Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:324
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 giugno 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑252/10)
«Ricorso di annullamento – Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Lettera che conferma le conclusioni di una verifica contabile e che informa sul seguito del procedimento – Natura contrattuale e non decisionale di tale lettera – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice
comunitario – Irricevibilità (art. 263 TFUE) (v. punti 38‑39)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso
– Esclusione (artt. 263 e 272 TFUE) (v. punti 61‑64)
3.
Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punti 63‑64)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della lettera della Commissione 12 marzo 2010, riferimento INFSO‑O2/FD/GVC/Isc D (2010) 208676, che
conferma le conclusioni della verifica contabile 09‑BA74‑006 effettuata sui rendiconti dei costi presentati dalla ricorrente
per il periodo 1° febbraio 2005 - 30 aprile 2008 relativamente a tre contratti conclusi tra la ricorrente e la Commissione
nell’ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire
alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002‑2006), e che informa la ricorrente sul seguito
del procedimento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] a.s. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese
le spese relative al procedimento sommario.