CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di procura speciale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitaleex lege.-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 479/2022, pubblicata il5/05/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];L’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova,indicata in epigrafe, con cui era stata confermata la sentenza del Tribunale delcapoluogo ligure che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione all’ingiunzione dipagamento della somma di € 127.785,56, pretesa dall’Agenzia del Demanio,quale indennità per la presunta “occupazione senza titolo” dei locali siti inNumero registro generale 29021/2022Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 23234/2026Genova, via Sampierdarena 36, di proprietà demaniale, per il periodo fra il 2007Data pubblicazione 15/07/2026ed il 2015.Il ricorso per cassazione è affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio.In prossimità dell’adunanza, il ricorrente ha depositato breve memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce “Violazione e falsa applicazione della leggein relazione al r.d. n. 639/1910, artt. 1, 2 e 3”.Il secondo motivo di ricorso deduce “Violazione e falsa applicazione della leggein relazione al d.lgs. n. 150/2011”.Il terzo motivo di ricorso deduce “Violazione e/o falsa applicazione della legge inrelazione al r.d. n. 639/1910 ed alla l. n. 311/04”.Il quarto motivo di ricorso deduce “Violazione e/o falsa applicazione della leggeed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti in relazione alla mancata iscrizione a ruolo del credito dequo da parte della PA”.Il quinto ed ultimo motivo deduce, infine, “Violazione e/o falsa applicazione dellalegge ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggettodi discussione fra le parti in relazione alla data di deposito del ricorso gerarchico”.2. Preliminare e assorbente rispetto alla delibazione dei motivi di impugnazioneè la declaratoria di improcedibilità del ricorso.Invero, il ricorso è stato notificato in data 21/10/2022 ed è stato depositato indata 16/12/2022, quando ormai era spirato il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.Ora, questa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 29889 del 12/10/2022, Rv. 666476-01) ha chiarito che il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione(dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti controle quali è proposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabiled'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbiaformulato apposita eccezione. Il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivodeposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare ladeclaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato,Numero registro generale 29021/2022Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 23234/2026la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendoData pubblicazione 15/07/2026a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini.Invero, l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenzadel ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dellostesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente,posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullitàdi un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamenteall'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i qualivigano apposite e separate norme (Sez. 6-2, Ordinanza n. 25453 del26/10/2017, Rv. 646817-01).Nella fattispecie in esame, il procuratore della ricorrente ha formulato, in data16/12/2022, istanza di rimessione in termini.Tuttavia, dalla stessa non emerge che vi sia stato un errore scusabile,effettivamente non imputabile alla parte, avendo l’istante meramente affermato,ma non anche dimostrato, il dato allegato, secondo cui “il 28.12.2022” (sic) visarebbe stato “un malfunzionamento che aveva tra l'altro condotto al mancatofunzionamento dello strumento di pagamento telematico”.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 deve darsidella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €5.500,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, accessori di legge erimborso forfetario per spese generali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 29021/2022Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 23234/2026Data pubblicazione 15/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data17 giugno 2026.Il PresidenteLina Rubino