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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03934/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento sopra indicato la Corte di appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di altra precedente ordinanza disposto con sentenza del 2 luglio 2020 di questa Corte di cassazione - confermava l'originario decreto del 29 novembre 2017 con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'applicare a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale antimafia con obbligo di soggiorno, aveva anche ordinato l'applicazione della misura di prevenzione della confisca di una serie di beni immobili, rapporti finanziari, società ovvero quote societarie, formalmente intestate a terzi, ma di fatto ritenute nella diretta disponibilità del proposto.

In particolare, la Corte territoriale - cui la Suprema Corte aveva demandato il compito di rivalutare i motivi dedotti con gli atti di appello presentati dai soggetti terzi elencati in epigrafe, avendo censurato, giudicandola inadeguata, la motivazione della precedente ordinanza del 23 settembre 2019 - rilevava come gli elementi di conoscenza acquisiti avessero confermato che le società interessate dal provvedimento ablatorio fossero state costituite con capitali di provenienza illecita; che [OSCURATO:PERSONA], cui quelle aziende avevano fatto capo, aveva fatto parte fin dagli anni Novanta di un'associazione per delinquere di stampo mafioso nota come 'ndrangheta, radicatasi nel territorio emiliano; ed ancora, che i quattro appellanti non avevano dimostrato di aver avuto capacità reddituali ovvero di aver svolto attività economiche lecite capaci di giustificare la legittima e autonoma acquisizione dei beni e delle quote confiscate.

2. Avverso tale ordinanza del 18 giugno 2021 hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro difensore e procuratore speciale, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 23 e 24 d.lgs. n.159 del 2011, 125 cod. proc. pen., 24, 25 e 111 Cost., per avere la Corte distrettuale, con motivazione apparente, omesso di rispondere alle doglianze formulate con l'originario atto di appello con cui, valorizzando le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici, si era sostenuto che la Schettini e i suoi due figli avevano avuto redditi leciti, diversi da quelli provenienti dalla gestione di altre società, sufficienti a consentire loro di acquistare le quote della società 'Millefiori'.

3. Contro la stessa ordinanza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 24 d.lgs.. n. 159 del 2011, per avere la Corte di merito omesso di rispondere alle specifiche doglianze formulate con l'appello, con il quale si era domandato di verificare l'incidenza che sul decreto applicativo della confisca aveva avuto la decisione del giudice penale che, nel sottostante processo di cognizione, l'aveva mandata assolta da tre delle quattro imputazioni contestatele; senza tenere conto che la Bramante aveva acquistato le quote della società 'Millefiori' nel 2002, ben prima che (secondo l'ipotesi accusatoria) nel 2004 avesse iniziato ad operare l'associazione 'ndranghetistica (ie di cui avrebbe fatto parte il di lei cognato [OSCURATO:PERSONA]; ed ancora senza considerare che l'acquisto di quelle quote era avvenuto con denaro proveniente da un conto corrente a lei intestato in via esclusiva, dunque non riconducibile al proposto Vertinelli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili, per la genericità dei motivi dedotti.

I ricorrenti hanno, infatti, censurato in maniera confusa e alquanto indeterminata il contenuto dell'ordinanza gravata, sostenendo l'apparenza della relativa motivazione e riproponendo in maniera aspecifica le questioni che erano state proposte con l'atto di appello, asseritamente disattese con argomenti privi di concreti agganci fattuali.

Essi hanno, invero, omesso di indicare, in modo chiaro e preciso, i dati posti alla base di quelle censure, limitandosi ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza realmente dialogare con la motivazione della ordinanza gravata.

Pronuncia, quella oggetto di ricorso, con la quale, rispondendo in maniera puntuale ai rilievi formulati con l'appello (con cui la difesa si era doluta, in particolare, della mancata considerazione dei flussi finanziari "dalla società [OSCURATO:PERSONA] verso la stessa Schettini") i giudici di merito avevano spiegato come gli elementi di prova acquisiti avessero dimostrato - così come accertato in provvedimenti oramai divenuti definitivi - che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto pericoloso socialmente in quanto indiziato di appartenenza ad una cosca della 'ndrangheta operante nella zona emiliana; e che anche la società '[OSCURATO:PERSONA]', facente capo al proposto, fosse stata costituita con capitali di origine illecita ed utilizzata dagli affiliati a quel gruppo criminale organizzato come strumento per realizzare i propri scopi delinquenziali.

Ne era conseguito che, legittimamente escluse da ogni computo le entrate di cui i membri della famiglia avevano beneficiato in ragione delle iniziative economiche svolte dalla '[OSCURATO:PERSONA]', era stata acclarata e non smentita la palese incapienza dei patrimoni di quei soggetti e l'assoluta sproporzione delle loro capacità reddituali lecite rispetto al valore dei beni di cui erano intestatari.

2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Manifestamente infondata è la doglianza riguardante l'asserita errata valutazione dell'esito del giudizio di cognizione svoltosi a carico della Bramante, nel quale alla stessa era stato contestato il delitto di concorso nell'intestazione fittizia di beni appartenenti al di lei marito [OSCURATO:PERSONA], in quanto la prevenuta ha beneficiato di una mera declaratoria di prescrizione del reato contestatole, dopo essere stata condannata in primo grado, mentre è stata assolta da altre imputazioni, tuttavia concernenti beni diversi da quelli oggetto della misura di prevenzione patrimoniale applicata nel presente procedimento: circostanze queste congruamente evidenziate dalla Corte di appello di Bologna, che ne ha sottolineato il carattere puramente formale ovvero non pertinente, dunque la loro inidoneità ad incidere sulle valutazioni compiute nel procedimento di prevenzione.

2.2. Del tutte prive di pregio sono le ulteriori doglianze con le quali la difesa della Bramante aveva denunciato la mancata risposta alle specifiche questioni che erano state poste con l'appello, con cui si era sostenuto che la società 'Millefiori' era stata costituita nel marzo del 2002, dunque in un periodo nel quale la cosca 'ndranghetistica emiliana non sarebbe stata ancora operante (essendo stata formalmente contestata al Vertinelli la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso a partire dal 2004); e soprattutto che, al momento della costituzione di quella impresa collettiva, il 50 % delle quote era stato sottoscritto dalla Bramante con il versamento di una somma di denaro (poi integrato da una ulteriore rimessa del 2005) proveniente da un conto corrente a lei personalmente intestato, dunque con denaro asseritamente non riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo va ricordato come costituiscano ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, in presenza di un'impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso, per avere stabilmente operato in cointeressenza con una associazione mafiosa, la confisca può essere estesa a tutto il patrimonio aziendale ed a tutto il capitale sociale, ivi comprese le quote sociali di terzi, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale dell'impresa medesima da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all'attività economica dell'impresa (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, D'Amico, Rv. 272640, in motivazione; v. pure Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099).

In caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali articolate, infatti, è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato, a causa della permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop., Rv. 277225).

A fronte, dunque, di una gestione della società svolta dal proposto in collegamento con la cosca mafiosa, non rileva il fatto che alcune quote societarie siano intestate, anche non fittiziamente, a soggetti diversi, i quali, pur quando siano estranei alle attività illecite, non siano comunque in buona fede (Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Agui, Rv. 262622).

Di tali criteri interpretativi la Corte territoriale ha fatto buon governo, rilevando come le emergenze procedimentali avessero dimostrato che i fratelli Vertinelli dovevano considerarsi soggetti connotati da pericolosità qualificata già a partire dagli anni Novanta, essendo gravemente indiziati di appartenenza alla cosca di 'ndrangheta radicatasi nel territorio emiliano; e come gli stessi avessero gestito le società loro facenti capo, tutte strettamente collegate, comprese la 'Millefiori' e la '[OSCURATO:PERSONA]' amministrate solo formalmente dalle loro rispettive mogli, quali imprese strumentali alla realizzazione delle finalità delittuose di quel sodalizio di stampo mafioso.

In tale ottica le censure mosse dalla difesa della Bramante si presentano aspecifiche, dal momento che non si confrontano con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato nei quali erano stati messi in risalto come anche la società '[OSCURATO:PERSONA]' fosse stata costituita con capitali di origine illecita, in quanto mero strumento per la citata cosca di 'ndrangheta per realizzare i propri scopi delittuosi; e come tutti i componenti di entrambe le famiglie dei fratelli Palmo e [OSCURATO:PERSONA] fossero risultati incapienti dal punto di vista reddituale e non avessero dimostrato di aver avuto alcuna entrata di origine lecita, avendo vissuto unicamente con i proventi prodotti dalle innanzi menzionate società commerciali.

Né va trascurato come dalla motivazione del decreto emesso in primo grado il 29 novembre 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - idoneo, in presenza di una doppia conforme, ad integrare la motivazione del provvedimento oggetto del ricorso oggi in esame - nonché dal richiamato decreto di prevenzione emesso in maniera collegata dallo stesso Tribunale il 15 maggio 2017 nei riguardi della specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], si evince come l'autorità giudiziaria emiliana avesse accertato che l'associazione di matrice mafiosa, collegata alla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, fosse stata costituita in [OSCURATO:PERSONA] almeno fin dal 2004 (v. pag. 32, decreto 29 novembre 2017); come i due fratelli Palmo e [OSCURATO:PERSONA] avessero assicurato al capo clan [OSCURATO:PERSONA] la costante disponibilità a veicolare nelle proprie aziende i proventi delle attività delittuose di quel gruppo criminale (v. pagg. 40 ss., decreto 29 novembre 2017); e come la Bramante, moglie di [OSCURATO:PERSONA], formale titolare del 50% delle quote della 'Millefiori' s.r.I., non aveva mai avuto alcun reddito dichiarato né aveva avuto in quegli anni entrate lecite personali di una qualche rilevanza (v. pagg. 144 ss., decreto 29 novembre 2017; pagg. 101 ss.

Decreto 15 maggio 2017).

Elementi di conoscenza con i quali l'odierna ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi.

3. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato la Corte di appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di altra precedente ordinanza disposto con sentenza del 2 luglio 2020 di questa Corte di cassazione - confermava l'originario decreto del 29 novembre 2017 con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'applicare a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale antimafia con obbligo di soggiorno, aveva anche ordinato l'applicazione della misura di prevenzione della confisca di una serie di beni immobili, rapporti finanziari, società ovvero quote societarie, formalmente intestate a terzi, ma di fatto ritenute nella diretta disponibilità del proposto. In particolare, la Corte territoriale - cui la Suprema Corte aveva demandato il compito di rivalutare i motivi dedotti con gli atti di appello presentati dai soggetti terzi elencati in epigrafe, avendo censurato, giudicandola inadeguata, la motivazione della precedente ordinanza del 23 settembre 2019 - rilevava come gli elementi di conoscenza acquisiti avessero confermato che le società interessate dal provvedimento ablatorio fossero state costituite con capitali di provenienza illecita; che [OSCURATO:PERSONA], cui quelle aziende avevano fatto capo, aveva fatto parte fin dagli anni Novanta di un'associazione per delinquere di stampo mafioso nota come 'ndrangheta, radicatasi nel territorio emiliano; ed ancora, che i quattro appellanti non avevano dimostrato di aver avuto capacità reddituali ovvero di aver svolto attività economiche lecite capaci di giustificare la legittima e autonoma acquisizione dei beni e delle quote confiscate. 2. Avverso tale ordinanza del 18 giugno 2021 hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro difensore e procuratore speciale, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 23 e 24 d.lgs. n.159 del 2011, 125 cod. proc. pen., 24, 25 e 111 Cost., per avere la Corte distrettuale, con motivazione apparente, omesso di rispondere alle doglianze formulate con l'originario atto di appello con cui, valorizzando le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici, si era sostenuto che la Schettini e i suoi due figli avevano avuto redditi leciti, diversi da quelli provenienti dalla gestione di altre società, sufficienti a consentire loro di acquistare le quote della società 'Millefiori'. 3. Contro la stessa ordinanza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 24 d.lgs.. n. 159 del 2011, per avere la Corte di merito omesso di rispondere alle specifiche doglianze formulate con l'appello, con il quale si era domandato di verificare l'incidenza che sul decreto applicativo della confisca aveva avuto la decisione del giudice penale che, nel sottostante processo di cognizione, l'aveva mandata assolta da tre delle quattro imputazioni contestatele; senza tenere conto che la Bramante aveva acquistato le quote della società 'Millefiori' nel 2002, ben prima che (secondo l'ipotesi accusatoria) nel 2004 avesse iniziato ad operare l'associazione 'ndranghetistica (ie di cui avrebbe fatto parte il di lei cognato [OSCURATO:PERSONA]; ed ancora senza considerare che l'acquisto di quelle quote era avvenuto con denaro proveniente da un conto corrente a lei intestato in via esclusiva, dunque non riconducibile al proposto Vertinelli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili, per la genericità dei motivi dedotti. I ricorrenti hanno, infatti, censurato in maniera confusa e alquanto indeterminata il contenuto dell'ordinanza gravata, sostenendo l'apparenza della relativa motivazione e riproponendo in maniera aspecifica le questioni che erano state proposte con l'atto di appello, asseritamente disattese con argomenti privi di concreti agganci fattuali. Essi hanno, invero, omesso di indicare, in modo chiaro e preciso, i dati posti alla base di quelle censure, limitandosi ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza realmente dialogare con la motivazione della ordinanza gravata. Pronuncia, quella oggetto di ricorso, con la quale, rispondendo in maniera puntuale ai rilievi formulati con l'appello (con cui la difesa si era doluta, in particolare, della mancata considerazione dei flussi finanziari "dalla società [OSCURATO:PERSONA] verso la stessa Schettini") i giudici di merito avevano spiegato come gli elementi di prova acquisiti avessero dimostrato - così come accertato in provvedimenti oramai divenuti definitivi - che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto pericoloso socialmente in quanto indiziato di appartenenza ad una cosca della 'ndrangheta operante nella zona emiliana; e che anche la società '[OSCURATO:PERSONA]', facente capo al proposto, fosse stata costituita con capitali di origine illecita ed utilizzata dagli affiliati a quel gruppo criminale organizzato come strumento per realizzare i propri scopi delinquenziali. Ne era conseguito che, legittimamente escluse da ogni computo le entrate di cui i membri della famiglia avevano beneficiato in ragione delle iniziative economiche svolte dalla '[OSCURATO:PERSONA]', era stata acclarata e non smentita la palese incapienza dei patrimoni di quei soggetti e l'assoluta sproporzione delle loro capacità reddituali lecite rispetto al valore dei beni di cui erano intestatari. 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Manifestamente infondata è la doglianza riguardante l'asserita errata valutazione dell'esito del giudizio di cognizione svoltosi a carico della Bramante, nel quale alla stessa era stato contestato il delitto di concorso nell'intestazione fittizia di beni appartenenti al di lei marito [OSCURATO:PERSONA], in quanto la prevenuta ha beneficiato di una mera declaratoria di prescrizione del reato contestatole, dopo essere stata condannata in primo grado, mentre è stata assolta da altre imputazioni, tuttavia concernenti beni diversi da quelli oggetto della misura di prevenzione patrimoniale applicata nel presente procedimento: circostanze queste congruamente evidenziate dalla Corte di appello di Bologna, che ne ha sottolineato il carattere puramente formale ovvero non pertinente, dunque la loro inidoneità ad incidere sulle valutazioni compiute nel procedimento di prevenzione. 2.2. Del tutte prive di pregio sono le ulteriori doglianze con le quali la difesa della Bramante aveva denunciato la mancata risposta alle specifiche questioni che erano state poste con l'appello, con cui si era sostenuto che la società 'Millefiori' era stata costituita nel marzo del 2002, dunque in un periodo nel quale la cosca 'ndranghetistica emiliana non sarebbe stata ancora operante (essendo stata formalmente contestata al Vertinelli la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso a partire dal 2004); e soprattutto che, al momento della costituzione di quella impresa collettiva, il 50 % delle quote era stato sottoscritto dalla Bramante con il versamento di una somma di denaro (poi integrato da una ulteriore rimessa del 2005) proveniente da un conto corrente a lei personalmente intestato, dunque con denaro asseritamente non riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo va ricordato come costituiscano ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, in presenza di un'impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso, per avere stabilmente operato in cointeressenza con una associazione mafiosa, la confisca può essere estesa a tutto il patrimonio aziendale ed a tutto il capitale sociale, ivi comprese le quote sociali di terzi, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale dell'impresa medesima da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all'attività economica dell'impresa (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, D'Amico, Rv. 272640, in motivazione; v. pure Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099). In caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali articolate, infatti, è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato, a causa della permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225). A fronte, dunque, di una gestione della società svolta dal proposto in collegamento con la cosca mafiosa, non rileva il fatto che alcune quote societarie siano intestate, anche non fittiziamente, a soggetti diversi, i quali, pur quando siano estranei alle attività illecite, non siano comunque in buona fede (Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Agui, Rv. 262622). Di tali criteri interpretativi la Corte territoriale ha fatto buon governo, rilevando come le emergenze procedimentali avessero dimostrato che i fratelli Vertinelli dovevano considerarsi soggetti connotati da pericolosità qualificata già a partire dagli anni Novanta, essendo gravemente indiziati di appartenenza alla cosca di 'ndrangheta radicatasi nel territorio emiliano; e come gli stessi avessero gestito le società loro facenti capo, tutte strettamente collegate, comprese la 'Millefiori' e la '[OSCURATO:PERSONA]' amministrate solo formalmente dalle loro rispettive mogli, quali imprese strumentali alla realizzazione delle finalità delittuose di quel sodalizio di stampo mafioso. In tale ottica le censure mosse dalla difesa della Bramante si presentano aspecifiche, dal momento che non si confrontano con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato nei quali erano stati messi in risalto come anche la società '[OSCURATO:PERSONA]' fosse stata costituita con capitali di origine illecita, in quanto mero strumento per la citata cosca di 'ndrangheta per realizzare i propri scopi delittuosi; e come tutti i componenti di entrambe le famiglie dei fratelli Palmo e [OSCURATO:PERSONA] fossero risultati incapienti dal punto di vista reddituale e non avessero dimostrato di aver avuto alcuna entrata di origine lecita, avendo vissuto unicamente con i proventi prodotti dalle innanzi menzionate società commerciali. Né va trascurato come dalla motivazione del decreto emesso in primo grado il 29 novembre 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - idoneo, in presenza di una doppia conforme, ad integrare la motivazione del provvedimento oggetto del ricorso oggi in esame - nonché dal richiamato decreto di prevenzione emesso in maniera collegata dallo stesso Tribunale il 15 maggio 2017 nei riguardi della specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], si evince come l'autorità giudiziaria emiliana avesse accertato che l'associazione di matrice mafiosa, collegata alla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, fosse stata costituita in [OSCURATO:PERSONA] almeno fin dal 2004 (v. pag. 32, decreto 29 novembre 2017); come i due fratelli Palmo e [OSCURATO:PERSONA] avessero assicurato al capo clan [OSCURATO:PERSONA] la costante disponibilità a veicolare nelle proprie aziende i proventi delle attività delittuose di quel gruppo criminale (v. pagg. 40 ss., decreto 29 novembre 2017); e come la Bramante, moglie di [OSCURATO:PERSONA], formale titolare del 50% delle quote della 'Millefiori' s.r.I., non aveva mai avuto alcun reddito dichiarato né aveva avuto in quegli anni entrate lecite personali di una qualche rilevanza (v. pagg. 144 ss., decreto 29 novembre 2017; pagg. 101 ss. Decreto 15 maggio 2017). Elementi di conoscenza con i quali l'odierna ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi. 3. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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