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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24307/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado affidando le proprie doglianze a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso in contestazione - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure reiterative di profili di doglianza già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata con cui non si confronta realmente, nonché manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando come l'imputato abbia scientemente esposto dati non veri all'interno della dichiarazione presentata; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del quantificato aumento per la recidiva - è parimenti inammissibile in quanto caratterizzato da censure reiterative di profili di doglianza anch'essi già adeguatamente trattati, asserendo un vizio di motivazione non emergente dalla sentenza, con cui la Corte ha negato le invocate attenuanti alla luce sia della gravità della condotta, della riprovevolezza del mendacio relativo a condanne gravi, della rilevanza degli interessi tutelati dalle disposizioni normative violate, sia dell'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e della «pessima biografia penale dell'imputato»; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado affidando le proprie doglianze a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso in contestazione - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure reiterative di profili di doglianza già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata con cui non si confronta realmente, nonché manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando come l'imputato abbia scientemente esposto dati non veri all'interno della dichiarazione presentata; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del quantificato aumento per la recidiva - è parimenti inammissibile in quanto caratterizzato da censure reiterative di profili di doglianza anch'essi già adeguatamente trattati, asserendo un vizio di motivazione non emergente dalla sentenza, con cui la Corte ha negato le invocate attenuanti alla luce sia della gravità della condotta, della riprovevolezza del mendacio relativo a condanne gravi, della rilevanza degli interessi tutelati dalle disposizioni normative violate, sia dell'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e della «pessima biografia penale dell'imputato»; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 24307/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris