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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 19989/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesedall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata GIULIANASCOGNAMIGLIO, giusta procura in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 887/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] generalidott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba e dott. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiestoNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e ilquinto, infondati il terzo e il quarto, conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;uditi, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cosentini per parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la societàcontroricorrente.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere statuizione di condannaal risarcimento dei danni derivanti da inadempimenti, imputabili a R.F.I.,relativi a un appalto di lavori afferente alla realizzazione di un sottoviacarrabile sostitutivo di passaggi a livello, nonché della strada dicollegamento tra gli stessi passaggi a livello.In particolare, l’attrice premise che l’importo del contratto era statodeterminato in Lire 907.867.244, pari a € 468.874,30, al netto del ribassodel 18,50%, e il tempo utile per l’esecuzione, fissato in 300 giorni,decorrenti dal giorno successivo a quello della consegna delle aree, ossiadal 28/11/2000.[OSCURATO:PERSONA] lamentò l’inadeguata predisposizione del progettoesecutivo e del programma lavori da parte di R.F.I., riportandosi alleriserve già avanzate durante lo svolgimento dei lavori, fonte di danno perl’esponente, quantificato in € 745.775,35 in relazione alle riserve dalla n.1 alla n. 10 e dalla n. 12 alla n. 15, e in € 340.095,01 in relazione allariserva n. 11.Costituitasi, la convenuta contestò le pretese attoree.Il Tribunale di Roma condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 415.742,90, oltreulteriore rivalutazione e interessi dal 28.2.2011 al soddisfo: 2) alpagamento in favore della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.L", perNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026disapplicazione della penale contrattuale, della somma di € 31.560,00=oltre interessi legali dal 21.3.2004 al soddisfo; 3) alla rifusione delle spesedi giudizio (…) .La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimentodell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rideterminòla somma dovuta da quest’ultima in € 57.780,00, con rivalutazione einteressi dal giorno del dovuto al soddisfo, dichiarando compensate per unterzo le spese processuali, che per il residuo pose a carico della parteQuesti, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- le pretese dell’odierna ricorrente erano da considerarsi solo in partelegittime, gli importi dovuti da R.T.I., quindi, andavano ridotti, seguendole indicazioni del nuovo ctu, il quale aveva applicato correttamente la l. n.415 del 1998 e le CGC (condizioni generali di contratto), richiamandoconferenti nozioni tecniche;- la Corte rileva altresì che Parte appellata, che valorizza l'errataprevisione delle piste di cantiere come prova della generale erroneità delcronoprogramma, non ha però dedicato una parola a contestare ilragionamento del CTU (che questo Collegio condivide, guardando allasostanza dei termini previsti e non alla loro assegnazione ad una voceinesistente, in luogo di quella, corretta, dei lavori di B.O.B. [bonificaordigni bellici]) ai fini della ininfluenza di tale errore e che Talevalutazione complessiva, formulata sulla base di argomentazioni accuratee della documentazione disponibile (v. pagg. 45 e 46 dell'elaboratoperitale) appare a questo Collegio condivisibile e non scalfita dalleosservazioni al riguardo svolte dall'appellata in sede di comparsaconclusionale e in larga misura riconducibili a quelle già esaminate erespinte dal CTU ;Numero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026- osserva ancora che appare infondato, oltre che tardivo, l'argomentointrodotto dall'appellata in sede di memoria conclusionale, teso adindividuare in 3.043 giorni il ritardo nel collaudo, collocando il terminefinale al 28 settembre 2012 (data dell'emissione del Collaudo) .[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso fondato su cinque motiviavverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato damemoria.La P.G., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba e [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto pervenire le loro conclusioni scritte.1.

Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano violazionedell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc.civ., per non avere la sentenza impugnata correttamente liquidato lespese di lite e avere erroneamente attribuito all’odierna ricorrente lasoccombenza.Il riconoscimento del credito di € 57.780,00 a favore dell’esponente,che assume, quindi, la posizione di parte vittoriosa, non giustifica lacondanna alle spese di essa parte e, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA].,alla prima succeduta in corso di causa.2.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art.342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.,lamentando che la controparte con l’appello si era limitata a riportare leconclusioni del giudizio di primo grado e le osservazioni del ctp, che inogni caso non avrebbero potuto trovare ingresso nel giudizio di secondecure, mancando i requisiti di cui all'art. 342, co. 2 cod. proc. civ., comeriformato dalla l. n. 134/2012.Nella sostanza, le ricorrenti lamentano che il tenore dell’appello nonaveva raggiunto soglia di sufficiente specificità, a fronte dell’approfonditadisamina della sentenza di primo grado.

L’impugnazione mancava diNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026adeguata simmetria rispetto al contenuto della decisione impugnata(richiamano Cass. n. 97/2019).3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D. n.350/1895, per avere la Corte di merito applicato il d.P.R. n. 544 del 1999.Si sostiene che prima il CTU, poi il Giudice di Appello abbianoimpostato tutti i propri ragionamenti su di un palese fraintendimentonormativo, vieppiù perché non applicabile al caso che gli era statosottoposto , che aveva avuto come effetto l’errata individuazione deltermine ultimo dell’appalto .

Si rileva che la norma di Legge dell’art.10 ultimo comma, del citato RD 350/1895, peraltro sempre ripresaidentica e confermata in tutta la legislazione e tutta la giurisprudenza suiLL.PP. del 1895 al 2020, recante la disposizione che la decorrenza deltermine utile contrattuale sia da assumere dalla data dell’ultima consegnaparziale, e quindi con il termine di ultimazione fissato almeno al giorno08.04.2003, (già solo ciò comporterebbe) una penale molto inferiore aquella illegittimamente comminata alle ricorrenti e posta incompensazione al proprio credito) .4.

Con il quarto motivo ci si duole, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 96 delregolamento 25/5/1895, n. 350 e degli artt. 1374, 1375 e 1226 cod. civ.,nella parte in cui la Corte distrettuale non aveva riconosciuto il dirittodell’appaltatore a vedersi risarcito per il ritardo di emissione del certificatodi collaudo.In sintesi, i ricorrenti prospettano che fino all’intervenuto collaudo(richiamano il regolamento di cui al r.d. 25/5/1895, n. 350 e il capitolatogenerale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LavoriPubblici, di cui al d.P.R. 16/7/1962, n. 1063) l’opera non può intendersiaccettata e, di conseguenza, la committente è tenuta a risarcireall’appaltatrice il danno procurato a causa dei 3043 giorni di ritardo, perNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026aver sostenuto le spese generali e per tenere vive le garanzie fideiussoriee assicurative.5.

Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art.196 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 1 e 5, cod. proc. civ.,non avendo la Corte distrettuale accolto l’istanza di richiamo perchiarimenti del ctu sulle osservazioni del ctp in ordine alla relazionedepositata in data 5/08/2019, senza rendere motivazione.6.

Per ragioni d’ovvia priorità logica deve esaminarsi il secondomotivo, l’accoglimento del quale assorbirebbe in senso proprio le altrecensure.La doglianza è priva di pregio.Le ricorrenti incorrono in difetto di specificità, in quanto, purdolendosi, come si è visto, d’un inadeguato apparato impugnatoriodell’appellante, non ne riportano il contenuto in misura tale da potervagliarsi la fondatezza dell’asserto.Peraltro, questa Corte ha reiteratamente affermato che Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. conmodif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cass., Sez.

Un. n. 27199, 16/11/2017; in senso conforme, già Cass. nn.10916/2017, 18932/2016, 20124/2015, 2143/2015; successivamente,Cass. n. 13535/2018 ed ancora Cass., Sez.

Un., n. 36481/2022, le qualiNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026hanno esteso il principio anche all'impugnazione avverso le pronunce delTRAP dinanzi al TSAP) (Cass. n. 21746/2024, conf., da ultimo Cass. n.23839/2025).

Indirizzo, questo, al quale il Collegio intende darecontinuità, alla luce del complessivo tenore della sentenza d’appello, laquale mostra di aver colto l’essenza delle avanzate doglianze, peraltro, inbuona parte accolte.7.

A questo punto, sempre per ragioni di priorità logica, occorreaffrontare i motivi dal terzo al quinto, stante che il vaglio del secondo,riguardante il riparto e l’entità delle spese liquidate, presuppone che lastatuizione d’appello resti non incisa nel suo contenuto principale.Il terzo motivo è infondato.L’area sulla quale andavano svolti i lavori venne consegnataall’appaltatrice, siccome dalla stessa ammesso (pag. 4 della sentenza), il28/11/2000.

Sulla scorta degli accertamenti e conclusioni del ctu la [OSCURATO:PERSONA] ha reputato che, sottratto il tempo di sospensione dei lavoririconosciuto dalla committente, l’appaltatrice ebbe ad accumulare ritardoingiustificato nel completamento dei lavori, nella misura indicata a pag. 10della sentenza.La violazione di legge denunciata non sussiste, stante che l’art. 130del d.P.R. n. 544/1999, vigente al tempo, non innova, per quel che quiviene in rilievo, l’art. 10 del r.d. n. 350/1895, essendo a quest’ultimosovrapponibile per quel che rileva in questa sede, al di là della diversitàlinguistica dovuta alla diversa epoca d’approvazione dei due testinormativi.Per completezza va soggiunto che la sentenza, a frontedell’accertata sussistenza di taluni ostacoli derivanti da lavori non previsti,giunge alla conclusione della congruità del termine assegnato di 300giorni, che non giustifica il ritardo di 182 giorni.

Trattasi di apprezzamentodi merito, sorretto dalla consulenza del ctu, che in questa sede non ècensurabile.Numero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il quarto motivo è infondato.Conviene, per miglior chiarezza, riprendere sul punto quantoprecisato dalla Corte d’appello.

In data 24 febbraio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva lo Statol’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, è pari ad€ 488.278,94 comprese le opere in economia, e che al netto degli accontipercepiti, pari a € 486.304,93, residua un credito dell’impresa di €1.974,01.

Con la riserva 15 (formulata con nota del 23 marzo 2005)l’impresa richiede danni per la ritardata emissione dello stato finale,firmato il 10 marzo 2005 anziché 240 giorni dopo la fine dei lavori, con unritardo di 410 giorni, e per il mancato collaudo: € 50.565,68 .

Aderendoall’apprezzamento del consulente d’ufficio, accertata la fondatezzadell’anzidetta riserva, in misura largamente inferiore a quella lamentatadall’impresa , all’appaltatrice viene riconosciuto l’importo di € 5.750,00.I ricorrenti insistono nel sostenere che il collaudo sarebbeintervenuto con oltre tremila giorni di ritardo.La sentenza ha ridotto a 345 giorni il ritardo: il collaudo dovevaavvenire entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori (3° maggio 2003) edunque entro il 30 maggio 2004, mentre lo Stato finale doveva intervenireentro 240 giorni dalla ultimazione dei lavori, e comunque non oltre il 60°giorno precedente il termine di redazione del certificato di collaudo;pertanto, essendo stato emesso lo Stato finale in data 10 marzo 2005, ilritardo è pari al periodo tra il 30 marzo 2004 ed il 10 marzo 2005, ossia345 giorni .Sulla base degli accertamenti di consulenza, considerato che ilcantiere era stato smobilitato e che gli unici oneri rimasti a caricodell’impresa erano consistiti nel corrispettivo per il mantenimento dellefideiussioni e nella manutenzione delle opere eseguite, la sentenza giungealla stima del danno sopra indicata.Numero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026Soggiunge, infine, la decisione che l’asserito ritardo nella misura di3.043 giorni era stato prospettato tardivamente (solo con la memoriaconclusionale) e, comunque, nel merito era infondato, in quanto, pacificoe documentato che la situazione finale era stata sottoscritta con riserva il10/3/2005 e nessuna prova l’appaltatrice aveva fornito al fine didimostrare l’allegato danno che le sarebbe derivato nel periodo intercorsotra l’anzidetta data e quella del 28/9/2012.Il motivo non si confronta adeguatamente con gli argomenti soprariportati.Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che La denuncia diviolazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità loscrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto chel’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi ilrivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrenteche l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale dadoversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (exmultis, Cass., Sez.

Un., n. 25573, 12/11/2020).

E ancora, in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019) –Cass. n. 1769/2026 –.La pretesa del maggior danno, in definitiva, è smentitadall’accertamento di merito della Corte di Roma.

Né l’evocazione dellastima equitativa vale a esonerare la parte dall’onere della prova,occorrendo accertare in concreto l'ontologica esistenza di un pregiudizioNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (cfr., ex multis,Cass. n. 9744/2023 e Cass. n. 4534/2017).Il quinto motivo è infondato.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6, n. 13977,23/5/2019; ma già Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022e, da ultimo, Cass., Sez.

Un., n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass., Sez.

Un., n. 8053, 7/4/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054, 7/4/2014;Cass.

Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014; da ultimo Cass., Sez.

Un., n.2767/2023, la quale ha fatto il punto sulla giurisprudenza via viaformatasi).Resta attribuito alla discrezionalità del giudice del merito la decisionedi scelta su più possibili opzioni interpretative ricavabili dal vaglioistruttorio, senza che in questa sede possa darsi maggior affidamento adaltre pur possibili alternative letture.La Corte d’appello ha respinto la prospettazione impugnatoriacontraddittorio, avvalendosi delle risultanze della ctu.Del pari infondato è il secondo profilo con il quale i ricorrenti sidolgono del mancato richiamo per chiarimenti del ctu.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza dilegittimità, con la quale si è chiarito che rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione delconsulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza,senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato insede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa alriguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in basead elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisitee valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risultil'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo lanecessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice diaconto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche seNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibilicon le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. Sez. 2, n.21525, 20/08/2019; conf. ex multis, Cass. n. 15666/2011).Peraltro, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di unaesplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovodell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito,sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass.Sez. 3, n. 22799, 29/09/2017; conf., Cass. n. 17693/2013).A questo punto, va esaminato il primo motivo, che risulta fondatonei termini di cui appresso.L’appaltatrice, seppure in misura largamente inferiore rispetto allastatuizione di primo grado, è risultata vincitrice anche in appello; in taleevenienza il giudice potrebbe, ricorrendone i presupposti, compensare lespese, ma giammai porle in tutto o in parte a carico della parte comunquevincitrice (ex multis, Cass. nn. 19122/2015 e 5820/2016).Principio ribadito dal [OSCURATO:PERSONA], laddove ha affermato che,in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anchesensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra lestesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domandaarticolata in più capi, e non consente quindi la condanna della partevittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della partesoccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale oparziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c. (sentenza n. 32061, 31/10/2022; conf., fra le tante, Cass. n.13827/2024).L’accoglimento dell’anzidetto profilo di censura, avanzato con ilmotivo in esame, consuma del tutto l’interesse della parte ricorrente alvaglio del secondo profilo, evidentemente subordinato, con il quale essaNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026lamenta l’erronea quantificazione delle spese, in quanto parametrateall’assegnazione di un valore eccessivo alla causa.In conclusione, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto,respinte le restanti censure. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che s’individua nellaCorte d’appello di Roma, in altra composizione, riesaminerà la questioneadeguandosi al principio di diritto sopra richiamato; regolerà, inoltre, lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 12 marzo 2026.Il Consigliere est.

La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesedall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata GIULIANASCOGNAMIGLIO, giusta procura in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 887/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] generalidott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba e dott. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiestoNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e ilquinto, infondati il terzo e il quarto, conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;uditi, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cosentini per parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la societàcontroricorrente.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere statuizione di condannaal risarcimento dei danni derivanti da inadempimenti, imputabili a R.F.I.,relativi a un appalto di lavori afferente alla realizzazione di un sottoviacarrabile sostitutivo di passaggi a livello, nonché della strada dicollegamento tra gli stessi passaggi a livello.In particolare, l’attrice premise che l’importo del contratto era statodeterminato in Lire 907.867.244, pari a € 468.874,30, al netto del ribassodel 18,50%, e il tempo utile per l’esecuzione, fissato in 300 giorni,decorrenti dal giorno successivo a quello della consegna delle aree, ossiadal 28/11/2000.[OSCURATO:PERSONA] lamentò l’inadeguata predisposizione del progettoesecutivo e del programma lavori da parte di R.F.I., riportandosi alleriserve già avanzate durante lo svolgimento dei lavori, fonte di danno perl’esponente, quantificato in € 745.775,35 in relazione alle riserve dalla n.1 alla n. 10 e dalla n. 12 alla n. 15, e in € 340.095,01 in relazione allariserva n. 11.Costituitasi, la convenuta contestò le pretese attoree.Il Tribunale di Roma condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 415.742,90, oltreulteriore rivalutazione e interessi dal 28.2.2011 al soddisfo: 2) alpagamento in favore della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.L", perNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026disapplicazione della penale contrattuale, della somma di € 31.560,00=oltre interessi legali dal 21.3.2004 al soddisfo; 3) alla rifusione delle spesedi giudizio (…) .La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimentodell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rideterminòla somma dovuta da quest’ultima in € 57.780,00, con rivalutazione einteressi dal giorno del dovuto al soddisfo, dichiarando compensate per unterzo le spese processuali, che per il residuo pose a carico della parteQuesti, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- le pretese dell’odierna ricorrente erano da considerarsi solo in partelegittime, gli importi dovuti da R.T.I., quindi, andavano ridotti, seguendole indicazioni del nuovo ctu, il quale aveva applicato correttamente la l. n.415 del 1998 e le CGC (condizioni generali di contratto), richiamandoconferenti nozioni tecniche;- la Corte rileva altresì che Parte appellata, che valorizza l'errataprevisione delle piste di cantiere come prova della generale erroneità delcronoprogramma, non ha però dedicato una parola a contestare ilragionamento del CTU (che questo Collegio condivide, guardando allasostanza dei termini previsti e non alla loro assegnazione ad una voceinesistente, in luogo di quella, corretta, dei lavori di B.O.B. [bonificaordigni bellici]) ai fini della ininfluenza di tale errore e che Talevalutazione complessiva, formulata sulla base di argomentazioni accuratee della documentazione disponibile (v. pagg. 45 e 46 dell'elaboratoperitale) appare a questo Collegio condivisibile e non scalfita dalleosservazioni al riguardo svolte dall'appellata in sede di comparsaconclusionale e in larga misura riconducibili a quelle già esaminate erespinte dal CTU ;Numero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026- osserva ancora che appare infondato, oltre che tardivo, l'argomentointrodotto dall'appellata in sede di memoria conclusionale, teso adindividuare in 3.043 giorni il ritardo nel collaudo, collocando il terminefinale al 28 settembre 2012 (data dell'emissione del Collaudo) .[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso fondato su cinque motiviavverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato damemoria.La P.G., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba e [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto pervenire le loro conclusioni scritte.1. Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano violazionedell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc.civ., per non avere la sentenza impugnata correttamente liquidato lespese di lite e avere erroneamente attribuito all’odierna ricorrente lasoccombenza.Il riconoscimento del credito di € 57.780,00 a favore dell’esponente,che assume, quindi, la posizione di parte vittoriosa, non giustifica lacondanna alle spese di essa parte e, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA].,alla prima succeduta in corso di causa.2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art.342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.,lamentando che la controparte con l’appello si era limitata a riportare leconclusioni del giudizio di primo grado e le osservazioni del ctp, che inogni caso non avrebbero potuto trovare ingresso nel giudizio di secondecure, mancando i requisiti di cui all'art. 342, co. 2 cod. proc. civ., comeriformato dalla l. n. 134/2012.Nella sostanza, le ricorrenti lamentano che il tenore dell’appello nonaveva raggiunto soglia di sufficiente specificità, a fronte dell’approfonditadisamina della sentenza di primo grado. L’impugnazione mancava diNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026adeguata simmetria rispetto al contenuto della decisione impugnata(richiamano Cass. n. 97/2019).3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D. n.350/1895, per avere la Corte di merito applicato il d.P.R. n. 544 del 1999.Si sostiene che prima il CTU, poi il Giudice di Appello abbianoimpostato tutti i propri ragionamenti su di un palese fraintendimentonormativo, vieppiù perché non applicabile al caso che gli era statosottoposto , che aveva avuto come effetto l’errata individuazione deltermine ultimo dell’appalto . Si rileva che la norma di Legge dell’art.10 ultimo comma, del citato RD 350/1895, peraltro sempre ripresaidentica e confermata in tutta la legislazione e tutta la giurisprudenza suiLL.PP. del 1895 al 2020, recante la disposizione che la decorrenza deltermine utile contrattuale sia da assumere dalla data dell’ultima consegnaparziale, e quindi con il termine di ultimazione fissato almeno al giorno08.04.2003, (già solo ciò comporterebbe) una penale molto inferiore aquella illegittimamente comminata alle ricorrenti e posta incompensazione al proprio credito) .4. Con il quarto motivo ci si duole, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 96 delregolamento 25/5/1895, n. 350 e degli artt. 1374, 1375 e 1226 cod. civ.,nella parte in cui la Corte distrettuale non aveva riconosciuto il dirittodell’appaltatore a vedersi risarcito per il ritardo di emissione del certificatodi collaudo.In sintesi, i ricorrenti prospettano che fino all’intervenuto collaudo(richiamano il regolamento di cui al r.d. 25/5/1895, n. 350 e il capitolatogenerale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LavoriPubblici, di cui al d.P.R. 16/7/1962, n. 1063) l’opera non può intendersiaccettata e, di conseguenza, la committente è tenuta a risarcireall’appaltatrice il danno procurato a causa dei 3043 giorni di ritardo, perNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026aver sostenuto le spese generali e per tenere vive le garanzie fideiussoriee assicurative.5. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art.196 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 1 e 5, cod. proc. civ.,non avendo la Corte distrettuale accolto l’istanza di richiamo perchiarimenti del ctu sulle osservazioni del ctp in ordine alla relazionedepositata in data 5/08/2019, senza rendere motivazione.6. Per ragioni d’ovvia priorità logica deve esaminarsi il secondomotivo, l’accoglimento del quale assorbirebbe in senso proprio le altrecensure.La doglianza è priva di pregio.Le ricorrenti incorrono in difetto di specificità, in quanto, purdolendosi, come si è visto, d’un inadeguato apparato impugnatoriodell’appellante, non ne riportano il contenuto in misura tale da potervagliarsi la fondatezza dell’asserto.Peraltro, questa Corte ha reiteratamente affermato che Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. conmodif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cass., Sez. Un. n. 27199, 16/11/2017; in senso conforme, già Cass. nn.10916/2017, 18932/2016, 20124/2015, 2143/2015; successivamente,Cass. n. 13535/2018 ed ancora Cass., Sez. Un., n. 36481/2022, le qualiNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026hanno esteso il principio anche all'impugnazione avverso le pronunce delTRAP dinanzi al TSAP) (Cass. n. 21746/2024, conf., da ultimo Cass. n.23839/2025). Indirizzo, questo, al quale il Collegio intende darecontinuità, alla luce del complessivo tenore della sentenza d’appello, laquale mostra di aver colto l’essenza delle avanzate doglianze, peraltro, inbuona parte accolte.7. A questo punto, sempre per ragioni di priorità logica, occorreaffrontare i motivi dal terzo al quinto, stante che il vaglio del secondo,riguardante il riparto e l’entità delle spese liquidate, presuppone che lastatuizione d’appello resti non incisa nel suo contenuto principale.Il terzo motivo è infondato.L’area sulla quale andavano svolti i lavori venne consegnataall’appaltatrice, siccome dalla stessa ammesso (pag. 4 della sentenza), il28/11/2000. Sulla scorta degli accertamenti e conclusioni del ctu la [OSCURATO:PERSONA] ha reputato che, sottratto il tempo di sospensione dei lavoririconosciuto dalla committente, l’appaltatrice ebbe ad accumulare ritardoingiustificato nel completamento dei lavori, nella misura indicata a pag. 10della sentenza.La violazione di legge denunciata non sussiste, stante che l’art. 130del d.P.R. n. 544/1999, vigente al tempo, non innova, per quel che quiviene in rilievo, l’art. 10 del r.d. n. 350/1895, essendo a quest’ultimosovrapponibile per quel che rileva in questa sede, al di là della diversitàlinguistica dovuta alla diversa epoca d’approvazione dei due testinormativi.Per completezza va soggiunto che la sentenza, a frontedell’accertata sussistenza di taluni ostacoli derivanti da lavori non previsti,giunge alla conclusione della congruità del termine assegnato di 300giorni, che non giustifica il ritardo di 182 giorni. Trattasi di apprezzamentodi merito, sorretto dalla consulenza del ctu, che in questa sede non ècensurabile.Numero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il quarto motivo è infondato.Conviene, per miglior chiarezza, riprendere sul punto quantoprecisato dalla Corte d’appello. In data 24 febbraio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva lo Statol’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, è pari ad€ 488.278,94 comprese le opere in economia, e che al netto degli accontipercepiti, pari a € 486.304,93, residua un credito dell’impresa di €1.974,01. Con la riserva 15 (formulata con nota del 23 marzo 2005)l’impresa richiede danni per la ritardata emissione dello stato finale,firmato il 10 marzo 2005 anziché 240 giorni dopo la fine dei lavori, con unritardo di 410 giorni, e per il mancato collaudo: € 50.565,68 . Aderendoall’apprezzamento del consulente d’ufficio, accertata la fondatezzadell’anzidetta riserva, in misura largamente inferiore a quella lamentatadall’impresa , all’appaltatrice viene riconosciuto l’importo di € 5.750,00.I ricorrenti insistono nel sostenere che il collaudo sarebbeintervenuto con oltre tremila giorni di ritardo.La sentenza ha ridotto a 345 giorni il ritardo: il collaudo dovevaavvenire entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori (3° maggio 2003) edunque entro il 30 maggio 2004, mentre lo Stato finale doveva intervenireentro 240 giorni dalla ultimazione dei lavori, e comunque non oltre il 60°giorno precedente il termine di redazione del certificato di collaudo;pertanto, essendo stato emesso lo Stato finale in data 10 marzo 2005, ilritardo è pari al periodo tra il 30 marzo 2004 ed il 10 marzo 2005, ossia345 giorni .Sulla base degli accertamenti di consulenza, considerato che ilcantiere era stato smobilitato e che gli unici oneri rimasti a caricodell’impresa erano consistiti nel corrispettivo per il mantenimento dellefideiussioni e nella manutenzione delle opere eseguite, la sentenza giungealla stima del danno sopra indicata.Numero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026Soggiunge, infine, la decisione che l’asserito ritardo nella misura di3.043 giorni era stato prospettato tardivamente (solo con la memoriaconclusionale) e, comunque, nel merito era infondato, in quanto, pacificoe documentato che la situazione finale era stata sottoscritta con riserva il10/3/2005 e nessuna prova l’appaltatrice aveva fornito al fine didimostrare l’allegato danno che le sarebbe derivato nel periodo intercorsotra l’anzidetta data e quella del 28/9/2012.Il motivo non si confronta adeguatamente con gli argomenti soprariportati.Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che La denuncia diviolazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità loscrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto chel’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi ilrivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrenteche l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale dadoversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (exmultis, Cass., Sez. Un., n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019) –Cass. n. 1769/2026 –.La pretesa del maggior danno, in definitiva, è smentitadall’accertamento di merito della Corte di Roma. Né l’evocazione dellastima equitativa vale a esonerare la parte dall’onere della prova,occorrendo accertare in concreto l'ontologica esistenza di un pregiudizioNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (cfr., ex multis,Cass. n. 9744/2023 e Cass. n. 4534/2017).Il quinto motivo è infondato.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6, n. 13977,23/5/2019; ma già Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass., Sez. Un., n. 8053, 7/4/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054, 7/4/2014;Cass. Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014; da ultimo Cass., Sez. Un., n.2767/2023, la quale ha fatto il punto sulla giurisprudenza via viaformatasi).Resta attribuito alla discrezionalità del giudice del merito la decisionedi scelta su più possibili opzioni interpretative ricavabili dal vaglioistruttorio, senza che in questa sede possa darsi maggior affidamento adaltre pur possibili alternative letture.La Corte d’appello ha respinto la prospettazione impugnatoriacontraddittorio, avvalendosi delle risultanze della ctu.Del pari infondato è il secondo profilo con il quale i ricorrenti sidolgono del mancato richiamo per chiarimenti del ctu.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza dilegittimità, con la quale si è chiarito che rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione delconsulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza,senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato insede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa alriguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in basead elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisitee valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risultil'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo lanecessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice diaconto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche seNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibilicon le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. Sez. 2, n.21525, 20/08/2019; conf. ex multis, Cass. n. 15666/2011).Peraltro, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di unaesplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovodell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito,sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass.Sez. 3, n. 22799, 29/09/2017; conf., Cass. n. 17693/2013).A questo punto, va esaminato il primo motivo, che risulta fondatonei termini di cui appresso.L’appaltatrice, seppure in misura largamente inferiore rispetto allastatuizione di primo grado, è risultata vincitrice anche in appello; in taleevenienza il giudice potrebbe, ricorrendone i presupposti, compensare lespese, ma giammai porle in tutto o in parte a carico della parte comunquevincitrice (ex multis, Cass. nn. 19122/2015 e 5820/2016).Principio ribadito dal [OSCURATO:PERSONA], laddove ha affermato che,in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anchesensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra lestesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domandaarticolata in più capi, e non consente quindi la condanna della partevittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della partesoccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale oparziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c. (sentenza n. 32061, 31/10/2022; conf., fra le tante, Cass. n.13827/2024).L’accoglimento dell’anzidetto profilo di censura, avanzato con ilmotivo in esame, consuma del tutto l’interesse della parte ricorrente alvaglio del secondo profilo, evidentemente subordinato, con il quale essaNumero registro generale 7456/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19989/2026Data pubblicazione 15/06/2026lamenta l’erronea quantificazione delle spese, in quanto parametrateall’assegnazione di un valore eccessivo alla causa.In conclusione, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto,respinte le restanti censure. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che s’individua nellaCorte d’appello di Roma, in altra composizione, riesaminerà la questioneadeguandosi al principio di diritto sopra richiamato; regolerà, inoltre, lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 12 marzo 2026.Il Consigliere est. La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19989/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris