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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16792/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA]Andrea, ati:ualmente imputato e condannato in primo grado per i reati di associazione per delinquere„ corruzione, turbativa d'asta ed estorsione, per vicenne relatve ad appalti ed assunzioni riguardanti l'azienda sanitaria di [OSCURATO:PERSONA] e l'ospedale di [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre scorso, che ha respinto l'appello da lui proposto ex art. 310, con. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi in Lombardia.

Ha osservato il Tribunale: — che gli argomenti addotti a sostegno dell'istanza erano stati già valutati nei precedenti provvedimenti cautelari; — che la modifica della situazione cautelare di altri coimputati, nel frattempo sottoposti a misure più blande, non era rilevante, essendo diversa ed assai più grave la posizione dell'appellante; — che parimenti non decisivo si presentava il mutamento del contesto di riferimento (licenziamento dell'imputato dalla società aggiudicataria degli appalti, sottoposizione di quest'ultima a sequestro, esclusione della stessa dalle gare presso l'azienda sanitaria interessata, allontanamento dai servizio dei funzionari pubblici coinvolti); — che si tratta di persona «assolutamente sprezzante» delle regole, munita di «notevole esperienza» nei rapporti illeciti con funzionari pubblici, la quale ha violato la legge «con esagerata assiduità, tanto da rendere le condotte corruttive una... prassi consolidata», e che rivendicava la sua vicinanza alla locale famiglia di "hdrangheta" ed i suoi rapporti di affinità con li defunto boss del luogo; — che, di conseguenza, egli potrebbe replicare tale sistema corruttivo anche altrove e per interposta persona, «a favore di altri imprenditori allo stato non identificati o identificabili», oppure mettere in atto «rappresaglie in danno delle vittime degli accertati ricatti»; — che è già intervenuta condanna in primo grado ad una pena di oltre tredici anni di reclusione, nonostante la diminuente del rito abbreviato; — che è stata ritenuta l'aggravante della finalità di agevolazione di associazione mafiosa, perciò operando la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

2. Sostiene la difesa ricorrente che tale motivazione sia affetta da vizi logici.

A tal fine rileva che i provvedimenti resi nei confronti di altri imputati hanno posto in risalto l'intervenuta disarticolazione dell'associazione criminale, i sequestri tuttora in atto delle imprese interessate, la cessazione dei rapporti tra queste e l'azienda sanitaria, la sottoposizione a misure cautelari personali degli altri soggetti coinvolti.

Inoltre osserva come il Tribunale si sia espresso in termini puramente ipotetici ed abbia dato atto dell'avvenuta dissoluzione del sistema crirn -nale ivi apprestato, con l'effetto che il pericolo di reiterazione risulta ormai privo dei necessari caratteri di concretezza ed attualità.Infine evidenzia: che l'aggravante "mafiosa” è stata ravvisata soltanto con riferimento all'associazione, ormai però ritenuta disciolta; che l'entità della pena inflitta in primo grado è dato irrilevante, a meno di non voler distorcere la funzione della custodia cautelare a mera anticipazione della pena medesima; che, infine, lo stesso Tribunale ha escluso esigenze cautelari diverse dal pericolo di reiterazione.

3. Il ricorso non ha fondamento e dev'essere respinto.

Stando a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, le circostanze che, secondo la difesa, dovrebbero condurre ad una revisione del quadro cautelare erano state già valutate nei precedenti provvedimenti de libertate riguardanti l'imputato: ed il ricorso a tale affermazione non replica.

L'unico profilo di novità parrebbe essere rappresentato dall'attenuazione delle misure cautelari nel frattempo intervenuta per altri imputati: ma, sul punto, l'ordinanza spiega perché essa non rilevi, trattandosi di po:sizioni molto meno gravate rispetto a quella del D'Andrea; e ; anche con tale osservazione, il ricorso non si misura criticamente.

Così come non lo fa con un altro punto qualificante della motivazione del Tribunale: quello, ovvero, della pessima personalità] di costui, ;vi significativamente descritta (pag. 4).

Né può reputarsi un fuor d'opera il riferimento operato dai giudici d'appello alla misura della pena inflitta, rappresentando quest'ultima uno dei criteri di scelta della misura specificamente indicati dalla legge (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.).

Ma soprattutto, le circostanze rassegnate con il ricorso si presentano chrette a contestare piuttosto la persistenza delle esigenze cautelari, anziché la loro attenuazione, in tal modo risultando eccentriche rispetto al petitum dell'istanza originaria, che consisteva nella sostituzione della misura e non nella sua revoca.

4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna al pagamento delle relative spese giudiziali (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. .011 e'•4 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA]Andrea, ati:ualmente imputato e condannato in primo grado per i reati di associazione per delinquere„ corruzione, turbativa d'asta ed estorsione, per vicenne relatve ad appalti ed assunzioni riguardanti l'azienda sanitaria di [OSCURATO:PERSONA] e l'ospedale di [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre scorso, che ha respinto l'appello da lui proposto ex art. 310, con. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi in Lombardia. Ha osservato il Tribunale: — che gli argomenti addotti a sostegno dell'istanza erano stati già valutati nei precedenti provvedimenti cautelari; — che la modifica della situazione cautelare di altri coimputati, nel frattempo sottoposti a misure più blande, non era rilevante, essendo diversa ed assai più grave la posizione dell'appellante; — che parimenti non decisivo si presentava il mutamento del contesto di riferimento (licenziamento dell'imputato dalla società aggiudicataria degli appalti, sottoposizione di quest'ultima a sequestro, esclusione della stessa dalle gare presso l'azienda sanitaria interessata, allontanamento dai servizio dei funzionari pubblici coinvolti); — che si tratta di persona «assolutamente sprezzante» delle regole, munita di «notevole esperienza» nei rapporti illeciti con funzionari pubblici, la quale ha violato la legge «con esagerata assiduità, tanto da rendere le condotte corruttive una... prassi consolidata», e che rivendicava la sua vicinanza alla locale famiglia di "hdrangheta" ed i suoi rapporti di affinità con li defunto boss del luogo; — che, di conseguenza, egli potrebbe replicare tale sistema corruttivo anche altrove e per interposta persona, «a favore di altri imprenditori allo stato non identificati o identificabili», oppure mettere in atto «rappresaglie in danno delle vittime degli accertati ricatti»; — che è già intervenuta condanna in primo grado ad una pena di oltre tredici anni di reclusione, nonostante la diminuente del rito abbreviato; — che è stata ritenuta l'aggravante della finalità di agevolazione di associazione mafiosa, perciò operando la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 2. Sostiene la difesa ricorrente che tale motivazione sia affetta da vizi logici. A tal fine rileva che i provvedimenti resi nei confronti di altri imputati hanno posto in risalto l'intervenuta disarticolazione dell'associazione criminale, i sequestri tuttora in atto delle imprese interessate, la cessazione dei rapporti tra queste e l'azienda sanitaria, la sottoposizione a misure cautelari personali degli altri soggetti coinvolti. Inoltre osserva come il Tribunale si sia espresso in termini puramente ipotetici ed abbia dato atto dell'avvenuta dissoluzione del sistema crirn -nale ivi apprestato, con l'effetto che il pericolo di reiterazione risulta ormai privo dei necessari caratteri di concretezza ed attualità.Infine evidenzia: che l'aggravante "mafiosa” è stata ravvisata soltanto con riferimento all'associazione, ormai però ritenuta disciolta; che l'entità della pena inflitta in primo grado è dato irrilevante, a meno di non voler distorcere la funzione della custodia cautelare a mera anticipazione della pena medesima; che, infine, lo stesso Tribunale ha escluso esigenze cautelari diverse dal pericolo di reiterazione. 3. Il ricorso non ha fondamento e dev'essere respinto. Stando a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, le circostanze che, secondo la difesa, dovrebbero condurre ad una revisione del quadro cautelare erano state già valutate nei precedenti provvedimenti de libertate riguardanti l'imputato: ed il ricorso a tale affermazione non replica. L'unico profilo di novità parrebbe essere rappresentato dall'attenuazione delle misure cautelari nel frattempo intervenuta per altri imputati: ma, sul punto, l'ordinanza spiega perché essa non rilevi, trattandosi di po:sizioni molto meno gravate rispetto a quella del D'Andrea; e ; anche con tale osservazione, il ricorso non si misura criticamente. Così come non lo fa con un altro punto qualificante della motivazione del Tribunale: quello, ovvero, della pessima personalità] di costui, ;vi significativamente descritta (pag. 4). Né può reputarsi un fuor d'opera il riferimento operato dai giudici d'appello alla misura della pena inflitta, rappresentando quest'ultima uno dei criteri di scelta della misura specificamente indicati dalla legge (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.). Ma soprattutto, le circostanze rassegnate con il ricorso si presentano chrette a contestare piuttosto la persistenza delle esigenze cautelari, anziché la loro attenuazione, in tal modo risultando eccentriche rispetto al petitum dell'istanza originaria, che consisteva nella sostituzione della misura e non nella sua revoca. 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna al pagamento delle relative spese giudiziali (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. .011 e'•4 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc.
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