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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05065/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., in particolare rilevando che i vari delitti di rapina erano stati commessi in un considerevole arco di tempo, sicché non presenta- vano i profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, denunciando vizio di motivazione, ritenuta contraddittoria ed insufficiente, non essendosi rilevati gli indici della continuazione tra i reati di cui alle elencate sentenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere fattuale e confutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito.

Va altresì rilevato che non sussiste la dedotta imprecisione dell'ordinanza impugnata nell'indicazione dei titoli da porre in continuazione: invero, la sentenza citata nell'incipit - Tribunale di Verona in composizione monocratica in data 16/7/2015 - non è richiamata come uno dei titoli esecutivi da considerare ai fini dell'istanza, bensì come l'ultima sentenza irrevocabile iscritta nel certificato del casellario, rilevante ai meri fini dell'individuazione della competenza del giudice dell'esecuzione; le sentenze di condanna per i reati per cui si chiede il riconoscimento del cumulo giuridico sono. invece;citate alla pag. 3 dell'ordinanza, in termini assolutamente corretti.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha essenzialmente individuato nel fattore cronologico l'elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, indican- dolo nel lungo lasso temporale intercorso tra la rapina di Cerea del 10/1/2011 e le successive (già unificate in sede esecutiva) commesse nell'arco temporale maggio 2012 - maggio 2013, nonchéitirragiurralei differenti contesti territoriali e adelle diverse modalità esecutive dei delitti, dando esaustiva 'e logica motivazione di tale apprezzamento di merito.

Le censure difensive si sono espresse in termini di pura contrapposizione e rivalutazione fattuale, censurando ciascuna affermazione del giudice dell'esecuzione, così sollecitando impropriamente pti una revisione del merito che fY esula dalla competenza di questa Corte di legittimità, quando i profili fattuali siano stati congruamente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie.

Va piuttosto evidenziato che il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico- ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario.

1.2. In termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale.

Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa.

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delta cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., in particolare rilevando che i vari delitti di rapina erano stati commessi in un considerevole arco di tempo, sicché non presenta- vano i profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, denunciando vizio di motivazione, ritenuta contraddittoria ed insufficiente, non essendosi rilevati gli indici della continuazione tra i reati di cui alle elencate sentenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere fattuale e confutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito. Va altresì rilevato che non sussiste la dedotta imprecisione dell'ordinanza impugnata nell'indicazione dei titoli da porre in continuazione: invero, la sentenza citata nell'incipit - Tribunale di Verona in composizione monocratica in data 16/7/2015 - non è richiamata come uno dei titoli esecutivi da considerare ai fini dell'istanza, bensì come l'ultima sentenza irrevocabile iscritta nel certificato del casellario, rilevante ai meri fini dell'individuazione della competenza del giudice dell'esecuzione; le sentenze di condanna per i reati per cui si chiede il riconoscimento del cumulo giuridico sono. invece;citate alla pag. 3 dell'ordinanza, in termini assolutamente corretti. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha essenzialmente individuato nel fattore cronologico l'elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, indican- dolo nel lungo lasso temporale intercorso tra la rapina di Cerea del 10/1/2011 e le successive (già unificate in sede esecutiva) commesse nell'arco temporale maggio 2012 - maggio 2013, nonchéitirragiurralei differenti contesti territoriali e adelle diverse modalità esecutive dei delitti, dando esaustiva 'e logica motivazione di tale apprezzamento di merito. Le censure difensive si sono espresse in termini di pura contrapposizione e rivalutazione fattuale, censurando ciascuna affermazione del giudice dell'esecuzione, così sollecitando impropriamente pti una revisione del merito che fY esula dalla competenza di questa Corte di legittimità, quando i profili fattuali siano stati congruamente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie. Va piuttosto evidenziato che il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico- ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario. 1.2. In termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delta cassa delle ammende. Così de
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