Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09249/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliato che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1257/2023 depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Svolgimento del processoNumero di raccolta generale 9249/2026Data pubblicazione 12/04/20261.

Con ricorso notificato il 16/12/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. (giàHidrogest S.p.A.) impugna per cassazione la sentenza n.1257/2023 della Corte d’Appello di Brescia pubblicata il24/07/2023 e notificata in pari data.

La parte intimata UniacqueS.p.A. ha depositato controricorso.2.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizioneal decreto ingiuntivo n. 4134 del 16 settembre 2016, emesso suistanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (allora [OSCURATO:SOCIETA].) dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto il pagamento dellasomma di € 515.581,06, oltre interessi e spese, a titolo dicorrispettivo per l’attività di depurazione delle acque svolta inalcuni comuni della provincia di Bergamo, il cui importo eraindicato essere stato oggetto di espresso riconoscimentocontabile da [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva che leprestazioni erano state eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] in assenza di unvalido titolo, poiché quest’ultima aveva cessato la gestione delservizio idrico a far tempo dal 31 dicembre 2006, comeaccertato dalla deliberazione n. 22 dell’11 dicembre2008 della Conferenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Bergamo, la quale aveva dichiarato conclusa lagestione della società [OSCURATO:SOCIETA] senza necessità di appositadeliberazione.

Tale delibera, impugnata dinanzi al giudiceamministrativo, era stata confermata in entrambi i gradi digiudizio, definiti nel 2016 innanzi al Consiglio di Stato,trattandosi di cessazione ex lege della precedente convenzione.[OSCURATO:SOCIETA] escludeva, inoltre, che [OSCURATO:SOCIETA] potesselegittimamente invocare l’accordo stipulato tra l’Autoritàd’Ambito e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], dal quale [OSCURATO:SOCIETA] era rimastaestranea ed eccepiva l’inammissibilità della produzione, perchétardiva, del Protocollo d’Intesa del 2017.

Deduceva inoltre che2 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025la gestione era avvenuta solo perché H serivizi non avevaNumero di raccolta generale 9249/2026consegnato gli impianti come avrebbe dovuto.

Data pubblicazione 12/04/20263.

Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che inpendenza del giudizio amministrativo relativo alla impugnativadella citata deliberazione n. 22/2008, vi fossero in ogni caso ipresupposti per beneficiare di una proroga della gestione.Rappresentava, altresì, che la cessione dei beni strumentali edelle pertinenze sarebbe potuta avvenire solo a seguito delpagamento del valore di subentro da parte di [OSCURATO:SOCIETA], laquale, nelle more, avrebbe dovuto corrispondere laremunerazione per il servizio di depurazione effettivamentesvolto.

Deduceva che la prosecuzione della gestione era statariconosciuta implicitamente dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], e che laprosecuzione di fatto dell’attività con i medesimi impianti avevacomunque generato un legittimo affidamento sulla continuità delservizio e sul pagamento del relativo corrispettivo, fino alladefinizione del contenzioso.

In subordine, svolgeva domanda exart. 2041 c.c.4.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Bergamo consentenza n. 1328/2019, in accoglimento dell’opposizione diUniacque, revocava il decreto ingiuntivo emesso su istanza diHservizi e respingeva anche la domanda subordinata di cuiall’art. art. 2041 c.c.

Il giudice di primo grado osservava, inparticolare, che con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006 laConferenza d’Ambito aveva affidato a [OSCURATO:SOCIETA], secondo ilmodello in house, la gestione del servizio idrico integrato e dellerelative infrastrutture per la durata di trent’anni, mentrecon delibera n. 22 dell’11 dicembre 2008 era stato dispostoil diniego alla prosecuzione della gestione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], inapplicazione dei limiti di cui all’art. 113, comma 15-bis, TUEL eall’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008.

Tale deliberazione,riconosciuta legittima dal giudice amministrativo, non poteva3 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026essere opposta a [OSCURATO:SOCIETA] nella parte in cui dava atto dellaData pubblicazione 12/04/2026prosecuzione di fatto del servizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

Escludeva,altresì, la rilevanza del documento del 19 giugno2013 contenente l’accordo tra [OSCURATO:SOCIETA] e ATO, in quantoestraneo a [OSCURATO:SOCIETA], e dichiarava inammissibile la produzionedell’accordo del 12 ottobre 2017, poiché tardivamentedepositato con la comparsa conclusionale.

Con riguardo alla maildel 28 gennaio 2016 inviata da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]),contenente un riepilogo contabile dei rapporti tra le parti, ilTribunale osservava che la ricognizione del debito noncostituisce di per sé fonte di obbligazione, determinando solouna presunzione relativa della causa debendi.

Alla luce di talirilievi, il giudice concludeva che [OSCURATO:SOCIETA] avesse svolto l’attivitàdi depurazione in assenza di un titolo, non essendo stata fornitaprova dell’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimassele prestazioni svolte, e rigettava pertanto la domanda dipagamento.

Quanto alla domanda di indennizzo ex art. 2041c.c., pur ritenendola ammissibile, la respingeva nel merito,evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA] aveva richiesto a tale titolo la stessasomma pretesa in via contrattuale, senza dimostrare lasussistenza di una effettiva diminuzione patrimoniale.

IlTribunale rilevava, anzi, che la tariffa d’ambito utilizzata perquantificare l’importo richiesto risultava superiore a quellaeffettivamente praticata agli utenti, e dunque presumibilmenteeccedente i costi reali del servizio.5.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la riforma della decisione impugnata, e in viasubordinata, l’accoglimento della domanda di pagamento dellamedesima somma, o di quella ritenuta di giustizia, ai sensidell’art. 2041 c.c.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] e la Corted’Appello di Brescia respingeva integralmente l’appello,statuendo l’inammissibilità del motivo d’appello relativo all’art.4 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/20252041 c.c. per assoluta carenza di specificità del motivo ex art.Numero di raccolta generale 9249/2026342 c.p.c.

Data pubblicazione 12/04/20266.

Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione1.

Va pregiudizialmente rigettata, per infondatezza, l’eccezione diinammissibilità del ricorso per mancanza di data della procuraspeciale sollevata dalla controricorrente.2.

Ai sensi degli artt. 366 comma 1 n. 5 e 369 comma 1 n. 3c.p.c., la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie suricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipichedel giudizio di merito; mancanza della indicazionedella data; mancanza della indicazione del numero e dell'annodel provvedimento impugnato; mancanza di una proposizioneesplicita di conferimento del potere di proporre ricorso percassazione (Ordinanza Cass. Sez. 2 n. 20896 del 18/07/2023;Cass., Sez.

Un., n. 36057 del 2022; -Cass., Sez.

Un., n. 15177del 2021).3.

Nella specie la procura alle liti ha chiaramente ad oggetto lasentenza impugnata, con indicazione di data di pubblicazione enumero di ruolo, risulta materialmente apposta in calce alricorso, ed è solo priva della data di sottoscrizione.

Taleomissione, pertanto, non impedisce di verificare se il mandatosia stato rilasciato nel rispetto dello spazio temporaleintercorrente tra la pubblicazione della decisione impugnata e lanotificazione del ricorso.3.1.

Con il 1° motivo ( denominato 1 a) la ricorrentedenunzia “Violazione e/o falsa applicazione della legge enullità della sentenza in relazione al combinato disposto degliartt. 2697 cc, 112, 115, 116 e 132 n. 4 cpc, in riferimentoall’. 360 1 comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui il giudice di5 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026seconde cure ha escluso la sussistenza in giudizio della provaData pubblicazione 12/04/2026di un valido titolo contrattuale in forza del quale è stataproposta la domanda dalla ricorrente e/o comunque l'haritenuto non provata”.3.2.

Con il 2° motivo ( denominato 1 b), ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., la ricorrente denunzia Violazione e falsaapplicazione degli artt. 152, comma 2, d.lgs. n. 152/06,153, comma 2, d.lgs. 152/2006 “nella parte in cui ha esclusola prova della esistenza del titolo contrattuale in forza delquale è stata proposta la domanda”.4.

Con il 3° motivo ( denominato 1 c) la ricorrente denunzia“Violazione/falsa applicazione della legge” nonché omessoesame di un fatto decisivo, nullità della sentenza, nella parte incui ha escluso l’applicabilità delle norme in materia di ServizioIdrico Integrato al caso di specie”.5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.5.1.

Essi non attingono idoneamente la ratio decidendi e,inoltre, si fondano su atti e documenti del giudizio di meritodi cui non viene riportato né il contenuto, né il tempo e luogodi relativa produzione, in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.5.2.

La ricorrente, con il primo motivo, deduce che la Cortedi merito abbia erroneamente interpretato la normativa disettore nel non riconoscere validità alle delibere ATO e alsuccessivi protocollo d’intesa del 12.6.2017, in ciòrichiamando una sentenza del TAR Brescia n.238/2016 laquale ha sancito che, successivamente alla cessazione di unservizio pubblico, inizia la fase di transizione nella quale ilgestore uscente ha l’obbligo di garantire la continuità delservizio e di trasferire gli impianti; mentre il nuovo gestoreha l’obbligo di indennizzare il valore residuo degli impianti,6 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026relativamente agli investimenti sostenuti dal gestoreData pubblicazione 12/04/2026uscente .

Si tratterebbe pertanto, di una proroga tecnicadella gestione, svolta per conto del gestore entrante, fino adefinizione dell’iter per la completa cessione degli impianti(citando CS, sez. v , 17/01/2018 , n, 274; CS , III, 3 aprile2017, n. 1521).5.3.

E’ pacifico in atti che [OSCURATO:SOCIETA] abbia proseguito aerogare il servizio dopo il venire meno della Convenzione perun tutto un decennio e in assenza di una nuova convenzione,durante il periodo in cui sussisteva un contenzioso tra leparti, definito con la sentenza del Consiglio di Stato del 2016che ha sancito la legittimità del venir meno della concessioneper effetto della intervenuta normativa di settore ( art.153 ,co. 2. d. lgs 152/06).

Tutte le fatture di cui si chiede ilpagamento sono antecedenti a detta sentenza.

Altrettantopacifico è che gli impianti all’epoca non erano stati ceduti daHServizi al nuovo gestore per una divergenza sulcorrispettivo dovuto da cui era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tali premesse, la corte di merito haritenuto che, in assenza di una nuova convenzione per laprosecuzione nella gestione, pur possibile, non potesseessere riconosciuto alcunché per il servizio reso per gli anniin cui l’impianto era stato trattenuto dal gestore decaduto exlege e che la normativa di settore non potesse essere intesanel senso di attribuire un diritto di ritenzione degli impiantifino alla soluzione del relativo contenzioso, in ciò citandogiurisprudenza di settore, tra cui TAR Brescia 12 marzo 2014n. 239, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n.5233/2016, non essendovi una ragione plausibile perconsentire la prosecuzione del possesso degli impianti chefungerebbe da incentivo a coltivare un contenzioso7 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026strumentale, osservando che le norme citate riguardano,Data pubblicazione 12/04/2026oltretutto, il servizio idrico integrato, non ricorrente nellafattispecie.

Ha ritenuto pertanto ininfluente sia ladocumentazione prodotta, sia la mail del 2 gennaio 2016della segreteria generale dell’amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] .Alla luce del principio consolidato che la promessa dipagamento ha indicato che essa costituisce un’astrazionemeramente processuale cui è ammessa la prova contraria( citando Cass, 2091/2022) e ha ritenuto che, in ogni caso,dal documento in parola non possono desumersi elementisignificativi.5.5.

Va osservato che l’esposizione dei motivi non risultaidonea allo scopo, in quanto si risolve in una elencazione dielementi normativi e di considerazioni eterogenee, prive diun coerente sviluppo argomentativo da contrapporre allaratio della sentenza, soprattutto là dove ha affermato che ildiritto di ritenzione degli impianti non può giustificarsi per unperiodo così lungo in ragione della pendenza di una lite tra lemedesime parti.

Sicché la prosecuzione dell’attività senzaalcun titolo non aveva potuto ingenerare alcun legittimoaffidamento sotto il profilo contrattuale.6.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 1988 cc ed art. 2697 cc per lamancata ed erronea valutazione della mail del 28 gennaio 2016inviata da Carlo G. Lovati nella quale si conferma il creditovantato”.7.

Nella sentenza impugnata la corte di merito, pur richiamando ilcontenuto della suddetta comunicazione, ne avrebbe escluso laportata negoziale e la valenza di riconoscimento di debito aisensi dell’art. 1988 c.c., qualificandola come mera trasmissionecontabile priva di efficacia vincolante.

Parte ricorrente censura8 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025tale conclusione, osservando che la dichiarazione resa daNumero di raccolta generale 9249/2026soggetto qualificato nell’ambito della struttura socieDattaa rpiuabb licdaziio ne 12/04/2026Uniacque integri un riconoscimento di debito idoneo adeterminare una presunzione di esistenza del rapportofondamentale, con conseguente inversione dell’onere probatorioex artt. 1988 e 2697 c.c.

Di talché la Corte territoriale avrebbedovuto considerare la mail del 28 gennaio 2016 quale attounilaterale di ricognizione di debito, idoneo a dispensare lacreditrice [OSCURATO:SOCIETA] dall’onere di provare il rapporto sottostante,gravando invece su [OSCURATO:SOCIETA] l’onere di dimostrarnel’inesistenza, come ha dimostrato.7.1.

Il motivo è inammissibile.7.2.

La ricorrente pone a base della mossa censura ilcontenuto di una comunicazione e-mail del 28 gennaio 2016,ritenuta decisiva ai fini del riconoscimento del creditovantato, senza tuttavia riportarne integralmente il testo néindicare in quale fase del giudizio e in quale fascicolo ildocumento sarebbe stato prodotto.

Tale omissione impediscea questa Corte di verificare la decisività e la rilevanza deldocumento invocato, non potendo il giudice di legittimitàaccedere direttamente agli atti del processo di merito persupplire alle carenze del ricorso, procedendo d’ufficio allarelativa ricerca (Cass., Sez.

Un., n. 34469 del 27 dicembre2019).8.

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., laricorrente oppone “Violazione di norme procedurali nella parte incui non ritiene ammissibile la produzione del protocollo d’Intesasottoscritto tra le parti in data 12.06.2017 ed allegato allacomparsa conclusionale.

Formazione successiva del documentorispetto ai termini istruttori di cui all’art. 183 VI comma CPC”,per avere la corte d’appello ritenuto inammissibile la produzionedel suddetto documento per tardività, rilevando la formazione9 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026successiva del Protocollo rispetto ai termini istruttori di cuiData pubblicazione 12/04/2026all’art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., e reputando preclusa la suautilizzabilità ai fini probatori.9.

La ricorrente censura tale statuizione lamentando che ildocumento in questione, sopravvenuto rispetto al termineistruttorio e prodotto solo al momento della replica conclusiva,non avrebbe dovuto essere considerato tardivo, trattandosi diillustrare fatti sopravvenuti rilevanti ai fini del decidere.10.

Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto deldocumento, laddove tutte le risultanze, comunque ottenute eritualmente introdotte nel processo, concorrono alla formazionedel convincimento del giudice, anche se prodotte in fasesuccessiva, purché nel rispetto del contraddittorio (Cass., Sez.2, 12 luglio 2011, n. 15300; Cass., Sez. 1, 12 settembre 2003,n. 13430).11.

Nella specie, la produzione del Protocollo d’intesa del 12giugno 2017 nella comparsa conclusionale di replica nonavrebbe violato alcuna preclusione processuale, non avendo laparte avuto la possibilità di depositarlo in precedenza per lasua formazione successiva ai termini di cui all’art. 183 comma 6n. 2, c.p.c.11.1.

Il motivo è inammissibile.11.2.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essereinvocato quando il fatto oggetto di doglianza sia statocomunque preso in considerazione dal giudice di merito,ancorché valutato in modo difforme dalle aspettative dellaparte.

In tali casi, la censura si risolve in una richiesta diriesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.Parimenti, il motivo non è ammissibile nella parte in cuiinveste questioni di diritto sull’ammissibilità delle produzioni10 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026e non di fatto, poiché l’art. 360, n. 5, c.p.c. attieneData pubblicazione 12/04/2026esclusivamente all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, e non consente di censurarel’erronea valutazione giuridica compiuta dal giudice dimerito.11.3.

Ne consegue che il motivo, risolvendosi in una diversalettura del materiale probatorio, precluso in questa sede,deve essere dichiarato inammissibile ( cfr. Cass.

Su8053/2014).12.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la “Violazionedell’art. 360, comma 1 n. 5, cpc per motivazionemanifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa odincomprensibile, che si convertono nella violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c.; omessa motivazione nel considerarerisultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo”, peravere la Corte d’appello escluso che dal Protocollo d’intesasottoscritto in data 12 giugno 2017 tra [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamopotessero desumersi elementi significativi ai fini delriconoscimento del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che laprevisione contenuta nel documento non si riferisse all’attivitàpregressa di gestione del servizio, ma unicamente a quellafutura.

Ad avviso di parte ricorrente, tale motivazione sarebbeaffetta da manifesta contraddittorietà e illogicità, avendo laCorte territoriale travisato il significato letterale e sistematicodel documento, e in particolare della clausola secondo cui“[OSCURATO:SOCIETA]. proseguirà nella gestione del Servizio,compresa l’attività di fatturazione dei servizi di acquedotto e/ofognatura e/o depurazione e alla riscossione, fino alladefinizione, con il gestore [OSCURATO:SOCIETA]., nel successivoaccordo, delle relative modalità”.

Si assume che la motivazioneimpugnata non abbia tenuto conto che il verbo “proseguire”, nel11 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026suo chiaro significato lessicale, implica la continuità di un’attivitàData pubblicazione 12/04/2026già in corso, e dunque il riconoscimento della legittimazione diHServizi alla prosecuzione della gestione del servizio, in virtù diun vincolo contrattuale o convenzionale ancora vigente (validotitolo giuridico).12.1.

Il motivo è inammissibile.12.2.

La ricorrente non considera che la motivazione siaggiunge alla prima ratio decidendi di inammissibilità dellaproduzione di detto documento: sicché l’esame del motivoprobatori è precluso dalla rilevata inammissibilità dellacensura inerente alla ritenuta inammissibilità della relativaproduzione.13.

Con il quinto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laricorrente denunzia la “Violazione e falsa applicazione di normedi diritto in relazione all’art. 2041 cc, art. 1226 cc ed art. 112cpc”, nella parte in cui il giudice di seconde cure ha rigettato ladomanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata eha omesso di procedere alla liquidazione equitativadell’indennizzo per il servizio di depurazione svolto dallaricorrente, rilevando l’assenza di prova della diminuzionepatrimoniale e la mancanza di elementi idonei a quantificarel’importo dovuto.

Parte ricorrente evidenzia che erano stateprodotte in giudizio le fatture emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il servizio di depurazione, costituenti valido parametro diriferimento per la determinazione dell’indennizzo, la cuiquantificazione avrebbe potuto essere operata in misurapercentuale rispetto a tali importi, conformemente ai criterielaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si censura,inoltre, la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corted’appello, pur avendo riconosciuto la fondatezza del presuppostodell’impoverimento, avrebbe in tesi omesso di pronunciarsi sulla12 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026richiesta subordinata di liquidazione equitativa dell’indennizzo,Data pubblicazione 12/04/2026così incorrendo in vizio di omessa pronuncia.13.1.

Il motivo è fondato.13.2.

Nel ritenere l’appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e igiudici di merito non hanno colto che alla domandasubordinata ex art. 2041 c.c. non è stata data una rispostaconfacente alle regole che presiedono la liquidazione deldanno in generale, posto che il parametro di confronto perdeterminare l’ingiustificato arricchimento era statoindividuato dallo stesso giudice nel costo del servizio,corrispondente all’impoverimento della parte che lo haprestato a vantaggio dell’altra parte, pur in assenza di unvalido contratto, certamente ricostruibile anche per viaequitativa tramite l’importo complessivamente richiesto,rappresentando esso un minore fattore rispetto al prezzopraticato.13.3.

Secondo un principio affermato da questa Corte, lanorma di cui all’art. 1226 c.c. ha carattere generale edetermina il potere-dovere del giudice di liquidareequitativamente la somma richiesta a titolo di danno e ancheex officio, ove i presupposti per la sua sussistenza siano statiaccertati, ma siano rimasti incerti nel quantum, non potendola pronuncia giudiziale assumere l’aspetto di un non liquet.Tale potere presuppone, quindi, l'impossibilità o rilevantedifficoltà di quantificare il danno per equivalente; difficoltàche deve essere "oggettiva", cioè positivamente riscontrata enon meramente supposta, e "incolpevole", cioè nondipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere dellaprova (v. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 28672/2025;Cass. 17/11/2020, n. 26051).13.4.

Orbene nella specie, pur essendo stato accertatol’arricchimento verificatosi per avere una parte usufruito per13 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026anni di servizi senza versare alcun corrispettivo definito inData pubblicazione 12/04/2026via contrattuale, il giudice tuttavia non ha proceduto allaliquidazione equitativa dell’indennizzo dovuto perl’ingiustificato arricchimento derivatone all’altra parte,chiesto in via subordinata e corrispondente all’impoverimento subito, solo nella ravvisata impossibilità dellarelativa quantificazione per causa imputabile all’odiernoricorrente che non la avrebbe esattamente individuata escorporata dal prezzo praticato, in ciò negando in radicel’esercizio, da parte del giudice, dei poteri officiosi edequitativi indicati nell’art. 1226 c.c.14.

Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioniche precedono, il ricorso va accolto quanto al quinto motivo perquanto di ragione, dichiarati inammissibili i primi quattro, conrinvio alla Corte d’appello di Brescia, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 5° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibili i primi 4 motivi.

Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/11/2025 dellaterza sezione civile.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliato che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1257/2023 depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Svolgimento del processoNumero di raccolta generale 9249/2026Data pubblicazione 12/04/20261. Con ricorso notificato il 16/12/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. (giàHidrogest S.p.A.) impugna per cassazione la sentenza n.1257/2023 della Corte d’Appello di Brescia pubblicata il24/07/2023 e notificata in pari data. La parte intimata UniacqueS.p.A. ha depositato controricorso.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizioneal decreto ingiuntivo n. 4134 del 16 settembre 2016, emesso suistanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (allora [OSCURATO:SOCIETA].) dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto il pagamento dellasomma di € 515.581,06, oltre interessi e spese, a titolo dicorrispettivo per l’attività di depurazione delle acque svolta inalcuni comuni della provincia di Bergamo, il cui importo eraindicato essere stato oggetto di espresso riconoscimentocontabile da [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva che leprestazioni erano state eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] in assenza di unvalido titolo, poiché quest’ultima aveva cessato la gestione delservizio idrico a far tempo dal 31 dicembre 2006, comeaccertato dalla deliberazione n. 22 dell’11 dicembre2008 della Conferenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Bergamo, la quale aveva dichiarato conclusa lagestione della società [OSCURATO:SOCIETA] senza necessità di appositadeliberazione. Tale delibera, impugnata dinanzi al giudiceamministrativo, era stata confermata in entrambi i gradi digiudizio, definiti nel 2016 innanzi al Consiglio di Stato,trattandosi di cessazione ex lege della precedente convenzione.[OSCURATO:SOCIETA] escludeva, inoltre, che [OSCURATO:SOCIETA] potesselegittimamente invocare l’accordo stipulato tra l’Autoritàd’Ambito e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], dal quale [OSCURATO:SOCIETA] era rimastaestranea ed eccepiva l’inammissibilità della produzione, perchétardiva, del Protocollo d’Intesa del 2017. Deduceva inoltre che2 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025la gestione era avvenuta solo perché H serivizi non avevaNumero di raccolta generale 9249/2026consegnato gli impianti come avrebbe dovuto. Data pubblicazione 12/04/20263. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che inpendenza del giudizio amministrativo relativo alla impugnativadella citata deliberazione n. 22/2008, vi fossero in ogni caso ipresupposti per beneficiare di una proroga della gestione.Rappresentava, altresì, che la cessione dei beni strumentali edelle pertinenze sarebbe potuta avvenire solo a seguito delpagamento del valore di subentro da parte di [OSCURATO:SOCIETA], laquale, nelle more, avrebbe dovuto corrispondere laremunerazione per il servizio di depurazione effettivamentesvolto. Deduceva che la prosecuzione della gestione era statariconosciuta implicitamente dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], e che laprosecuzione di fatto dell’attività con i medesimi impianti avevacomunque generato un legittimo affidamento sulla continuità delservizio e sul pagamento del relativo corrispettivo, fino alladefinizione del contenzioso. In subordine, svolgeva domanda exart. 2041 c.c.4. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Bergamo consentenza n. 1328/2019, in accoglimento dell’opposizione diUniacque, revocava il decreto ingiuntivo emesso su istanza diHservizi e respingeva anche la domanda subordinata di cuiall’art. art. 2041 c.c. Il giudice di primo grado osservava, inparticolare, che con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006 laConferenza d’Ambito aveva affidato a [OSCURATO:SOCIETA], secondo ilmodello in house, la gestione del servizio idrico integrato e dellerelative infrastrutture per la durata di trent’anni, mentrecon delibera n. 22 dell’11 dicembre 2008 era stato dispostoil diniego alla prosecuzione della gestione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], inapplicazione dei limiti di cui all’art. 113, comma 15-bis, TUEL eall’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008. Tale deliberazione,riconosciuta legittima dal giudice amministrativo, non poteva3 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026essere opposta a [OSCURATO:SOCIETA] nella parte in cui dava atto dellaData pubblicazione 12/04/2026prosecuzione di fatto del servizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Escludeva,altresì, la rilevanza del documento del 19 giugno2013 contenente l’accordo tra [OSCURATO:SOCIETA] e ATO, in quantoestraneo a [OSCURATO:SOCIETA], e dichiarava inammissibile la produzionedell’accordo del 12 ottobre 2017, poiché tardivamentedepositato con la comparsa conclusionale. Con riguardo alla maildel 28 gennaio 2016 inviata da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]),contenente un riepilogo contabile dei rapporti tra le parti, ilTribunale osservava che la ricognizione del debito noncostituisce di per sé fonte di obbligazione, determinando solouna presunzione relativa della causa debendi. Alla luce di talirilievi, il giudice concludeva che [OSCURATO:SOCIETA] avesse svolto l’attivitàdi depurazione in assenza di un titolo, non essendo stata fornitaprova dell’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimassele prestazioni svolte, e rigettava pertanto la domanda dipagamento. Quanto alla domanda di indennizzo ex art. 2041c.c., pur ritenendola ammissibile, la respingeva nel merito,evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA] aveva richiesto a tale titolo la stessasomma pretesa in via contrattuale, senza dimostrare lasussistenza di una effettiva diminuzione patrimoniale. IlTribunale rilevava, anzi, che la tariffa d’ambito utilizzata perquantificare l’importo richiesto risultava superiore a quellaeffettivamente praticata agli utenti, e dunque presumibilmenteeccedente i costi reali del servizio.5. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la riforma della decisione impugnata, e in viasubordinata, l’accoglimento della domanda di pagamento dellamedesima somma, o di quella ritenuta di giustizia, ai sensidell’art. 2041 c.c. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] e la Corted’Appello di Brescia respingeva integralmente l’appello,statuendo l’inammissibilità del motivo d’appello relativo all’art.4 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/20252041 c.c. per assoluta carenza di specificità del motivo ex art.Numero di raccolta generale 9249/2026342 c.p.c. Data pubblicazione 12/04/20266. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione1. Va pregiudizialmente rigettata, per infondatezza, l’eccezione diinammissibilità del ricorso per mancanza di data della procuraspeciale sollevata dalla controricorrente.2. Ai sensi degli artt. 366 comma 1 n. 5 e 369 comma 1 n. 3c.p.c., la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie suricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipichedel giudizio di merito; mancanza della indicazionedella data; mancanza della indicazione del numero e dell'annodel provvedimento impugnato; mancanza di una proposizioneesplicita di conferimento del potere di proporre ricorso percassazione (Ordinanza Cass. Sez. 2 n. 20896 del 18/07/2023;Cass., Sez. Un., n. 36057 del 2022; -Cass., Sez. Un., n. 15177del 2021).3. Nella specie la procura alle liti ha chiaramente ad oggetto lasentenza impugnata, con indicazione di data di pubblicazione enumero di ruolo, risulta materialmente apposta in calce alricorso, ed è solo priva della data di sottoscrizione. Taleomissione, pertanto, non impedisce di verificare se il mandatosia stato rilasciato nel rispetto dello spazio temporaleintercorrente tra la pubblicazione della decisione impugnata e lanotificazione del ricorso.3.1. Con il 1° motivo ( denominato 1 a) la ricorrentedenunzia “Violazione e/o falsa applicazione della legge enullità della sentenza in relazione al combinato disposto degliartt. 2697 cc, 112, 115, 116 e 132 n. 4 cpc, in riferimentoall’. 360 1 comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui il giudice di5 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026seconde cure ha escluso la sussistenza in giudizio della provaData pubblicazione 12/04/2026di un valido titolo contrattuale in forza del quale è stataproposta la domanda dalla ricorrente e/o comunque l'haritenuto non provata”.3.2. Con il 2° motivo ( denominato 1 b), ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., la ricorrente denunzia Violazione e falsaapplicazione degli artt. 152, comma 2, d.lgs. n. 152/06,153, comma 2, d.lgs. 152/2006 “nella parte in cui ha esclusola prova della esistenza del titolo contrattuale in forza delquale è stata proposta la domanda”.4. Con il 3° motivo ( denominato 1 c) la ricorrente denunzia“Violazione/falsa applicazione della legge” nonché omessoesame di un fatto decisivo, nullità della sentenza, nella parte incui ha escluso l’applicabilità delle norme in materia di ServizioIdrico Integrato al caso di specie”.5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.5.1. Essi non attingono idoneamente la ratio decidendi e,inoltre, si fondano su atti e documenti del giudizio di meritodi cui non viene riportato né il contenuto, né il tempo e luogodi relativa produzione, in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.5.2. La ricorrente, con il primo motivo, deduce che la Cortedi merito abbia erroneamente interpretato la normativa disettore nel non riconoscere validità alle delibere ATO e alsuccessivi protocollo d’intesa del 12.6.2017, in ciòrichiamando una sentenza del TAR Brescia n.238/2016 laquale ha sancito che, successivamente alla cessazione di unservizio pubblico, inizia la fase di transizione nella quale ilgestore uscente ha l’obbligo di garantire la continuità delservizio e di trasferire gli impianti; mentre il nuovo gestoreha l’obbligo di indennizzare il valore residuo degli impianti,6 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026relativamente agli investimenti sostenuti dal gestoreData pubblicazione 12/04/2026uscente . Si tratterebbe pertanto, di una proroga tecnicadella gestione, svolta per conto del gestore entrante, fino adefinizione dell’iter per la completa cessione degli impianti(citando CS, sez. v , 17/01/2018 , n, 274; CS , III, 3 aprile2017, n. 1521).5.3. E’ pacifico in atti che [OSCURATO:SOCIETA] abbia proseguito aerogare il servizio dopo il venire meno della Convenzione perun tutto un decennio e in assenza di una nuova convenzione,durante il periodo in cui sussisteva un contenzioso tra leparti, definito con la sentenza del Consiglio di Stato del 2016che ha sancito la legittimità del venir meno della concessioneper effetto della intervenuta normativa di settore ( art.153 ,co. 2. d. lgs 152/06). Tutte le fatture di cui si chiede ilpagamento sono antecedenti a detta sentenza. Altrettantopacifico è che gli impianti all’epoca non erano stati ceduti daHServizi al nuovo gestore per una divergenza sulcorrispettivo dovuto da cui era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tali premesse, la corte di merito haritenuto che, in assenza di una nuova convenzione per laprosecuzione nella gestione, pur possibile, non potesseessere riconosciuto alcunché per il servizio reso per gli anniin cui l’impianto era stato trattenuto dal gestore decaduto exlege e che la normativa di settore non potesse essere intesanel senso di attribuire un diritto di ritenzione degli impiantifino alla soluzione del relativo contenzioso, in ciò citandogiurisprudenza di settore, tra cui TAR Brescia 12 marzo 2014n. 239, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n.5233/2016, non essendovi una ragione plausibile perconsentire la prosecuzione del possesso degli impianti chefungerebbe da incentivo a coltivare un contenzioso7 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026strumentale, osservando che le norme citate riguardano,Data pubblicazione 12/04/2026oltretutto, il servizio idrico integrato, non ricorrente nellafattispecie. Ha ritenuto pertanto ininfluente sia ladocumentazione prodotta, sia la mail del 2 gennaio 2016della segreteria generale dell’amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] .Alla luce del principio consolidato che la promessa dipagamento ha indicato che essa costituisce un’astrazionemeramente processuale cui è ammessa la prova contraria( citando Cass, 2091/2022) e ha ritenuto che, in ogni caso,dal documento in parola non possono desumersi elementisignificativi.5.5. Va osservato che l’esposizione dei motivi non risultaidonea allo scopo, in quanto si risolve in una elencazione dielementi normativi e di considerazioni eterogenee, prive diun coerente sviluppo argomentativo da contrapporre allaratio della sentenza, soprattutto là dove ha affermato che ildiritto di ritenzione degli impianti non può giustificarsi per unperiodo così lungo in ragione della pendenza di una lite tra lemedesime parti. Sicché la prosecuzione dell’attività senzaalcun titolo non aveva potuto ingenerare alcun legittimoaffidamento sotto il profilo contrattuale.6. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 1988 cc ed art. 2697 cc per lamancata ed erronea valutazione della mail del 28 gennaio 2016inviata da Carlo G. Lovati nella quale si conferma il creditovantato”.7. Nella sentenza impugnata la corte di merito, pur richiamando ilcontenuto della suddetta comunicazione, ne avrebbe escluso laportata negoziale e la valenza di riconoscimento di debito aisensi dell’art. 1988 c.c., qualificandola come mera trasmissionecontabile priva di efficacia vincolante. Parte ricorrente censura8 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025tale conclusione, osservando che la dichiarazione resa daNumero di raccolta generale 9249/2026soggetto qualificato nell’ambito della struttura socieDattaa rpiuabb licdaziio ne 12/04/2026Uniacque integri un riconoscimento di debito idoneo adeterminare una presunzione di esistenza del rapportofondamentale, con conseguente inversione dell’onere probatorioex artt. 1988 e 2697 c.c. Di talché la Corte territoriale avrebbedovuto considerare la mail del 28 gennaio 2016 quale attounilaterale di ricognizione di debito, idoneo a dispensare lacreditrice [OSCURATO:SOCIETA] dall’onere di provare il rapporto sottostante,gravando invece su [OSCURATO:SOCIETA] l’onere di dimostrarnel’inesistenza, come ha dimostrato.7.1. Il motivo è inammissibile.7.2. La ricorrente pone a base della mossa censura ilcontenuto di una comunicazione e-mail del 28 gennaio 2016,ritenuta decisiva ai fini del riconoscimento del creditovantato, senza tuttavia riportarne integralmente il testo néindicare in quale fase del giudizio e in quale fascicolo ildocumento sarebbe stato prodotto. Tale omissione impediscea questa Corte di verificare la decisività e la rilevanza deldocumento invocato, non potendo il giudice di legittimitàaccedere direttamente agli atti del processo di merito persupplire alle carenze del ricorso, procedendo d’ufficio allarelativa ricerca (Cass., Sez. Un., n. 34469 del 27 dicembre2019).8. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., laricorrente oppone “Violazione di norme procedurali nella parte incui non ritiene ammissibile la produzione del protocollo d’Intesasottoscritto tra le parti in data 12.06.2017 ed allegato allacomparsa conclusionale. Formazione successiva del documentorispetto ai termini istruttori di cui all’art. 183 VI comma CPC”,per avere la corte d’appello ritenuto inammissibile la produzionedel suddetto documento per tardività, rilevando la formazione9 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026successiva del Protocollo rispetto ai termini istruttori di cuiData pubblicazione 12/04/2026all’art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., e reputando preclusa la suautilizzabilità ai fini probatori.9. La ricorrente censura tale statuizione lamentando che ildocumento in questione, sopravvenuto rispetto al termineistruttorio e prodotto solo al momento della replica conclusiva,non avrebbe dovuto essere considerato tardivo, trattandosi diillustrare fatti sopravvenuti rilevanti ai fini del decidere.10. Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto deldocumento, laddove tutte le risultanze, comunque ottenute eritualmente introdotte nel processo, concorrono alla formazionedel convincimento del giudice, anche se prodotte in fasesuccessiva, purché nel rispetto del contraddittorio (Cass., Sez.2, 12 luglio 2011, n. 15300; Cass., Sez. 1, 12 settembre 2003,n. 13430).11. Nella specie, la produzione del Protocollo d’intesa del 12giugno 2017 nella comparsa conclusionale di replica nonavrebbe violato alcuna preclusione processuale, non avendo laparte avuto la possibilità di depositarlo in precedenza per lasua formazione successiva ai termini di cui all’art. 183 comma 6n. 2, c.p.c.11.1. Il motivo è inammissibile.11.2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essereinvocato quando il fatto oggetto di doglianza sia statocomunque preso in considerazione dal giudice di merito,ancorché valutato in modo difforme dalle aspettative dellaparte. In tali casi, la censura si risolve in una richiesta diriesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.Parimenti, il motivo non è ammissibile nella parte in cuiinveste questioni di diritto sull’ammissibilità delle produzioni10 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026e non di fatto, poiché l’art. 360, n. 5, c.p.c. attieneData pubblicazione 12/04/2026esclusivamente all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, e non consente di censurarel’erronea valutazione giuridica compiuta dal giudice dimerito.11.3. Ne consegue che il motivo, risolvendosi in una diversalettura del materiale probatorio, precluso in questa sede,deve essere dichiarato inammissibile ( cfr. Cass. Su8053/2014).12. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la “Violazionedell’art. 360, comma 1 n. 5, cpc per motivazionemanifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa odincomprensibile, che si convertono nella violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c.; omessa motivazione nel considerarerisultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo”, peravere la Corte d’appello escluso che dal Protocollo d’intesasottoscritto in data 12 giugno 2017 tra [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamopotessero desumersi elementi significativi ai fini delriconoscimento del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che laprevisione contenuta nel documento non si riferisse all’attivitàpregressa di gestione del servizio, ma unicamente a quellafutura. Ad avviso di parte ricorrente, tale motivazione sarebbeaffetta da manifesta contraddittorietà e illogicità, avendo laCorte territoriale travisato il significato letterale e sistematicodel documento, e in particolare della clausola secondo cui“[OSCURATO:SOCIETA]. proseguirà nella gestione del Servizio,compresa l’attività di fatturazione dei servizi di acquedotto e/ofognatura e/o depurazione e alla riscossione, fino alladefinizione, con il gestore [OSCURATO:SOCIETA]., nel successivoaccordo, delle relative modalità”. Si assume che la motivazioneimpugnata non abbia tenuto conto che il verbo “proseguire”, nel11 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026suo chiaro significato lessicale, implica la continuità di un’attivitàData pubblicazione 12/04/2026già in corso, e dunque il riconoscimento della legittimazione diHServizi alla prosecuzione della gestione del servizio, in virtù diun vincolo contrattuale o convenzionale ancora vigente (validotitolo giuridico).12.1. Il motivo è inammissibile.12.2. La ricorrente non considera che la motivazione siaggiunge alla prima ratio decidendi di inammissibilità dellaproduzione di detto documento: sicché l’esame del motivoprobatori è precluso dalla rilevata inammissibilità dellacensura inerente alla ritenuta inammissibilità della relativaproduzione.13. Con il quinto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laricorrente denunzia la “Violazione e falsa applicazione di normedi diritto in relazione all’art. 2041 cc, art. 1226 cc ed art. 112cpc”, nella parte in cui il giudice di seconde cure ha rigettato ladomanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata eha omesso di procedere alla liquidazione equitativadell’indennizzo per il servizio di depurazione svolto dallaricorrente, rilevando l’assenza di prova della diminuzionepatrimoniale e la mancanza di elementi idonei a quantificarel’importo dovuto. Parte ricorrente evidenzia che erano stateprodotte in giudizio le fatture emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il servizio di depurazione, costituenti valido parametro diriferimento per la determinazione dell’indennizzo, la cuiquantificazione avrebbe potuto essere operata in misurapercentuale rispetto a tali importi, conformemente ai criterielaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si censura,inoltre, la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corted’appello, pur avendo riconosciuto la fondatezza del presuppostodell’impoverimento, avrebbe in tesi omesso di pronunciarsi sulla12 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026richiesta subordinata di liquidazione equitativa dell’indennizzo,Data pubblicazione 12/04/2026così incorrendo in vizio di omessa pronuncia.13.1. Il motivo è fondato.13.2. Nel ritenere l’appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e igiudici di merito non hanno colto che alla domandasubordinata ex art. 2041 c.c. non è stata data una rispostaconfacente alle regole che presiedono la liquidazione deldanno in generale, posto che il parametro di confronto perdeterminare l’ingiustificato arricchimento era statoindividuato dallo stesso giudice nel costo del servizio,corrispondente all’impoverimento della parte che lo haprestato a vantaggio dell’altra parte, pur in assenza di unvalido contratto, certamente ricostruibile anche per viaequitativa tramite l’importo complessivamente richiesto,rappresentando esso un minore fattore rispetto al prezzopraticato.13.3. Secondo un principio affermato da questa Corte, lanorma di cui all’art. 1226 c.c. ha carattere generale edetermina il potere-dovere del giudice di liquidareequitativamente la somma richiesta a titolo di danno e ancheex officio, ove i presupposti per la sua sussistenza siano statiaccertati, ma siano rimasti incerti nel quantum, non potendola pronuncia giudiziale assumere l’aspetto di un non liquet.Tale potere presuppone, quindi, l'impossibilità o rilevantedifficoltà di quantificare il danno per equivalente; difficoltàche deve essere "oggettiva", cioè positivamente riscontrata enon meramente supposta, e "incolpevole", cioè nondipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere dellaprova (v. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 28672/2025;Cass. 17/11/2020, n. 26051).13.4. Orbene nella specie, pur essendo stato accertatol’arricchimento verificatosi per avere una parte usufruito per13 di 14Numero registro generale 21569/2023Numero sezionale 4260/2025Numero di raccolta generale 9249/2026anni di servizi senza versare alcun corrispettivo definito inData pubblicazione 12/04/2026via contrattuale, il giudice tuttavia non ha proceduto allaliquidazione equitativa dell’indennizzo dovuto perl’ingiustificato arricchimento derivatone all’altra parte,chiesto in via subordinata e corrispondente all’impoverimento subito, solo nella ravvisata impossibilità dellarelativa quantificazione per causa imputabile all’odiernoricorrente che non la avrebbe esattamente individuata escorporata dal prezzo praticato, in ciò negando in radicel’esercizio, da parte del giudice, dei poteri officiosi edequitativi indicati nell’art. 1226 c.c.14. Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioniche precedono, il ricorso va accolto quanto al quinto motivo perquanto di ragione, dichiarati inammissibili i primi quattro, conrinvio alla Corte d’appello di Brescia, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 5° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibili i primi 4 motivi. Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/11/2025 dellaterza sezione civile.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO14 di 14
Decreto Cassazione n. 09249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris