CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 41024/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6684-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] l [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 D'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di 3407 legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." già "[OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro E.N.P.A.B. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2013/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2015 R.G.N. 10146/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 3 novembre 2021 - Pres. Berrino, rel. [OSCURATO:PERSONA] numero 14 - ASL Napoli contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 9.3.15 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 9.7.09, che aveva condannato la ASL a pagare in favore delle signore DAi Nicola ed Ippolito, socie del laboratorio di analisi biochimiche, la somma di euro 10.148 e 9.552 rispettivamente, versate dalle stesse all'ENPAB a titolo di contributo integrativo per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL. Avverso tale sentenza ricorre la ASL per un motivo, cui resistono le predette e l'ENPAB con controricorso. La ASL e le signore 3i Nicola ed Ippolito predette hanno presentato memorie. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 2 comma 256 e 8 decreto legislativo 103 del 1996 e 1, commi 39 e 40, legge 243 del 2004, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo del versamento contributivo era condizionato dall'esistenza di una convenzione con lo specialista e non anche con strutture sanitarie private in forma associata. Il motivo è infondato. La causa ha ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL ed espletate da biologhe iscritte all'ENPAB e associate in società di persone (nella specie il LAB, Laboratorio di analisi biochimiche). Al riguardo, l'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente", determina quindi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, ed affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. In tale contesto, la corte territoriale ha ritenuto correttamente che il soggetto obbligato al versamento del contributo intergativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto che, nella specie, va individuato nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento. La soluzione è conforme alle regole richiamate, posto da un lato che l'obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questa eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato. Dall'altro lato, il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si giova della prestazione professionale,sia questo la ASL ovvero altro beneficiario della stessa. In proposito, deve ricordarsi che il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenziona mento. Peraltro, con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata la L. 23 agosto, n. 243, all'art. 1, comma 39 ha previsto che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale». La ricorrente invoca proprio la norma su richiamata, ma si tratta di una norma che riguarda i medici ed odontoiatri ovvero società di capitali, e che invece non si applica ad altre figure professionali o società di persone, come nella specie, cui del resto non può estendersi, stante il suo carattere eccezionale. Del resto, il successivo comma 40 prevede che «restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone», in tal modo confermando il carattere eccezionale della disposizione derogatoria, prevista solo per medici e odontoiatri (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 2669 del 04/02/2021, Rv. 660339 - 01) e, per altro verso, le società di capitali (su cui v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15421 del 13/07/2011, Rv. 618503 - 01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, p.q.m. rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi e professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dek ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2021.