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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12157/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], - ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., deve ritenersi inammissibile in quanto meramente di produttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati egisattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito che, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato il quale, nell'atto d'appello come nel ricorso per Cassazione, non ha offerto alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, né ha chiarito in che modo un soggetto terzo sarebbe potuto entrare in possesso della carta a lui intestata unitamente ai relativi codici di accesso, così da consentire operazioni di prelievo e pagamento.

Né risulta agli atti alcuna denuncia di smarrimento o di furto della carta medesima; osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa della vittima di cui all'articolo 640 comma 2 n. 2 cod. pen è altresì inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese.

Il giudice di merito, infatti, ha correttamente motivato, alle pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato, evidenziando come l'utilizzo della piattaforma online, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sia di per sé idoneo a integrare la già menzionata circostanza aggravante (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01).

In particolare, è stato sottolineato che l'impossibilità per l'acquirente di instaurare un contatto diretto e fisico con il venditore - il quale, peraltro, si è reso irreperibile - ha determinato una condizione di maggiore vulnerabilità della vittima, avvantaggiando l'agente e ostacolando ogni possibilità di immediata verifica o reazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], - ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., deve ritenersi inammissibile in quanto meramente di produttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati egisattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito che, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato il quale, nell'atto d'appello come nel ricorso per Cassazione, non ha offerto alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, né ha chiarito in che modo un soggetto terzo sarebbe potuto entrare in possesso della carta a lui intestata unitamente ai relativi codici di accesso, così da consentire operazioni di prelievo e pagamento. Né risulta agli atti alcuna denuncia di smarrimento o di furto della carta medesima; osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa della vittima di cui all'articolo 640 comma 2 n. 2 cod. pen è altresì inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese. Il giudice di merito, infatti, ha correttamente motivato, alle pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato, evidenziando come l'utilizzo della piattaforma online, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sia di per sé idoneo a integrare la già menzionata circostanza aggravante (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01). In particolare, è stato sottolineato che l'impossibilità per l'acquirente di instaurare un contatto diretto e fisico con il venditore - il quale, peraltro, si è reso irreperibile - ha determinato una condizione di maggiore vulnerabilità della vittima, avvantaggiando l'agente e ostacolando ogni possibilità di immediata verifica o reazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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