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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18185/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31636/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, elettivamente domiciliatiin Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ozanam n. 69 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 19 38 /20 2 1 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 12luglio 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (cui, in pendenza della lite,sono succeduti mortis causaEmanuele e [OSCURATO:PERSONA]) propose nel luglio 2014 opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso l’esecuzione, avente ad oggetto immobiliin [OSCURATO:PERSONA], intrapresa (in forza di contratto di mutuo stipulato nel maggio 2002 ed assistito da ipoteca iscritta nello stesso mese) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (in corso di giudizio cedente il relativo credito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento dell’agosto 2010; a suffragio dell’opposizione, rivendicò la proprietà del cespite staggito dacchè acquisito per effetto di usucapione ventennale,oggetto di domanda di accertamento spiegata in separata controversia ed accolta con sentenza del Tribunale di Treviso del marzo 2015; l’opposizione di terzo, accolta in prime cure dal Tribunale di Treviso, è stata poi rigettata, a seguito di appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla decisione in epigrafe indicata; ricorronoper cassazione Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], nella anzidetta qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per es sa, la sua mandataria doValue S.p.A.); non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consideratoche in via preliminare, non occorre procedere alla verifica della validità della notificazione del libello introduttivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non costituito nel grado, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti: ne segue che, in caso di ricorso per cassazione inammissibileo infondato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass.13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106); con il primo motivo, per violazione degli artt. 1158 e 2880 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assumel’opponibilità della sentenza di accertament o di usucapione al r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] creditore ipotecario procedente, nemmeno parte necessaria del giudizio all’esito del quale la stessa sia stata pronunciata; la censura è inammissibile; non occorre qui affrontare la questione della necessità della partecipazione del creditore ipotecario al giudizio avente ad oggetto l’usucapione del bene gravato dalla garanzia reale; la pronuncia di questa Corte richiamata dal ricorrente (Cass.28/09/2012, n. 15698), pur muovendo da differenti premesse rispetto ad altro, più recente, arresto (Cass. 13/11/2019, n. 29325, la quale riconosce al creditore ipotecario la veste di litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’usucapione), assegna pur sempre alla pronuncia di accertamento dell’usucapione una valenza ben circoscritta nell’àmbito dell’opposizione exart. 619 cod. proc. civ.; invero, è condivisa la conclusione secondo cui la sentenza di accertamento dell’usucapione, resa all’esito di giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e colui che deduca di aver usucapito, non spiega efficacia di giudicato formale nei confronti del creditore assistito da ipoteca sul bene nella opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall’usucapente, ma deve essere dal giudice in tale sede adito valutata, con motivato e logico apprezzamento, soltanto come un’eventuale prova dell’intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza dettogiudice è, pertanto, tenutoa dare corso all’istruzione della causa; a questo principio di diritto si è pienamente conformata la Corte veneta la quale, escluso ogni automatic o o irrefutabil e rilievo della pronuncia di accertamento dell’usucapione nella lite ex art. 619 cod. proc. civ., haritenuto detta pronuncia come mero argomento di prova, apprezzandone l’idoneità asseverativa alla luce di una complessiva valutazione dell’intero compendio istruttorio; r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della regula iuris così correttamente declinata ed applicata dal giudice territoriale, l’impugnante si limita ad asserire l’erroneità, in quanto essa, a suo dire «inficia e snatura gravemente l’istituto della usucapione, negandone la retroattività e, soprattutto, degradando la relativa dinamica giuridica da rapporto fra possessore e cosa a rapporto tra possessore ad usucapioneme proprietario»; come appare evidente, al di là delle riportate asserzioni in senso contrario, alcuna critica risulta formulata ed alcun argomento (positivo, sistematico o di altra natura) dedotto per indurre ad una eventuale rimeditazione del menzionato principio, cui, peraltro,la Corte intende dare convinta continuità; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1158 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e «in ogni caso» per violazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si sostiene che il giudice di merito non abbia correttamente esercitato l’apprezzamento della sentenza di accertamento di usucapione «quale elemento di prova», emergendo da plurime circostanze acquisite in giudizio la dimostrazione dell’operato acquisto per usucapione; la doglianza è inammissibile; essa, nel suo diffuso sviluppo, si risolve, al fondo, nel richiedere a questa Corte una nuova valutazione delle emergenze istruttorie volta ad una ricostruzione dell’andamento della vicenda fattuale diversa da quella compiuta dal giudice territoriale, tutte attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteri ore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previstoper il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31636/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, elettivamente domiciliatiin Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ozanam n. 69 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 19 38 /20 2 1 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 12luglio 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (cui, in pendenza della lite,sono succeduti mortis causaEmanuele e [OSCURATO:PERSONA]) propose nel luglio 2014 opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso l’esecuzione, avente ad oggetto immobiliin [OSCURATO:PERSONA], intrapresa (in forza di contratto di mutuo stipulato nel maggio 2002 ed assistito da ipoteca iscritta nello stesso mese) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (in corso di giudizio cedente il relativo credito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento dell’agosto 2010; a suffragio dell’opposizione, rivendicò la proprietà del cespite staggito dacchè acquisito per effetto di usucapione ventennale,oggetto di domanda di accertamento spiegata in separata controversia ed accolta con sentenza del Tribunale di Treviso del marzo 2015; l’opposizione di terzo, accolta in prime cure dal Tribunale di Treviso, è stata poi rigettata, a seguito di appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla decisione in epigrafe indicata; ricorronoper cassazione Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], nella anzidetta qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per es sa, la sua mandataria doValue S.p.A.); non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consideratoche in via preliminare, non occorre procedere alla verifica della validità della notificazione del libello introduttivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non costituito nel grado, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti: ne segue che, in caso di ricorso per cassazione inammissibileo infondato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass.13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106); con il primo motivo, per violazione degli artt. 1158 e 2880 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assumel’opponibilità della sentenza di accertament o di usucapione al r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] creditore ipotecario procedente, nemmeno parte necessaria del giudizio all’esito del quale la stessa sia stata pronunciata; la censura è inammissibile; non occorre qui affrontare la questione della necessità della partecipazione del creditore ipotecario al giudizio avente ad oggetto l’usucapione del bene gravato dalla garanzia reale; la pronuncia di questa Corte richiamata dal ricorrente (Cass.28/09/2012, n. 15698), pur muovendo da differenti premesse rispetto ad altro, più recente, arresto (Cass. 13/11/2019, n. 29325, la quale riconosce al creditore ipotecario la veste di litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’usucapione), assegna pur sempre alla pronuncia di accertamento dell’usucapione una valenza ben circoscritta nell’àmbito dell’opposizione exart. 619 cod. proc. civ.; invero, è condivisa la conclusione secondo cui la sentenza di accertamento dell’usucapione, resa all’esito di giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e colui che deduca di aver usucapito, non spiega efficacia di giudicato formale nei confronti del creditore assistito da ipoteca sul bene nella opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall’usucapente, ma deve essere dal giudice in tale sede adito valutata, con motivato e logico apprezzamento, soltanto come un’eventuale prova dell’intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza dettogiudice è, pertanto, tenutoa dare corso all’istruzione della causa; a questo principio di diritto si è pienamente conformata la Corte veneta la quale, escluso ogni automatic o o irrefutabil e rilievo della pronuncia di accertamento dell’usucapione nella lite ex art. 619 cod. proc. civ., haritenuto detta pronuncia come mero argomento di prova, apprezzandone l’idoneità asseverativa alla luce di una complessiva valutazione dell’intero compendio istruttorio; r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della regula iuris così correttamente declinata ed applicata dal giudice territoriale, l’impugnante si limita ad asserire l’erroneità, in quanto essa, a suo dire «inficia e snatura gravemente l’istituto della usucapione, negandone la retroattività e, soprattutto, degradando la relativa dinamica giuridica da rapporto fra possessore e cosa a rapporto tra possessore ad usucapioneme proprietario»; come appare evidente, al di là delle riportate asserzioni in senso contrario, alcuna critica risulta formulata ed alcun argomento (positivo, sistematico o di altra natura) dedotto per indurre ad una eventuale rimeditazione del menzionato principio, cui, peraltro,la Corte intende dare convinta continuità; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1158 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e «in ogni caso» per violazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si sostiene che il giudice di merito non abbia correttamente esercitato l’apprezzamento della sentenza di accertamento di usucapione «quale elemento di prova», emergendo da plurime circostanze acquisite in giudizio la dimostrazione dell’operato acquisto per usucapione; la doglianza è inammissibile; essa, nel suo diffuso sviluppo, si risolve, al fondo, nel richiedere a questa Corte una nuova valutazione delle emergenze istruttorie volta ad una ricostruzione dell’andamento della vicenda fattuale diversa da quella compiuta dal giudice territoriale, tutte attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del r.g. n. 31636/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteri ore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previstoper il rico
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