari, succedutisi l'uno alla scadenza della durata triennale dalla trascrizione dell'altro, ex art. 2645-bis cod. civ., avevano avuto un'efficacia opponibile ai terzi creditori senza sostanziale soluzione di continuità. 9. La sentenza impugnata, a ben guardare, non si è confrontata adeguatamente con la sentenza di primo grado, superandone i passaggi decisivi con diversa argomentazione, costituente verifica rafforzata del quadro valutativo, ma ha fondato la decisione assolutoria sulla tesi dell'inidoneità del preliminare di vendita a ledere la garanzia dei creditori, senza confrontarsi in modo approfondito con la motivazione di quella sentenza e senza utilizzare a tal fine argomenti connotati da completezza e logicità, in rapporto alla valenza giuridica delle azioni negoziali poste in essere dagli imputati, che il Tribunale di Taranto aveva ritenuto determinanti per la condanna. 10. Per i suesposti motivi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi enunciati, colmando le lacune rilevate e applicando i canoni relativi all'utilizzo di motivazione rafforzata, onde ricostruire le condotte ascrivibili ai ricorrenti e il coefficiente psicologico ad esse sotteso. 8 P.Q.M